Il congedo parentale obbligatorio, di maternità o paternità, è quel periodo temporale, totalmente o parzialmente retribuito, disciplinato per modalità e tempistiche dalla legge, in cui i neo genitori hanno il diritto di astenersi dal lavoro per potersi dedicare al nascituro. Questo lasso di tempo dovrebbe permette ad entrambi i genitori, che siano essi naturali, adottivi o affidatari in maniera equiparata, di potersi abituare non solo al nuovo assetto familiare, prendendosi cura del piccolo e gestendo cosi le esigenze che si manifestano, ma anche di fruire, godere e appropriarsi di un periodo necessario per creare, nutrire e cementare il nuovo legame emotivo dei vari componenti del nucleo familiare.
Congedo di paternità 2022: che cosa cambia?
Quest’anno la nuova Legge di Bilancio 2022 ha posto una nuova attenzione sulla necessità e sull’importanza di questo tempo, per entrambi i genitori, cercando così di superare lo stereotipo che tende a considerare questo periodo come quasi sola prerogativa materna. Il congedo di paternità obbligatoria negli anni, grazie all’esito positivo della sperimentazione, ha subito varie estensioni, passando dai due giorni concessi ai papà nel 2017 ai dieci giorni concessi nel 2021.
A differenza degli anni precedenti però, nell’art. 32 del disegno di Legge di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2022, così come predisposto dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 28 ottobre 2021 si rende congedo strutturale facendolo diventare quindi stabile nella sua durata e mantenendolo inoltre fruibile anche in caso di morte perinatale del figlio cosi come già segnalato nella Legge 178/2020 attuata con la Legge di Bilancio del 2021.
Tale congedo si configura e va inteso come un diritto autonomo aggiuntivo ed indipendente rispetto a quello della madre.
Durata e fruizione del congedo obbligatorio e facoltativo
Il congedo strutturale di paternità obbligatoria di dieci giorni riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato. Esiste però un limite temporale entro il quale poterne godere.
Ecco nel dettaglio la sintesi dei modi e dei tempi di fruizione del congedo per i papà:
- dovrà essere usufruito entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio/a;
- può essere goduto anche in via non continuativa;
- non può essere frazionato ad ore;
- in caso di parto plurimo non subisce variazioni per il padre che ne fa richiesta.
La fruizione del congedo spetta anche al padre adottivo o affidatario e il termine del quinto mese decorre dall’effettivo ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione nazionale, o dall’ingresso del minore in Italia nel caso di adozione internazionale.
Potrà essere utilizzato dal padre durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o anche successivamente, sempre nel limite temporale dei 5 mesi dalla nascita del figlio
Il congedo comprende tutti coloro i quali sono dipendenti del settore privato. Restano quindi fuori i padri lavoratori di amministrazioni pubbliche, dato che per essi il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha affidato al Ministero per la Pubblica Amministrazione il giudizio circa le modalità, le tempistiche e l’individuazione degli ambiti interessati. Delega relativa alla regolamentazione che, ad oggi, non risulta ancora espletata.
Oltre al congedo obbligatorio, per tutti i padri lavoratori (anche affidatari e adottivi) dell’ambito privato, vi è la possibilità di usufruire di un congedo facoltativo di un giorno, da richiedere sempre entro 5 mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia in caso di affidamento, adozione nazionale o internazionale.
La richiesta di utilizzo del giorno di congedo parentale facoltativo da parte del padre è però dipendente dal consenso e dall’accettazione da parte della madre alla rinuncia di un giorno della propria astensione dal lavoro che andrà a ricadere nel giorno o nei giorni finali di congedo parentale.
Trattamento economico e domanda di congedo parentale obbligatorio e facoltativo
Sia per il congedo parentale obbligatorio, sia per il congedo parentale facoltativo dei neo-papà, l’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) riconoscerà un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione.
La richiesta per entrambi i congedi, che possono essere goduti anche in maniera non consecutiva (ma mai frazionati ad ore) nei casi di pagamento a conguaglio, dovrà essere comunicata per iscritto con un preavviso di almeno 15 giorni al datore di lavoro indicando le date interessate.
L’indennità viene anticipata dal datore di lavoro, che poi recupera l’importo come credito nei confronti dell’INPS.
Se il periodo richiesto è in concomitanza con la nascita, il preavviso dei 15 giorni si calcola sulla data presunta del parto.
Nel caso di pagamento diretto da parte dell’INPS, la domanda si può presentare online direttamente all’Ente attraverso il servizio dedicato, tramite contact center, al numero 803156 (gratuito da rete fissa) oppure 06164164 (da rete mobile) o tramite enti di patronato e intermediari dell’Istituto attraverso i loro servizi telematici.
Chi rientra nella categoria per la quale il periodo di astensione verrà liquidato dall’INPS, ha la possibilità di fare la richiesta per via telematica in maniera autonoma. Sul sito dell’Ente previdenziale ci sono tutte le informazioni necessarie al fine di inviare correttamente la richiesta.
Il menù interno al servizio presente nella pagina web è così articolato:
- Informazioni, con la descrizione delle prestazioni previste per le differenti categorie di lavoratori.
- Manuali, dove è possibile consultare e scaricare i vademecum relativi alla funzionalità di “acquisizione domanda” disponibili per ogni categoria di lavoratore.
- Acquisizione domanda, funzione relativa alla compilazione e all’invio della stessa per le diverse categorie di lavoratori.
- Annullamento domande, che permette di revocare la domanda inserita.
- Consultazione domande, che permette di verificare le domande inserite e inviate all’INPS.
L’unica differenza tra la richiesta di congedo parentale obbligatorio e congedo parentale facoltativo è che per quest’ultimo, oltre ad una richiesta scritta fatta pervenire al datore di lavoro (in questo caso con un preavviso non inferiore a quindici giorni ) o all’INPS, il padre dovrà allegare alla domanda anche una dichiarazione della madre di non utilizzo di un giorno di congedo di maternità e la conseguente accettazione della riduzione.
Sul menù descritto precedentemente e presente nella sezione dedicata nel sito dell’INPS che permette di orientarsi nella gestione della domanda, va segnalato che non è presente nessun “contatore” dei giorni richiesti. Diventa quindi necessaria, da parte del padre fruitore, l’abitudine di segnarsi autonomamente i giorni già richiesti al fine di avere un conteggio sempre aggiornato sui giorni già richiesti o ancora richiedibili.
Il progetto dei tre mesi di congedo di paternità obbligatorio
La struttura del congedo di paternità obbligatorio emanata della Legge di Bilancio 2022, ha spostato un po’ più su nelle classifiche europee ed extra europee l’Italia che fino ad oggi era agli ultimi posti fra i paesi virtuosi in merito al periodo di astensione dal lavoro per i neo-padri.
L’importanza di poter garantire ai papà la possibilità di stare a casa per potersi occupare a 360 gradi dei figli, con un periodo di astensione dal lavoro retribuito, è senza dubbio un diritto che per troppo tempo è stato negato. Una mancanza in qualche modo giustificata con la garanzia alle madri di un periodo di astensione lavorativa di gran lunga maggiore. Il che allo stesso tempo e unilateralmente investe le madri di un compito normativo e affettivo che in realtà dovrebbe essere condiviso.
Dieci giorni di paternità obbligatoria sono tuttavia ancora lontani dal cancellare quel gap che riguarda madri e padri. Grande attesa infatti c’è per la discussone del Family Act alla Camera in merito alla proposta riguardante l’approvazione dell’emendamento che porterebbe in maniera graduale il congedo parentale obbligatorio per i papà da 10 giorni a tre, quattro mesi, equiparandolo così a quello delle donne, con una retribuzione da parte dell’INPS simile a quella del congedo obbligatorio di maternità che si aggira tra l’80 e il 100% della normale retribuzione.
La proposta, se passasse, favorirebbe anche il ritorno delle madri al lavoro dopo il periodo di congedo parentale obbligatorio. Risulta infatti interessante la proposta dell’inserimento dell’esonero al 50% per un anno del versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti.
I provvedimenti esposti, se passassero, avrebbero il vantaggio da un lato di eliminare quel divario attualmente esistente tra le figure genitoriali e dall’altro di vedere nuove generazioni che crescono con la consapevolezza che il prendersi cura dei figli ed il dividersi i compiti non è una questione di genere.
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