L’assegno unico 2022, contributo economico alle famiglie calcolato in base all’ISEE, ha lo scopo di semplificare, unificare e sostituire bonus e assegni attualmente fruibili dalle stesse con figli a carico fino a 21 anni di età.
Il nuovo anno inizierà quindi con una importante novità che toccherà tutti i nuclei familiari con figli a carico fino ai 21 anni di età e se con disabilità senza limiti di età.
A chi è rivolto l’assegno unico 2022?
L’assegno unico universale 2022 è un provvedimento che fa parte del Family Act, che prevede, in base all’ISEE 2022 (indicatore della situazione economica equivalente relativo all’anno 2021) l’assegnazione ai nuclei familiari di un importo che va da 50 a 175 euro, per ciascun figlio dal settimo mese di gravidanza fino al 21esimo anno di età.
L’erogazione quindi costituisce un beneficio economico con criteri di progressività e aumenta in presenza di due o più figli minori.
Per i figli maggiorenni a carico fino ai 21 anni di età l’assegno è concesso solo nel caso in cui il figlio:
- frequenti un percorso di formazione scolastica o professionale;
- frequenti un corso di laurea;
- svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa limitata con reddito annuale complessivo inferiore a 8.000 euro;
- sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l’impiego o un’agenzia per il lavoro;
- svolga il servizio civile universale.
Il limite di età di 21 anni non sussiste per i figli a carico con disabilità. In caso il richiedente fosse direttamente un figlio maggiorenne, e sempre fino ai 21 anni di età, il pagamento dell’importo gli verrà versato direttamente sul conto che dovrà essere quindi a lui intestato o cointestato.
Assegno unico 2022: cosa sostituisce?
L’assegno unico nasce proprio nell’ottica di rimettere ordine nel labirinto di bonus e agevolazioni dedicate negli anni precedenti ai nuclei familiari con figli fino ai 21 anni a carico e racchiude:
- premio alla nascita o all’adozione (Bonus mamma domani);
- assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
- assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili;
- assegno di natalità (cosiddetto Bonus bebè);
- detrazioni figli a carico fino a 21 anni.
La prestazione non sostituisce né limita gli importi del bonus nido ed è compatibile con la fruizione di altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali. Per i nuovi nati l’assegno unico decorre dal settimo mese di gravidanza.
Restano invece valide le detrazioni per coniuge a carico e per altri familiari a carico che non siano i figli. Inoltre continuano ad essere in vigore tutte le detrazioni per spese sostenute per i figli a carico (spese sanitarie, mense scolastiche ecc.).
Bisogna poi segnalare che l’assegno, collegato alla condizione economica, è compatibile con eventuale Reddito di Cittadinanza e che, per le mensilità di gennaio e febbraio 2022 sarà scorporato dall’assegno unico, al fine di non creare un accavallamento di aiuti per una medesima situazione. I percettori di Reddito di Cittadinanza, per i primi mesi dell’anno continueranno a ricevere l’integrazione tramite assegno temporaneo e solo più avanti nell’anno, l’assegno unico verrà riconosciuto su carta RDC (carta acquisti nella quale viene accreditato il reddito di cittadinanza ogni mese).
Chi ha diritto all’assegno unico 2022?
Il sostegno viene erogato direttamente dall’INPS e non più dal datore di lavoro al dipendente, in busta paga. Questa nuova modalità permette effettivamente la fruizione dell’assegno unico anche da parte di categorie che, in passato, non avrebbero potuto goderne, ad esempio:
- lavoratori autonomi;
- disoccupati;
- coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
- titolari di pensione da lavoro autonomo;
- nuclei che non hanno uno o più requisiti per godere dell’ANF (Assegno per il nucleo familiare);
- extracomunitari residenti da almeno 6 mesi con permesso unico di lavoro.
Anche se la durata minima del permesso di soggiorno richiesto è passata da un anno a sei mesi, la limitazione al solo “permesso unico di lavoro” potrebbe essere la discriminante che non permetterebbe ai titolari di altri tipi di permessi di soggiorno, come il permesso per lavoro autonomo, per protezione speciale, per lavoro stagionale e per vittime di violenza domestica di poterne fruire. Alcuni di questi permessi davano la possibilità ai titolari di poter godere di aiuti alla famiglia come gli ANF, che però da marzo 2022 con l’introduzione dell’assegno unico, non saranno più erogabili. Non sono mancate per questo motivo, segnalazioni da parte di associazioni a tutela degli stranieri sul territorio all’INPS che attendono, come accaduto già in passato, una circolare attuativa che potrebbe porre rimedio ad alcune lacune del decreto che potrebbero minare il senso di universalità dello stesso.
Nel caso di richiedenti extracomunitari è comunque necessario che la residenza sia congiunta, cioè la stessa per il minore e per chi ne fa richiesta, che il domicilio sia in Italia e che le tasse siano pagate nel territorio nazionale.
A quanto ammonta l’assegno unico?
Collegandosi al sito dell’INPS è possibile fare are una simulazione di quello che sarebbe l’importo dell’assegno spettante, basta andare a seguente link Simulazione importo assegno mensile.
Il sostegno è composto da una quota variabile legata all’ISEE e modulata in modo progressivo e da una quota di maggiorazione forfettaria mensile in presenza di determinate condizioni per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo.
La quota variabile va da un massimo di 175 euro per ciascun figlio minore con ISEE fino a 15mila euro, a un minimo di 50 euro per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 40mila euro.
La quota di maggiorazione forfettaria mensile viene erogata in presenza di tali condizioni:
- nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo): l’assegno viene maggiorato dai 15 agli 85 euro in base all’ISEE;
- madri di età inferiore a 21 anni;
- nuclei con quattro o più figli (maggiorazione forfettaria mensile di 100 euro);
- genitori entrambi titolari di reddito da lavoro;
- figli con disabilità.
Per i figli minori con disabilità la maggiorazione varia da 105 a 85 euro mensili, in base alla condizione di disabilità:
- 105 euro in più in caso di non autosufficienza;
- 95 euro in più in caso di disabilità grave;
- 85 euro in più in caso di disabilità media.
Per i figli con disabilità di età compresa tra i 18 e i 21 anni la maggiorazione è di 50 euro, mentre oltre il ventunesimo anno di età è previsto un assegno a vita con importo variabile in base all’indicatore ISEE che potrà arrivare fino a 85 euro mensili (ISEE fino a 15.000 euro) e gradualmente scendere fino a 25 euro (ISEE pari o superiore a 40.000 euro).
Maggiorazione per ex ANF con ISEE inferiore a 25mila euro
Per i soggetti titolari degli ex ANF che nel passaggio al nuovo Assegno Unico dovessero essere penalizzati economicamente, è stata prevista una maggiorazione temporanea. Integrazione a cui hanno diritto i soli nuclei con ISEE inferiore a 25mila euro.
La maggiorazione viene calcolata in automatico dal sistema, non è necessario fornire dati aggiuntivi rispetto a quelli previsti e sarà corrisposta per intero nel 2022, per due terzi nel 2023, per un terzo nel 2024 e primi due mesi del 2025.
Per scoprire qual è l’importo della maggiorazione è possibile consultare il simulatore assegno unico INPS, disponibile comunque per chiunque voglia utilizzarlo.
Come fare domanda per l’assegno unico
Dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 di giugno è possibile presentare la domanda per l’assegno unico universale tramite il servizio on line presente sul sito dell’INPS accedendo al sito con:
- SPID (sistema di autenticazione personale);
- CIE (Carta di Identità Elettronica);
- CNS (carta nazionale dei servizi).
In alternativa è possibile rivolgersi a un CAF o a un patronato.
La domanda può essere infine presentata anche contattando il numero verde 803.164 o lo 06.164164 da cellulare.
Per le domande presentate dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022 il pagamento avverrà da marzo, mentre per le domande inoltrate successivamente, ma sempre entro il termine del 30 giugno, il pagamento sarà effettuato il mese successivo alla presentazione delle stesse.
È importante ricordare che l’assegno unico non concorre alla formazione reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) perché è determinato secondo l’indicatore ISEE che non è obbligatorio, ma consigliato ai fini di una corretta gestione della richiesta.
Chi non presenta l’ISEE infatti, si vedrà corrisposto l’importo minimo, ma potrà comunque sempre presentarlo in un secondo momento. La modalità di richiesta non è quindi differente da quella utilizzata precedentemente per la richiesta dell’assegno temporaneo o “assegno ponte” che è stata una prestazione transitoria e preparativa all’assegno unico e universale.
Chi ha goduto dell’assegno temporaneo, per poter usufruire dell’assegno unico dovrà però inoltrare una nuova richiesta.
Sul canale Youtube dell’INPS è possibile comunque consultare un video tutorial che spiega nello specifico come presentare correttamente la domanda.
Domanda donne in gravidanza
Pur avendo diritto all’assegno fin dal settimo mese di gravidanza, per la domanda è necessario il codice fiscale del bambino. Questo significa che la domanda dovrà essere fatta comunque dopo la nascita del piccolo, ma l’INPS riconoscerà le due mensilità precedenti il parto.
Chi deve presentare la domanda per l’assegno unico?
La richiesta deve essere inoltrata da uno dei due genitori esercenti la responsabilità genitoriale e comunque dal genitore presente nel nucleo familiare del figlio (o dei figli) dato che l’importo del beneficio verrà conteggiato proprio in base all’ISEE del nucleo familiare di cui i figli fanno parte. Nel caso di genitori coniugati potrà essere prescelto il pagamento del 100% a uno solo di essi.
Ai fini ISEE si intende come nucleo familiare quel nucleo composto da:
- componenti presenti nello stato di famiglia con lo stesso indirizzo di residenza;
- eventuali componenti residenti altrove, ma comunque a carico di una persona presente nello stato di famiglia;
- la coppia i cui coniugi abbiano due diverse residenze.
Il panorama relativo alle singole situazioni però è molto più variegato rispetto al quadro descritto prima.
Moltissimi sono i nuclei familiari composti da coppie non sposate, non conviventi, separate, divorziate o nuclei con situazioni di affidamento preadottivo, affidamento temporaneo o minori in comunità.
Coppie non sposate o non conviventi
Nel caso di coppie non sposate o non conviventi, anche se l’altro genitore fa nucleo a sé ed eventualmente ha creato un nuovo nucleo con altri componenti con cui convive, seconda la normativa sull’ISEE deve comunque essere aggregato al nucleo familiare del minore.
Ecco i casi invece in cui il genitore non convivente non dovrà essere inserito:
- se risulti sposato con una persona diversa dall’altro genitore;
- se risulti avere figli con una persona diversa dall’altro genitore;
- se obbligato, con provvedimento dell’autorità giudiziaria, al versamento di assegni periodici diretti al mantenimento dei figli;
- se escluso dalla potestà sui figli o se allontanato dalla residenza familiare;
- se accertato estraneo in termini di rapporti affettivi ed economici, in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.
Coppie separate o divorziate
Per i nuclei familiari composti da genitori separati o divorziati a cui viene lasciata la responsabilità genitoriale, l’assegno andrà suddiviso in due parti uguali. Il genitore che presenterà la domanda dovrà inserire anche il codice fiscale e i dati dell’ex coniuge, che dovrà sottoscriverla al fine della suddivisione dell’assegno.
Se vi è accordo tra i coniugi si può comunque segnalare nella richiesta il pagamento per intero al richiedente. Anche in questo caso, previo consenso fornito dall’ex coniuge.
In caso di genitori separati che abbiano affidamento esclusivo, il padre o la madre potranno chiedere il 100% dell’importo. .
Minori in affido preadottivo, affido temporaneo o ospitati in comunità
Ai fini della richiesta, come indicato nella Gazzetta Ufficiale per il Decreto Legislativo 230/21, il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell’affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore.
Il minore in affidamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 2 della Legge 184/83 e successive modificazioni, è considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare.
Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante.
La regola generale, per gli affidi esclusivi, prevede il pagamento in misura intera al genitore affidatario e nel caso di “affidamento condiviso”, invece, si può optare per il pagamento ripartito al 50% oppure nuovamente al 100% , in caso di provvedimento del giudice, al genitore collocatario. In questo caso l’altro genitore potrà modificare la domanda in un secondo momento, richiedendo un pagamento ripartito.
Nel caso invece di nomina di un tutore o di un soggetto affidatario, sempre ai sensi di Legge 184/83, l’assegno verrà erogato al tutore o all’affidatario nell’esclusivo interesse del minore.
Il sito informativo dell’INPS sull’assegno unico
L’INPS ha realizzato un sito informativo completamente dedicato al beneficio: assegnounicoitalia.it
Uno spazio virtuale in cui l’Istituto di Previdenza ha inserito tutte le indicazioni utili a conoscere meglio il nuovo assegno unico e a sciogliere i molteplici dubbi che possono sorgere per via della propria situazione familiare.
Il nostro consiglio è quello navigare nella sezione dedicata alle FAQ, ovvero alle risposte elaborate dall’INPS sulla base delle domande poste dagli utenti.
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