Il Decreto Cura Italia, tra le misure economiche per contrastare le ricadute dell’emergenza epidemiologica del Coronavirus (Covid 19), prevede la possibilità di sospensione del mutuo prima casa, vediamo come.
Sospensione mutuo: come funziona?
Il Decreto Cura Italia, prima risposta economica del governo all’emergenza da COVID-19 e relative misure restrittive che stanno avendo una pesante ricaduta sulla liquidità di imprese, lavoratori e famiglie, introduce anche il diritto alla temporanea sospensione delle rate del mutuo.
Questo provvedimento consente di accedere al Fondo Gasparrini, un fondo statale già esistente e che consente di sospendere le rate del mutuo alle famiglie in difficoltà per la perdita del lavoro, morte o non autosufficienza.
L’utilizzo del fondo è dunque stato esteso anche alle famiglie in cui si stanno verificando perdita di lavoro o forti riduzioni, a causa delle misure restrittive in atto per via dell’emergenza da Coronavirus.
Di seguito le caratteristiche del provvedimento:
- il mutuo deve riguardare la prima casa, non altri immobili;
- sospensione delle rate fino a 18 mesi;
- non è richiesta la presentazione dell’ISEE;
- può beneficiarne anche chi ne ha già fruito in passato del Fondo Gasparrini (purché si sia tornati a pagare le rate almeno da tre mesi prima della data della nuova domanda);
- il mutuo deve ammontare ad un massimo di 250mila euro,
- il Fondo copre fino al 50% degli interessi che maturano comunque durante il periodo di sospensione.
Chi ha diritto alla sospensione del mutuo?
Facciamo chiarezza su chi può inoltrare la richiesta di sospensione:
- lavoratori dipendenti che hanno subito una sospensione o una riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni (in sostanza si deve trattare di soggetti in cassa integrazione o per i quali siano stati attivati altri ammortizzatori sociali);
- lavoratori autonomi e liberi professionisti, ma nel loro caso la sospensione durerà al massimo 9 mesi anziché 18, che hanno registrato un calo del fatturato superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività.
Il calcolo del calo del fatturato, per autonomi e professionisti, deve far riferimento al periodo tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda, e comunque per un periodo massimo di tre mesi. In sostanza il calo del fatturato deve essere calcolato considerando il periodo 21 febbraio – 21 maggio (ma se il -33% si registra in un lasso di tempo minore si può subito fare richiesta).
Come richiedere la sospensione del mutuo
La domanda di sospensione va inoltrata alla banca che ha concesso il mutuo e che è tenuta a sospenderlo.
Occorre compilare l’apposito modulo per la richiesta della sospensione reso disponibile dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e da Consap Spa (società in house del Ministero e gestore del Fondo Gasparrini). Abbiano inserito anche noi il link al modulo, al fondo di questo paragrafo.
Consap ha anche attivato una casella mail per fornire chiarimenti sull’operazione di sospensione a chiunque ne abbia bisogno: fondosospensionemutui@consap.it
Qui il modulo per fare richiesta di sospensione delle rate del mutuo alla propria banca. Il modulo è compilabile direttamente online.
Quanto tempo ci vuole per la sospensione del mutuo?
Una volta trasmessa la domanda, occorre seguire i seguenti step e le relative tempistiche:
- 10 giorni per l’invio della documentazione completa (si pensi ai documenti legati alla cassa integrazione o alla certificazione del calo del fatturato);
- 15 giorni solari affinché Consap completi l’istruttoria per l’accesso al Fondo;
- 5 giorni lavorativi per la banca per comunicare l’esito.
Questo significa che potrebbero volerci almeno 30 giorni (45 nel caso di mutuo cartolarizzato) prima di vedere le rate del mutuo che non vengono più addebitate sul conto.
Chi ha già saltato delle rate, può fare domanda di sospensione?
La risposta è sì, ma soltanto se le rate non sono state versate fino a 90 giorni prima della data in cui si fa domanda di sospensione. In sostanza se si fa domanda in aprile, ma sono già saltate le rate di gennaio, febbraio e marzo (entro l’intervallo di 90 giorni), allora si può comunque accedere al fondo e le rate non saldate verranno incluse nel conteggio dei mesi di sospensione.
Sono sospesi anche gli interessi?
La risposta è no, ma possono essere coperti dal Fondo Gasparrini fino al 50% del loro importo. In pratica per il periodo di sospensione vengono comunque addebitati gli interessi sul mutuo o il loro 50% se si fa richiesta al Fondo.
Consap ha comunque chiesto alle banche di effettuare anche gli addebiti degli interessi in un momento successivo alla sospensione, ma per chiarire questo punto occorre rivolgersi alla propria banca.
In poche parole con la sospensione succede che viene rinviato il pagamento della quota capitale del mutuo, mentre si devono continuare a pagare gli interessi. Avere chiaro questo particolare può anche determinare la convenienza o meno della scelta di sospendere o in alternativa di rinegoziare il mutuo con la propria banca, magari allungando i tempi, oppure di surrogarlo presso altro istituto di credito che offre condizioni più convenienti.
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