Purtroppo, non sono rari i casi di madri e padri costretti ad assentarsi dal lavoro per assistere un figlio portatore di handicap: la normativa italiana , non particolarmente elastica, prevede comunque delle disposizioni per venire incontro ai genitori, e permettere loro di conciliare famiglia ed impiego.
Vediamo insieme che cosa prevede la legge (L. 104, art.33, modificato dall’ art. 24 L. 183/2010 ).
Se si ha un figlio portatore di handicap minore di 3 anni
In questa ipotesi, i genitori (la madre o, in alternativa, il padre) hanno i seguenti diritti:
-possono prolungare il periodo di congedo parentale, previsto dal Testo Unico Maternità/ Paternità;
-possono fruire di due ore di permesso giornaliero, per orario lavorativo superiore a 6 ore giornaliere (per orario inferiore, si ha diritto ad un’ora);
-possono fruire di tre giorni di permesso al mese .
Tutti questi permessi possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio.
Se si ha un figlio portatore di handicap maggiore di 3 anni
Una volta che il bambino ha compiuto 3 anni di vita, i genitori lavoratori hanno diritto a soli 3 giorni di permesso mensile, sempre alternativamente, fruibili continuativamente o frazionabili (solo nel caso in cui il disabile non sia ricoverato a tempo pieno in un istituto).
Se si ha un figlio portatore di handicap maggiorenne
Nulla cambia col compimento della maggiore età, difatti i genitori hanno sempre diritto ai 3 giorni di permesso mensile, alternativamente come nei casi precedenti.
Ognuna di queste tipologie di permesso è retribuita, secondo quanto disposto dalla Legge 423/93, ed è altresì coperta da contribuzione figurativa (L.53/2000).
Inoltre, secondo l’art.42,comma 5, del Testo Unico Maternità/Paternità, è possibile usufruire, per i genitori, in alternativa tra loro, di un congedo straordinario di massimo due anni nell’arco della vita lavorativa, frazionabile. Durante il periodo di congedo, coperto interamente da contribuzione figurativa, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, entro un massimale che varia annualmente.
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