Cos’è la maternità obbligatoria?
La maternità obbligatoria è un periodo di astensione dal lavoro riconosciuto alle future mamme, che sono dunque tenute a restare a casa dal lavoro. Nel corso dei mesi di assenza, le lavoratrici hanno diritto ad una indennità che va a sostituire la retribuzione.
La maternità obbligatoria copre un periodo a cavallo tra il termine della gravidanza e i primi mesi di vita del bambino.
Il diritto al congedo ed alla relativa indennità spettano anche in caso di adozione o affidamento di minori.
L’indennità spetta alle seguenti categorie:
- lavoratrici dipendenti assicurate all’Inps anche per la maternità (apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti) aventi un rapporto di lavoro in corso alla data di inizio del congedo;
- disoccupate o sospese a determinate condizioni (ad esempio che la futura mamma non sia stata licenziata da oltre 2 mesi);
- lavoratrici agricole a tempo indeterminato e a tempo determinato;
- lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti);
- lavoratrici a domicilio (art. 61 T.U.);
- lavoratrici LSU o APU (attività socialmente utili o di pubblica utilità);
- lavoratrici assicurate ex IPSEMA, Istituto di previdenza per il settore marittimo;
- lavoratrici autonome (artigiane e commercianti) e libere professioniste iscritte alle casse professionali (che non sono tenute all’astensione effettiva dal lavoro);
- libere professioniste iscritte alla gestione separata (ma devono effettivamente astenersi dall’attività lavorativa, non devono dunque fatturare per 5 mesi).
Quanto dura l’astensione e qual è il trattamento economico?
La maternità obbligatoria copre i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre messi immediatamente successivi la nascita del piccolo. È possibile, previa certificazione del ginecologo del SSN e del medico aziendale, posticipare la maternità obbligatoria all’ultimo mese prima del parto per poi avere quattro mesi a disposizione dopo la nascita del piccolo.
Nel corso del periodo di astensione obbligatoria, la lavoratrice ha diritto ad una indennità economica pari all’80% della retribuzione giornaliera calcolata sulla base dell’ultimo periodo di paga immediatamente precedente l’inizio del congedo di maternità. In sostanza si tratta dell’80% dell’ultima busta paga prima di restare a casa.
Libere professioniste e lavoratrici autonome hanno invece diritto ad una indennità nella misura dei 5/12 dell’80% del reddito professionale dichiarato nel secondo anno antecedente alla data del parto.
Come si fa la domanda?
Prima del compimento del settimo mese di gravidanza, la lavoratrice deve presentare domanda di congedo obbligatorio e relativa indennità al datore di lavoro e all’INPS.
Alla domanda deve essere allegata il certificato medico che attesta la data presunta del parto e il mese di gestazione.
Entro 30 giorni dalla nascita del bambino occorrerà comunicare, mediante autocertificazione, la data esatta all’INPS e al datore di lavoro che procederanno anche su assegni familiari e detrazioni per carichi di famiglia.
La domanda deve essere trasmessa in via telematica all’INPS, mediante uno dei tre canali a disposizione:
- WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto;
- Contact Center integrato – n. 803164 da rete fissa o n. 06164164 da rete mobile;
- Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
E i papà?
I papà hanno diritto ad un solo giorno di astensione obbligatoria per la nascita di un figlio.
Il giorno di astensione viene retribuito con un’indennità pari al 100% e deve essere utilizzato entro i 5 mesi di vita del piccolo. Sempre nel corso dei primi 5 mesi, il papà ha diritto ad altri due giorni di astensione facoltativa in sostituzione della mamma. Anche in questo caso l’indennità ammonta al 100% della retribuzione giornaliera.
Antonella dice
Volevo sapere se la maternità la paga l’ INPS o il datore di lavoro…grazie.
Michela Calculli dice
Ciao Antonella,
la maternità viene accreditata direttamente in busta paga, quindi la versa il datore di lavoro anticipandola per l’INPS.
Il datore di lavoro potrà recuperare gli importi versati alla mamma attraverso l’istituto del credito d’imposta.