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Jobs Act e congedo parentale 2015

13 Maggio 2015 di Noemi Secci 2 commenti

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In attesa dell’approvazione definitiva del Decreto attuativo del Jobs act (Legge 183/2014) in materia di maternità e paternità, vediamo quali sono le principali innovazioni.

Più elasticità ai congedi di maternità

I congedi di maternità obbligatoria avranno sempre una durata di 5 mesi ( 2 mesi prima del parto+ 3 mesi successivi all’evento, oppure un 1 mese precedente alla nascita e 4 post-partum), ma vi sono delle piccole novità.

In caso di nascita prematura, l’astensione dal lavoro non ancora fruita prima del parto potrà essere cumulata con il periodo successivo al parto; inoltre, se il neonato è ricoverato in ospedale, la lavoratrice può sospendere il congedo di maternità e continuarlo a fruire dopo la dimissione dall’ospedale, senza perdere giornate.

Più congedi parentali retribuiti

Il congedo parentale è un’astensione dal lavoro facoltativa, retribuita al 30% per massimo 6 mesi, e solo fino al compimento del terzo anno d’età del bambino.

Ora, grazie al Jobs Act, i genitori potranno avere sempre un massimo di 6 mesi retribuiti, ma sino al compimento del sesto anno d’età del figlio: l’indennità sarà sempre pari al 30% della retribuzione media giornaliera.

Il limite indennizzato di 6 mesi d’assenza dal lavoro corrisponderà sempre al totale fruibile dalla madre e/o dal padre (ad esempio, se la madre ne utilizza 4 mesi, il padre avrà diritto esclusivamente a 2 mesi, e viceversa, posto che l’astensione massima, comprensiva dei periodi non retribuiti, per congedo parentale, è di 10 mesi in totale, non di 10 mesi per ciascun genitore).

Più tempo per fruire dei congedi parentali non retribuiti

Allo stato attuale, chi non ha potuto godere dei congedi retribuiti, entro il compimento del terzo anno d’età del figlio, può chiedere un’astensione non indennizzata, per massimo 6 mesi, fino agli 8 anni del bambino.

Non appena entrerà in vigore il decreto attuativo del Jobs Act, tale tipologia di congedo potrà essere fruito sino al dodicesimo anno d’età del minore.

Più flessibilità nel godimento dei congedi parentali

Grazie alla nuova normativa, i congedi parentali potranno essere gestiti in maniera elastica: ad esempio, si potrà chiedere l’astensione dal lavoro solo per alcune ore nell’arco di una giornata, quindi non sarà necessario assentarsi per intere settimane o mesi.

In realtà, questa parrebbe non essere una novità, poiché tali previsioni erano riportate in una norma del Governo Monti; tuttavia, la Legge era rimasta inattuata, perché l’incario di disciplinare la materia nel dettaglio era stato dato ai contratti collettivi. Adesso, invece, è proprio il Jobs Act a sancire il diritto del dipendente a poter sempre utilizzare i congedi parentali “a ore”, anche se il CCNL non dispone alcunché.

Il preavviso, per le astensioni su base oraria, potrà limitarsi a 2 giorni.

Più diritti per i papà Lavoratori Autonomi

Anche per i padri lavoratori autonomi o liberi professionisti, scarsamente tutelati dalla normativa, ci sono novità positive: difatti, tali soggetti avranno la possibilità di godere di un congedo di paternità obbligatorio e retribuito dall’Inps, nel caso in cui la madre non abbia beneficiato della maternità obbligatoria (ad esempio, a causa di una malattia, o per affidamento esclusivo).

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Categoria: Figli e Risparmio/ Risparmi e Fisco
Tag: congedo a ore/ congedo parentale 2015/ maternità 2015

Commenti

  1. Lisa dice

    13 Maggio 2015 alle 9:52

    Non so se con il jobs act sia cambiato ma è inesatto il discorso del congedo parentale fino ai 3 anni del bambino; io non ho usufruito di tutto il congedo nei 3 anni del bambino e posso usarlo fino al compimento dei 8 anni se rientro come reddito inferiore al 2,5 volte l’importo minimo di pensione.

    Rispondi
  2. Noemi Secci dice

    13 Maggio 2015 alle 10:47

    Infatti, nell’articolo s’intendeva che il congedo parentale è retribuito sino al terzo anno d’età, non che fosse possibile fruirne solo sino al terzo anno d’età. Infatti più sotto è scritto che, ad oggi, è possibile utilizzarlo fino agli 8 anni d’età del bambino, col Jobs act sino ai 12.

    Rispondi

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