Molto spesso, quando bisogna presentare la dichiarazione dei redditi, o si chiedono agevolazioni economiche, capita di dover indicare nei moduli di richiesta i familiari a carico. Altrettanto spesso sorgono dubbi su quali siano gli altri familiari fiscalmente a carico di un soggetto, oppure se sia possibile considerare a carico il partner in caso di convivenza o di unione civile.
In linea generale, possiamo dire che sono considerati fiscalmente a carico di un soggetto:
- il coniuge ed i figli che non possiedono un reddito proprio tale da renderli autonomi;
- gli altri familiari, se conviventi con il soggetto dichiarante.
Vediamo nello specifico i requisiti e le limitazioni di entrambe le categorie.
Familiari a carico: il coniuge ed i figli
Secondo l’art. 12 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) sono fiscalmente a carico di un soggetto:
- coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- figli naturali riconosciuti e quelli adottivi o affidati, senza limiti di età e senza la necessità che seguano corsi di studio o tirocini gratuiti.
Per queste due categorie non è necessaria la convivenza con il soggetto dichiarante: ciò vuol dire che anche qualora risiedano altrove (per motivi, ad esempio, di studio), non sono mai considerati come altri familiari. Dunque, l’unico limite posto è quello legato al reddito complessivo personale che non deve superare:
- 4.000 euro per i figli di età inferiore ai 24 anni;
- 2.840,51 euro per il coniuge e per i figli di età superiore ai 24 anni.
Familiari a carico: chi sono gli altri familiari
Gli altri familiari che eventualmente possono considerarsi a carico del soggetto dichiarante sono:
- coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- discendenti dei figli;
- genitori (compresi quelli adottivi);
- generi e nuore;
- suocero e suocera;
- fratelli e sorelle;
- nonni e nonne.
Per questa tipologia di familiari la legge prevede una doppia condizione, cioè sono considerati fiscalmente a carico solo se:
- convivono con il soggetto dichiarante o ricevono da questi assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria (sono un esempio di assegni alimentari le utenze o il contratto di affitto del familiare intestato al dichiarante);
- rispettano il limite di reddito già visto in precedenza, ovvero il reddito complessivo non deve superare i 2.840,51 euro.
Familiari a carico: come calcolare il reddito complessivo
Per determinare il reddito di coniuge, figli e altri familiari è necessario sapere che i limiti appena visti sono considerati al lordo degli oneri deducibili e che fanno parte del reddito complessivo, dunque devono essere conteggiati nel calcolo, anche:
- retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica;
- eventuali redditi di impresa o da lavoro autonomo assoggettati ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfettario o al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
- quota di reddito esente legata al lavoro dipendente prestato come frontalieri da parte di soggetti residenti;
- reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca sulle locazioni.
Nel calcolo del reddito complessivo non rientrano invece i redditi:
- esenti ai fini IRPEF, come, ad esempio, le borse di studio o di dottorato, oppure le pensioni di invalidità civile, le eventuali indennità di accompagnamento o le pensioni di invalidità per causa di servizio;
- assoggettati a tassazione separata, anche per opzione;
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, come, ad esempio, gli interessi delle obbligazioni e dei titoli di Stato, dei depositi e conti correnti bancari e postali, i premi e le vincite al gioco.
Familiari a carico: coppie di fatto e unioni civili
Discorso diverso va fatto per quei soggetti che, sebbene conviventi, non sono legati da alcun vincolo familiare o matrimoniale. Si tratta, in sostanza, delle coppie di fatto e dei conviventi legati da unione civile.
In questi casi, mentre per i figli nati dall’unione, di fatto o civile, non vi sono dubbi sulla possibilità di considerarli a carico del soggetto dichiarante, per il partner bisogna fare una distinzione tra le due situazioni. Nello specifico:
- le coppie di fatto, cioè i soggetti che convivono stabilmente ma senza alcun vincolo di natura civile, non possono essere considerati come coniugi o altri familiari. Pertanto, non possono essere a carico del soggetto dichiarante né il compagno o la compagna, né i figli di questi ultimi avuti da precedenti relazioni.
- le coppie legate da unione civile invece, sono considerate dalla legge come quelle unite da matrimonio, quindi un soggetto può essere fiscalmente a carico dell’altro.
Detrazioni fiscali per figli a carico
Individuare i familiari fiscalmente a carico di un soggetto è importante perché la legge prevede delle detrazioni fiscali sull’IRPEF per ciascuno di essi.
La detrazione fiscale per i figli a carico deve essere suddivisa al 50% tra i due genitori non legalmente ed effettivamente separati, tranne nel caso in cui:
- un genitore sia fiscalmente a carico dell’altro;
- per accordo tra i genitori, si decida di attribuire la detrazione soltanto ad uno dei due per intero (generalmente al genitore con reddito maggiore).
Per i genitori separati legalmente ed effettivamente, in caso di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta per intero al genitore affidatario oppure, in caso di affidamento congiunto, al 50% per ognuno di essi, salvo diverso accordo.
L’importo massimo della detrazione per i figli a carico è di:
- 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore ai 3 anni;
- 950 euro per ciascun figlio di età maggiore ai 3 anni.
Questo importo aumenta di:
- 400 euro per ciascun figlio disabile fiscalmente a carico;
- 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo, in caso ci siano più di tre figli a carico.
Per calcolare l’importo effettivo della detrazione spettante bisogna considerare:
- i mesi per i quali i figli risultano fiscalmente a carico (per esempio, il figlio che è nato a giugno, effettivamente in quell’anno è considerato a carico per soli 6 mesi);
- il reddito complessivo del dichiarante, perché più aumenta il reddito, più diminuisce l’importo della detrazione.
Un’ulteriore detrazione di 1.200 euro spetta quando i figli a carico del contribuente sono più di quattro. In questo caso, però, l’importo in detrazione è fisso, cioè non varia in base al reddito, né ai mesi di effettiva competenza, né al numero di figli a carico oltre il quarto.
Il primo figlio ha diritto ad ottenere la stessa detrazione prevista per il coniuge a carico, su scelta del dichiarante, se:
- uno dei due genitori manca, per decesso o perché non ha riconosciuto il figlio;
- è stato adottato o affidato ad uno solo dei genitori e questi non è sposato oppure è legalmente separato.
Detrazioni fiscali per coniuge e altri familiari a carico
La detrazione fiscale massima che spetta per il coniuge a carico è di 800 euro, importo che però diminuisce in base al reddito complessivo del dichiarante: oltre gli 80mila euro non si ha diritto ad alcuna detrazione.
La detrazione massima per ogni altro familiare a carico è invece di 750 euro, e anche in questo caso diminuisce all’aumentare del reddito del dichiarante e deve essere rapportato ai mesi di competenza, cioè ai mesi effettivi in cui il familiare risulta a carico del contribuente.
Detrazioni fiscali e Assegno Unico
Le detrazioni per figli a carico fin qui esaminate dovrebbero essere sostituite, a partire dal 1° luglio 2021, salvo rinvio, dall’Assegno Unico per i figli.
Introdotto dal Family Act, l’Assegno Unico sarà corrisposto a partire dal 7° mese di gravidanza e fino al compimento del 21° anno di età del figlio.
L’Assegno Unico sarà conteggiato mensilmente come credito di imposta per il contribuente o versato come somma diretta di denaro e sostituirà, oltre alle detrazioni per figli a carico, diverse agevolazioni attualmente previste, tra cui:
- Assegno per il nucleo familiare;
- Assegno per il 3° figlio;
- Bonus Bebè;
- Bonus mamma.
L’importo dell’Assegno Unico, che si prevede tra i 100 e i 250 euro, sarà composto da una parte fissa ed una variabile in base a:
- reddito ISEE;
- numero di figli a carico, con una maggiorazione del 20% per i figli successivi al secondo;
- presenza di figli con disabilità, con una maggiorazione dal 30 al 50% sull’importo.
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