Con l’aggiornamento del 15 aprile 2022, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello 730/2022, (che fa riferimento ai redditi percepiti nel 2021), le relative istruzioni ufficiali per la compilazione ed ha fissato il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi al 30 settembre 2022. È quindi il momento di selezionare tutti i documenti necessari per la redazione del modello 730, da consegnare al CAF o al nostro commercialista.
Novità 730/2022
Una delle novità per la dichiarazione dei redditi del 2022 è che il contribuente avrà la possibilità di far inviare la propria dichiarazione dei redditi da un familiare o affine entro il 4° grado oppure da un’altra persona di fiducia, a patto che abbia la necessaria procura. In questo caso, per poter inoltrare la richiesta si dovrà compilare un modello messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Altra novità riguarda gli eredi. Con riferimento all’anno di imposta 2021, per tutti i soggetti defunti nel 2021 o entro il 30 settembre 2022 gli eredi possono presentare il Modello 730/2022 a patto logicamente che il soggetto rientrasse nella lista di coloro che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi.
Caratteristiche del Modello 730
Prima di parlare di detrazioni e di spese che si possono recuperare, vediamo alcune caratteristiche fondamentali del modello 730:
- può essere presentato da lavoratori dipendenti e pensionati, cioè da coloro che hanno un sostituto d’imposta;
- il datore di lavoro oppure l’ente previdenziale si occuperanno di versare o prelevare direttamente dalla busta paga gli importi a credito o a debito che emergeranno dalla liquidazione delle imposte;
- deve presentarlo anche chi il lavoro l’ha perso, con l’indicazione tra i redditi delle indennità e somme corrisposte al lavoratore dipendente da parte dell’INPS o di altri Enti, ad esempio, la cassa integrazione guadagni, la mobilità, la disoccupazione ordinaria e speciale; in questi casi, sarà l’Agenzia delle Entrate ad operare il conguaglio;
- è possibile detrarre le spese sostenute e documentate dal contribuente per sé e per i familiari a carico, in percentuale variabile a seconda della tipologia di spesa.
Detrazioni 730 al 19%
Le spese detraibili sono quelle spese che contribuiscono a ridurre l’importo dell’imposta da versare.
Come già detto, hanno una percentuale di detrazione variabile, in base alla quale possiamo dunque catalogarle.
Quelle detraibili al 19% rappresentano la categoria più cospicua e vi rientrano diverse tipologie di spesa. È importante sapere che per la maggior parte di queste spese, ai fini dell’ottenimento della detrazione fiscale è necessario utilizzare strumenti di pagamento tracciabili, cioè evitare il pagamento in contanti.
I pagamento tracciabili sono quindi quelli effettuati con:
- versamento bancario;
- postale;
- bonifico;
- assegno;
- carte di credito o di debito.
In mancanza di queste modalità, il mezzo di pagamento viene definito tracciabile se documentato del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale.
L’unica tipologia esclusa dall’obbligo di tracciabilità è quella delle spese sostenute in farmacie e parafarmacie o di quelle per visite specialistiche, analisi di laboratorio e analisi presso strutture sanitarie pubbliche o convenzionate.
Vediamo ora nel dettaglio le principali detrazioni al 19%.
Spese sanitarie
Si può detrarre il 19% della spesa sostenuta nel corso dell’anno 2021 e che eccede i 129,11 euro. Questa somma è la franchigia stabilita, significa che, se la somma delle spese rimane al di sotto di quella cifra non è possibile detrarre alcunché.
Ma come si può calcolare?
Semplicemente sommando tutte le spese mediche e sanitarie sostenute e tracciabili che rientrano nel gruppo che dà diritto allo sconto IRPEF, sottraendo poi dal totale l’importo di 129,11 euro e calcolando il 19 per cento del risultato finale.
Attenzione agli scontrini! Innanzitutto occorre comunicare il proprio codice fiscale al farmacista (esibendo la tessera sanitaria) ed è opportuno conservarli e soprattutto fotocopiarli, visto che con il tempo potrebbero diventare illeggibili. Inoltre, sempre per quanto concerne gli scontrini, bisogna conteggiare i soli farmaci, mentre eventuali prodotti cosmetici o integratori non sono detraibili.
Ecco un rapido riepilogo delle spese sanitarie detraibili:
- prestazioni rese da un medico generico (incluse quelle per visite e cure di medicina omeopatica);
- acquisto di medicinali (anche omeopatici) da banco e con ricetta medica;
- prestazioni specialistiche;
- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie;
- prestazioni chirurgiche;
- ricoveri per degenze o collegati a interventi chirurgici;
- trapianto di organi;
- cure termali (escluse le spese di viaggio e soggiorno);
- acquisto o affitto di dispositivi medici e attrezzature sanitarie (comprese le protesi sanitarie);
- assistenza infermieristica e riabilitativa (per esempio, fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, eccetera);
- prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
- prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
- prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale.
Asili nido e istruzione
Danno diritto ad una serie di detrazioni le spese sostenute per i propri figli per la frequenza di:
- asili nido, pubblici o privati: possono essere detratte nella misura del 19% dell’importo ma il limite massimo di spesa detraibile è pari a 632 euro per ciascun figlio;
- scuola dell’infanzia, primaria e secondaria: possono essere detratte le spese per un importo annuo non superiore a 800 euro per ciascun alunno o studente; vi rientrano, ad esempio, le spese per mensa scolastica, gite scolastiche, assicurazione della scuola, servizio di trasporto scolastico, ecc.;
- università: rientrano nelle detrazioni al 19% le tasse universitarie e le spese per canoni di locazione (solo se l’università dista almeno 100 km dal Comune di residenza dello studente, o si trova in una provincia diversa, o in uno Stato membro dell’UE); l’importo su cui calcolare la detrazione non può essere superiore a 2.633 euro;
- conservatori, AFAM (alta formazione artistica, musicale e coreutica), scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica: detrazione del 19% per le spese sostenute per l’iscrizione dei ragazzi. Si può fruire della detrazione, fino ad un importo non superiore per ciascun ragazzo a 1.000 euro, solo se il reddito complessivo non supera i 36.000 euro.
Spese per attività sportive
Per i figli di età compresa tra i 5 e i 18 anni si possono recuperare le spese sostenute per le attività sportive praticate dai ragazzi nel 2021. Il limite di spesa massima in tal caso è pari a 210 euro per ciascun ragazzo.
Le strutture sportive, per poter dare origine alla detrazione, devono essere:
- società e associazioni dilettantistiche che nella propria denominazione sociale indicano la finalità sportiva e la ragione o denominazione sociale dilettantistica;
- palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, che esercitano pratica sportiva non professionale, agonistica e non agonistica, compresi gli impianti polisportivi gestiti da soggetti pubblici o privati, anche in forma di impresa, individuale o societaria, secondo le norme del codice civile.
Va inteso quindi che non sono detraibili le spese sportive collegate ad attività svolte in associazioni che non hanno ottenuto il riconoscimento del Coni o delle rispettive Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, le società di capitali di cui alla legge n. 91 del 1981 (sport professionistico) e le associazioni non sportive (ad esempio, associazioni culturali) che organizzano corsi di attività motoria non in palestra.
Interessi passivi sui mutui
Il Fisco riconosce ai contribuenti la possibilità di recuperare il 19% degli interessi e delle spese per i propri mutui, nel dettaglio:- Interessi e oneri accessori per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale, con importo massimo di 4.000 euro. In caso di mutuo condiviso, entrambi gli intestatari hanno diritto alle detrazioni del 19%, ovviamente sull’importo massimo suddiviso per due (quindi per un massimo di 2.000 euro ciascuno).
- Interessi e oneri accessori per mutui ipotecari per l’acquisto di abitazioni diverse dall’abitazione principale (ma soltanto per gli acquisti avvenuti prima del 1993), con importo massimo di 2.065,83 euro.
- Interessi e oneri accessori per mutui contratti nel 1997 per il recupero edilizio degli edifici, con importo massimo di 2.582,28 euro.
- Interessi e oneri accessori per mutui ipotecari contratti dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione dell’abitazione principale, con importo massimo di 2.582,28 euro.
- Interessi e oneri accessori per prestiti e mutui agrari, con importo massimo pari al reddito dei terreni dichiarati.
Spese veterinarie
Per quanto riguarda le spese sostenute per la cura di animali legalmente detenuti per compagnia o per pratica sportiva, l’importo massimo da indicare nella dichiarazione è stato innalzato a 550 euro e la detrazione viene calcolata sulla parte che eccede l’importo della franchigia di 129,11 euro.
Spese per le quali la detrazione varia in base al reddito
Novità che era stata introdotta nella dichiarazione dei redditi 2021 e che vale anche per il 2022 è la detrazione a scalare in base al reddito. Infatti per molte spese per cui è prevista la detrazione al 19% è previsto che la detrazione spetti solo se il reddito del contribuente sia inferiore o uguale a 120 mila euro. Oltre questa soglia la detrazione comincia a ridursi, fino ad annullarsi per i redditi superiori a 240 mila euro. Di seguito l’elenco delle detrazioni interessate dalla novità:
- spese d’istruzione, spese universitarie, erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado;
- spese funebri;
- erogazioni liberali al fondo per l’ammortamento di titoli di Stato;
- spese per badante;
- premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni;
- spese per lo sport dei ragazzi;
- premi per assicurazioni per tutela delle persone con disabilità grave;
- spese per l’intermediazione immobiliare;
- premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza;
- spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede;
- spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale;
- erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche;
- premi per assicurazioni aventi per il rischio di eventi calamitosi;
- spese relative a beni soggetti a regime vincolistico;
- spese per affetti da DSA;
- erogazioni liberali per attività culturali e artistiche o a favore delle Onlus, o di Enti di spettacolo, arte e musica;
- spese veterinarie.
Detrazioni 730 superiori al 19%
Alcune erogazioni liberali permettono di ottenere una detrazione maggiore rispetto alle spese già viste.
In particolare spetta la detrazione:
- erogazioni liberali a favore delle ONLUS (26%);
- erogazioni liberali a favore dei partiti politici (26%);
- erogazioni liberali in denaro o natura a favore delle ONLUS e APS (30%);
- erogazioni liberali in denaro o natura a favore delle organizzazioni di volontariato (35%);
- premi per rischio eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito d’imposta relativo agli interventi sisma bonus al 110% ad un’impresa di assicurazione (90%).
Ristrutturazioni, risparmio energetico ed arredi: novità Superbonus 110%
Il fisco concede ai contribuenti un sostanzioso recupero delle spese sostenute per alcuni lavori relativi agli immobili. In particolare per il 730/2022:
- detrazione del 50% sulla spesa sostenuta per lavori di ristrutturazione e per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione (è innalzato a 16.000 euro il limite massimo delle spese per cui è possibile fruire della relativa detrazione); è possibile fruire della detrazione prevista per il recupero del patrimonio edilizio anche per le spese di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione;
- detrazione dal 50% al 85% per spese per lavori per il risparmio energetico.
Riconfermate per la dichiarazione dei redditi 2022 le detrazioni legate al Superbonus, in misura variabile dal 90 al 110%, con alcune novità rispetto al passato:
- per le spese per l’abbattimento delle barriere architettoniche sostenute congiuntamente agli interventi sismabonus e ecobonus, è possibile fruire dell’aliquota maggiorata del 110%;
- per gli interventi di installazione delle colonnine di ricarica iniziati nel 2021 sono previsti dei nuovi limiti di spesa.
Secondo l’articolo 119 del DL34/2020, il contribuente può scaricare sul modello 730 il 110% delle spese sostenute, a partire dal 1° luglio 2020, da suddividere in 5 rate annuali di pari importo, per l’anno di imposta 2021, ma solo nel caso in cui non si abbia optato per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
Attenzione: le spese sostenute fino al 30 giugno 2020 seguono la detrazione ordinaria, quindi i dati devono essere differenziati in base al periodo di sostenimento delle spese.
Credito d’imposta prima casa under 36
Per favorire l’autonomia abitativa dei giovani di età inferiore a 36 anni, il decreto legge n. 73/2021 (noto come decreto “Sostegni bis”) ha introdotto nuove agevolazioni fiscali in materia di imposte indirette per l’acquisto della “prima casa”.
Tali agevolazioni si applicano agli atti di acquisto stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2022.
La norma prevede per gli acquisti soggetti a IVA, oltre all’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, il riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta al venditore.
Tale credito d’imposta può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute inserendo l’importo spettante nel modello 730/2022 da presentare dopo la data dell’acquisto agevolato.
Possono beneficiare delle agevolazioni i giovani che non hanno ancora compiuto i 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato e che hanno un indicatore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a 40.000 euro annui.
L’ISEE viene calcolato sui redditi percepiti e il patrimonio posseduto nel secondo anno precedente la presentazione all’INPS della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).
Ulteriori novità per l’anno 2022
Anche quest’anno è possibile fruire in dichiarazione del credito d’imposta per i depuratori acqua e riduzione consumo di contenitori in plastica; però i contribuenti che hanno sostenuto nel corso del 2021 spese relative all’acquisto e installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica potranno contare su un rimborso meno consistente di quanto preventivato, infatti l’importo da indicare nel 730/22 non è più del 50%, ma sarà pari al 30,3745% del credito.
Per quanto riguarda le locazioni brevi (contratti d’affitto con durata inferiore ai 30 giorni nell’anno con lo stesso inquilino, che per la loro durata sono esclusi dall’obbligo di registrazione), il regime agevolato della “cedolare secca” (utilizzando il modello 730/22) è applicabile solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta. In caso di più di quattro appartamenti locati sarà necessario utilizzare il modello Redditi PF in quanto lo stato considera che tale locazione avvenga in forma imprenditoriale.
maria rosaria maggio dice
Grande! Post utilissimo in questo momento. Avevo una splendida guida al 730 di altroconsumo, riposta così bene che scoprirò a giugno dove l’ho messa 😉
admin dice
Grazie mille!