Si torna a parlare di Assegno Unico, la misura a sostegno della genitorialità introdotta dal Family Act. Nonostante non si possa ancora parlare di partenza vera e propria (che, si pensa, avverrà il 1° gennaio 2022), il Governo ha approvato un percorso a tappe che, a partire dal 1° luglio 2021, interesserà tutte quelle famiglie fino ad ora escluse dal beneficio degli assegni famigliari.
Per lavoratori dipendenti e pensionati che, invece, già usufruiscono degli ANF (assegni nucleo familiare), il decreto-ponte prevede una maggiorazione degli importi percepiti fino al 31 dicembre 2021.
Vediamo dunque le due novità nello specifico, con particolare riguardo alle modalità di richiesta delle misure temporanee, meglio chiarite dai messaggi INPS n. 2331 del 17 giugno 2021 e n. 2371 del 22 giugno 2021.
Cos’è l’Assegno Unico Familiare?
L’Assegno Unico Familiare, così come previsto dal Family Act, è una misura che mira ad incentivare la genitorialità e ad allargare a tutte le famiglie italiane il beneficio attualmente previsto soltanto per lavoratori dipendenti e pensionati. Da questo punto di vista si tratta di una misura a carattere universale. Scopo dell’assegno unico è anche mettere ordine nelle attuali misure frammentarie a sostegno delle famiglie, infatti, dal momento in cui entrerà a pieno regime, l’assegno unico assorbirà gradualmente:
- detrazioni per i figli a carico;
- fondo sostegno alla natalità;
- Bonus Bebè;
- Bonus mamma domani;
- attuali ANF.
L’Assegno Unico universale verrà corrisposto a partire dal 7° mese di gravidanza e fino al compimento del 21° anno del figlio, sotto forma di assegno mensile o di credito d’imposta.
L’importo sarà formato da una parte fissa ed una variabile, in base al reddito ISEE e al numero di figli a carico. È inoltre prevista una maggiorazione nel caso in cui all’interno del nucleo familiare vi siano figli con disabilità.
Cos’è l’assegno-ponte e quando si richiede
In attesa dell’entrata a regime del nuovo Assegno Unico Familiare, il Governo ha, come già detto, messo a punto delle misure transitorie e temporanee, valide fino al 31 dicembre 2021. Tra queste, l’assegno-ponte, o assegno temporaneo, è sicuramente la misura più innovativa, essenzialmente perché riguarda tutte quelle famiglie che attualmente non rientrano tra i beneficiari degli ANF, previsti solo per determinate categorie di lavoratori.
Beneficiari dell’assegno-ponte sono infatti:
- lavoratori autonomi;
- forfettari;
- disoccupati non indennizzati;
- coltivatori diretti;
- pensionati delle gestioni speciali per lavoratori autonomi;
- percettori di Reddito di Cittadinanza con reddito ISEE inferiore a 50 mila euro.
Rispetto alla misura definitiva ci sono alcune importanti differenze:
- l’assegno temporaneo verrà erogato fino al 31 dicembre 2021 solo per i figli minori, mentre l’Assegno Unico Familiare verrà corrisposto fino al compimento del 21° anno di età del figlio, purché vengano rispettate determinate condizioni;
- il limite di 50 mila euro del valore ISEE, previsto per la richiesta dell’assegno-ponte, verrà meno nella fase successiva, cioè quando l’Assegno Unico Familiare entrerà a pieno regime;
- l’assegno temporaneo si aggiunge alle altre misure attualmente previste a sostegno delle famiglie, né sostituisce le detrazioni fiscali ancora vigenti, che resteranno fino al 31 dicembre 2021.
Le domande per ottenere l’assegno temporaneo possono essere inoltrate entro e non oltre il 31 dicembre 2021. L’INPS ha chiarito che le domande presentate entro il 30 settembre 2021 daranno diritto al riconoscimento degli arretrati a partire dal 1° luglio 2021, mentre per le domande presentate oltre tale data l’assegno-ponte sarà corrisposto dal mese di presentazione della domanda.
Come si presenta la domanda per l’assegno temporaneo?
Con il messaggio n. 2371 del 22 giugno 2021, l’INPS ha anche comunicato che la domanda deve essere presentata una sola volta per ciascun figlio attraverso la piattaforma appositamente predisposta sul sito dell’INPS (che resterà operativa anche per la richiesta dell’Assegno Unico Familiare, quando diverrà operativo), utilizzando:
- SPID (di livello 2 o superiore);
- Codice PIN rilasciato entro il 1° ottobre 2020;
- Carta d’identità elettronica (CIE);
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- Contact Center Integrato al numero verde da rete fissa 803.164 (gratuito) o da rete mobile al numero 06.164.164 (a pagamento);
- CAF o gli Istituti di patronato.
Vediamo passo per passo come fare domanda per l’assegno temporaneo in autonomia:
- collegarsi al sito assegnotemporaneo.it
- cliccare su “accedi al servizio”
- selezionare il servizio “Assegno Temporaneo Figli Minori”
- accedere con SPID, CIE o CNS
- cliccare su “nuova domanda”
- compilare con i dati dei minori e dell’altro genitore
- scegliere la modalità di pagamento
L’importo dell’assegno-ponte, infatti, sarà accreditato sull’IBAN del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato. Nel caso di affido condiviso dei figli, è richiesto l’IBAN di entrambe i genitori affidatari, ai quali verrà accreditata la quota dell’assegno temporaneo spettante a ciascuno, pari al 50% del totale.
Precisiamo infine che i percettori del Reddito di Cittadinanza non devono fare alcuna domanda, sarà l’INPS ad accreditare direttamente l’importo spettante.
In cosa consiste l’aumento ANF provvisorio?
Il decreto n. 79/2021, tra le misure temporanee ha anche previsto un aumento degli attuali ANF per i lavoratori dipendenti del settore privato, a partire dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021.
La maggiorazione mensile ammonta a:
- 37,5 euro per ciascun figlio minore, per le famiglie con uno o due figli a carico;
- 55 euro per ciascun figlio minore, per le famiglie con più di due figli a carico.
A tal fine l’INPS ha predisposto e pubblicato le tabelle relative all’adeguamento dei livelli di reddito familiare utili per il calcolo degli ANF, decorrenti a partire dal 1° luglio 2021.
Come si presenta la domanda per gli ANF maggiorati?
La domanda relativa agli assegni familiari maggiorati non necessita di ulteriori adempimenti rispetto a quella usuale che ogni anno i lavoratori dipendenti sono chiamati a presentare. La maggiorazione verrà calcolate e riconosciuta in automatico dall’INPS in base a:
- composizione del nucleo familiare;
- livello di reddito del nucleo familiare riferito all’anno precedente.
La procedura, diventata telematica nel 2019, prevede che il lavoratore faccia richiesta degli ANF o rinnovo della richiesta degli stessi allegando la situazione reddituale dell’anno precedente. Dunque, il messaggio dell’INPS ha chiarito che la procedura per la richiesta degli ANF è già attiva e copre il periodo 1° luglio 2021/30 giugno 2022.
Resta dunque da chiarire se, quando entrerà in vigore l’Assegno Unico Familiare, sarà necessaria un’ulteriore domanda.
La domanda per il rinnovo degli ANF può essere fatta personalmente dal lavoratore, accedendo all’area riservata del sito dell’INPS con le consuete modalità, ovvero:
- SPID;
- Carta di Identità Elettronica (CIE);
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- PIN INPS rilasciato prima del 1° ottobre 2020.
La domanda può essere presentata anche tramite:
- Contact Center, ai numeri 803.164 (servizio gratuito, da rete fissa) e 06.164. 164 (servizio a pagamento, da rete mobile);
- CAF, i Patronati e gli intermediari dell’Istituto che offrono gli stessi servizi telematici.
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