Tempi accorciati e procedure più leggere per chi vuole separarsi o divorziare: vediamo le novità principali.
Separarsi è una scelta molto dolorosa, che non va presa alla leggera: questo voleva essere l’intento della precedente normativa su divorzi e separazioni, che imponeva una procedura presso il tribunale, anche nel caso in cui i coniugi non avessero divergenze, ed un termine minimo di tre anni tra separazione e divorzio, con due procedimenti differenti.
Col tempo, però, ci si è resi conto che burocrazia e lungaggini non facevano altro che inasprire la situazione di conflitto, anziché costituire uno spunto di riflessione: il tutto a discapito, anziché a vantaggio, dei figli.
Ecco perché si è deciso di rimediare, con la Legge 162/2014, che ha riformato la disciplina introducendo tempistiche ed adempimenti più snelli.
Nel caso in cui ci sia accordo tra i coniugi, essi potranno optare non solo per la separazione consensuale (che sopravvive alla nuova legge ma, come vedremo, è stata superata da istituti più veloci e semplici), ma anche per la negoziazione assistita davanti ai legali di parte, o presso un ufficiale dello Stato Civile.
La negoziazione assistita è un atto di accordo tra i coniugi, sottoscritto dagli avvocati di entrambe le parti, che deve contenere la regolamentazione degli aspetti patrimoniali e relativi alla prole (non solo per i figli minorenni, ma anche maggiorenni, se incapaci, portatori di handicap, o non economicamente autosufficienti). Gli accordi devono poi essere trasmessi al tribunale competente e vagliati dal PM, che può convalidarli, o, se ravvisa irregolarità, trasmetterli al Giudice, che provvederà a convocare le parti.
Un altro tipo di negoziazione assistita è quella effettuata davanti al sindaco, o ad un ufficiale di Stato Civile: essa potrà tenersi presso il comune dove è stato celebrato il matrimonio, o presso il comune di residenza di uno dei due coniugi. Con tale procedimento, dalla cui data partono gli effetti della separazione, non è però possibile prevedere accordi patrimoniali; inoltre, non può essere svolto in presenza di figli minori o maggiorenni incapaci, con handicap o non indipendenti economicamente.
Sia che la separazione sia avvenuta giudizialmente, sia con negoziazione assistita, i termini per presentare domanda di divorzio, o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sono stati notevolmente ridotti: chi ha effettuato la separazione giudiziale potrà divorziare entro un anno dalla prima udienza, e chi ha optato per la negoziazione assistita o la separazione consensuale, addirittura entro 6 mesi. Una bella differenza, rispetto al precedente termine di tre anni.
Anche il divorzio non dovrà obbligatoriamente essere richiesto al tribunale, poiché sarà possibile affidarsi direttamente ai legali di parte o al comune.
Ci si potrà rivolgere al comune, infine, anche per le modifiche alle condizioni di separazione e divorzio.
Insomma, si tratta indubbiamente di forti innovazioni, ma per valutarne il reale impatto bisognerà attendere un po’ di tempo: non dimentichiamo che modifiche simili richiedono dei notevoli adeguamenti dell’apparato, sia amministrativo , che giudiziario, e che la burocrazia Italiana è nota per avere tempi di risposta biblici.
Il primo grande passo, comunque, è stato fatto: non resta che attendere il seguito da parte delle istituzioni.
cristiano felisio dice
E’ sempre bene informarsi in anticipo, però, presso il Comune di competenza perchè non tutti – soprattutto i più piccoli – sono ancora in grado di offrire risposte adeguate…