Indennità di disoccupazione Naspi e Dis-coll: chi ha la partita IVA aperta può riceverla?
Devi richiedere l’indennità di disoccupazione, ma hai paura che non ti spetti perché hai una partita IVA aperta? Oppure vorresti metterti in proprio ma temi di perdere la disoccupazione? Dipende dal tipo di lavoro che svolgi: se sei un dipendente devi richiedere l’indennità di disoccupazione ordinaria, che adesso si chiama NASpI, e non sei obbligato alla chiusura della partita IVA. Se, invece, sei un lavoratore parasubordinato devi richiedere l’indennità di disoccupazione Dis-Coll. In questo caso, se hai la partita IVA aperta, sei obbligato a chiuderla, ma ciò non esclude la possibilità di riaprirla successivamente, mentre stai ancora percependo la Dis-Coll.
Sia nel caso tu voglia richiedere la NASpI, sia tu decida di aprire una partita IVA mentre percepisci la Dis-Coll, il reddito annuo che deriva dall’attività autonoma non può superare una certa soglia: devi comunicare, a tal proposito, il reddito previsto all’INPS, pena la perdita della disoccupazione. Ma procediamo per ordine e vediamo quali adempimenti devi effettuare per ottenere la disoccupazione con la partita IVA.
Indennità di disoccupazione Dis-Coll: cos’è e a chi spetta
L’indennità di disoccupazione Dis-Coll è una misura di sostegno al reddito che spetta ai lavoratori parasubordinati nel caso in cui perdano involontariamente il lavoro. La Dis-Coll spetta a:
- collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto;
- assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio;
- collaboratori della Pubblica Amministrazione.
Per accedere alla Dis-Coll i lavoratori delle categorie ammesse devono possedere i seguenti requisiti:
- essere iscritti alla gestione separata INPS;
- non essere pensionati;
- non essere titolari di partita IVA al momento della richiesta;
- possedere lo stato di disoccupazione, cioè il lavoratore deve aver perso il lavoro involontariamente ed aver dichiarato l’immediata disponibilità al lavoro (cosiddetta DID);
- possedere almeno 1 mensilità di contributi versati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente la cessazione del lavoro alla data di cessazione stessa.
Per esempio, il lavoratore che ha perso il lavoro il 15 giugno 2020, per accedere alla Dis-Coll, deve aver versato almeno 1 mese di contributi nel periodo che va dal 1° gennaio 2019 al 15 giugno 2020.
Ciò significa che il possesso di partita IVA, anche se silente (cioè se non si percepiscono redditi dall’attività per cui la partita IVA è stata aperta), esclude il soggetto dalla possibilità di richiedere l’indennità di disoccupazione Dis-Coll.
Quindi, se devi inviare la domanda Dis-Coll e hai una partita IVA, anche se non sei in attività da tanto tempo, devi chiuderla, altrimenti non riceverai alcun assegno.
Indennità di disoccupazione Dis-Coll: a quanto ammonta
L’indennità Dis-Coll non può superare l’importo massimo fissato dall’INPS ogni anno (in base alle variazioni dell’indice ISTAT) che, per il 2020, è di 1.335,40 euro. Per il calcolo si prende in considerazione il reddito imponibile ai fini previdenziali che risulta dai versamenti contributivi effettuati nell’anno in cui si è verificata la cessazione del lavoro e in quello precedente, e poi si divide tale importo per il numero di mesi di contribuzione o frazione di essi. In questo modo si ottiene il reddito medio mensile sul quale calcolare l’indennità spettante che sarà:
- pari al 75% del reddito mensile se questo è inferiore al limite fissato dall’INPS che, per il 2020, è di 1.227,55 euro;
- pari al 75% del limite massimo più il 25% calcolato sulla differenza tra reddito medio mensile e limite massimo, se il reddito medio è superiore a 1.227,55 euro.
In ogni caso, come già detto, l’indennità, per l’anno 2020, non può superare i 1.335,40 euro mensili e si riduce del 3% al mese dal 91° giorno di fruizione in poi.
L’indennità Dis-Coll viene corrisposta per un numero di mesi pari alla metà dei mesi contributivi versati nell’anno in cui è cessato il lavoro e in quello precedente, e comunque per un massimo di 6 mesi.
Dis-Coll e nuova attività
Abbiamo già detto che se hai la partita IVA non hai diritto alla Dis-Coll, ma ciò non esclude che si possa cominciare una nuova attività mentre si percepisce l’indennità.
Quindi, se sei già beneficiario dell’indennità di disoccupazione Dis-Coll e vuoi aprire una partita IVA, puoi farlo ma hai l’obbligo di comunicare all’INPS il reddito che presumi di ricavarne, entro 30 giorni dall’inizio della nuova attività o, se l’attività era già esistente, dalla data di presentazione della domanda di Dis-Coll.
In ogni caso l’indennità viene ridotta dell’80% del reddito presunto comunicato. Se però il reddito della nuova attività supera la soglia fissata di 4.800 euro (per lavoro autonomo o ditta individuale), si perde totalmente l’indennità Dis-Coll.
A tal fine, il reddito presunto viene rapportato al periodo di tempo che va dalla data di inizio della nuova attività fino alla fine dell’anno o fino alla fine del periodo di godimento dell’indennità, se questo finisce prima della fine dell’anno.
La riduzione della prestazione ti viene comunque ricalcolata d’ufficio nel momento in cui presenti la dichiarazione dei redditi (730 o modello redditi PF). Se non devi presentare la dichiarazione dei redditi, devi presentare all’INPS un’apposita autodichiarazione contenente il reddito ricavato dall’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
Indennità di disoccupazione NASpI: cos’è e a chi spetta
La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) è l’indennità mensile di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l’occupazione.
Per richiedere la NASpI i lavoratori dipendenti devono:
- aver perso l’occupazione involontariamente e possedere lo stato di disoccupazione;
- aver versato almeno 13 settimane di contributi versati nei 4 anni precedenti la domanda;
- aver lavorato per almeno 30 giornate nei 12 mesi precedenti la domanda di disoccupazione.
Naspi: a quanto ammonta
Anche la NASpI è corrisposta mensilmente e per massimo 24 mesi. Per stabilire quanti mesi spettano di indennità bisogna calcolare la metà delle settimane contributive riferite agli ultimi quattro anni.
L’importo dell’indennità NASpI si calcola con le stesse modalità e gli stessi limiti già visti per la Dis-Coll. L’unica differenza riguarda il calcolo della retribuzione mensile. Infatti per la NASpI bisogna prendere in considerazione la somma delle retribuzioni degli ultimi quattro anni, dividerla per il numero di settimane di contribuzione e poi moltiplicare per il coefficiente 4,33. In questo modo si ottiene la retribuzione media mensile su cui calcolare l’indennità.
In ogni caso, come per la Dis-Coll, l’indennità NASpI, per il 2020, non può superare i 1.335,40 euro al mese. Anche in questo caso, a partire dal 91° giorno, l’indennità si riduce del 3% al mese.
NASpI e partita IVA
A differenza di ciò che abbiamo visto per i lavoratori parasubordinati con partita IVA, se hai diritto alla NASpI, non hai l’obbligo di chiudere la partita IVA già aperta al momento della presentazione della domanda di disoccupazione, né ci sono problemi se la partita IVA viene aperta successivamente. Basta inviare le comunicazioni relative al reddito dell’attività o all’avvio di attività con partita IVA ed al reddito presunto.
Anche in questo caso, l’indennità NASpI viene ridotta dell’80% del reddito presunto, laddove questo non superi i limiti previsti, oppure si perderà il diritto all’indennità qualora i redditi della nuova attività li superino.
NASpI anticipata
L’indennità NASpI può essere erogata in un’unica soluzione per l’importo complessivo che spetta al lavoratore. Questa facoltà è riconosciuta al fine di agevolare il lavoratore nell’avviamento di una nuova attività imprenditoriale, di un lavoro autonomo, per aderire ad una cooperativa oppure accedere o costituire una società di persone.
NASpI e Dis-Coll: quando e come richiederle
La richiesta dell’indennità, sia NASpI che Dis-Coll, deve essere inoltrata entro 68 giorni dalla cessazione del lavoro. Se la richiesta è fatta entro otto giorni, la prestazione parte dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del lavoro. In caso la presentazione della domanda avvenga oltre l’ottavo giorno successivo alla cessazione del lavoro, la prestazione parte dal giorno successivo alla richiesta.
Il decreto Cura Italia ha stabilito, a causa dell’emergenza Covid, che per i rapporti di lavoro cessati involontariamente dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, il termine di presentazione delle indennità NASpI e Dis-Coll è prorogato di 60 giorni, cioè ha esteso il termine ordinario da 68 a 128 giorni a partire dalla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
Le domande possono essere presentate all’INPS tramite:
- i servizi online del sito INPS, se muniti di PIN o SPID;
- contact Center dell’INPS;
- patronato o CAF.
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