Con il Jobs Act nel 2015 sono nati nuovi sussidi e strumenti per i disoccupati, che aiutano chi vuole reinserirsi nel mondo del lavoro e bloccano chi non cerca attivamente un impiego.
Tra i tanti settori rivoluzionati dal Jobs Act, merita un particolare rilievo l’ambito dei servizi per il lavoro: sono profondamente cambiati, infatti, sia l’indennità di disoccupazione, che il percorso per potersi reinserire nel mondo del lavoro, assieme alle strutture di collocamento e riqualificazione.
Sono stati rafforzati, oltre agli strumenti a sostegno del reddito, anche i controlli sulla partecipazione attiva ai programmi di formazione e di ricerca d’impiego.
Naspi: cos’è e come funziona
Da maggio 2015 è operativa la disoccupazione Naspi (che ha sostituito Aspi e Mini Aspi, che a loro volta sostituivano le vecchie DS e DS a requisiti ridotti) che è rivolta alle seguenti categorie di lavoratori:
- dipendenti;
- apprendisti;
- soci di cooperativa con un rapporto subordinato;
- personale artistico con un rapporto subordinato;
- dipendenti a tempo determinato della PA;
- docenti precari e supplenti.
Sono esclusi i dipendenti della Pubblica Amministrazione a tempo indeterminato e gli operai agricoli.
Per ottenere la NASpI è sufficiente possedere i seguenti requisiti:
1. Stato di disoccupazione involontaria
Con alcune eccezioni, dal momento che è possibile accedere al trattamento di disoccupazione anche in caso di:
- dimissioni durante il periodo tutelato di maternità;
- dimissioni per giusta causa;
- risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura conciliativa presso la Direzione Territoriale del Lavoro;
- licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione proposta dal datore di lavoro entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento;
- licenziamento a seguito di rifiuto del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 km dalla residenza del lavoratore e/o raggiungibile in più di 80 minuti con mezzi di trasporto pubblici.
2. 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione
3. 30 giornate di effettivo lavoro nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione
La Naspi è erogata dall’INPS per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni, escluso i periodi contributivi per i quali è già stata fruita un’altra indennità di disoccupazione, per massimo di 24 mesi.
L’indennità corrisponde al 75% dello stipendio medio degli ultimi 4 anni, se questo è pari o inferiore a 1.227,55 euro. Se lo stipendio medio è superiore a tale cifra, l’importo del sussidio viene aumentato del 25% della cifra in eccesso. Dal quarto mese in poi il sussidio subisce comunque una decurtazione del 3%.
In ogni caso, l’importo mensile dell’indennità NASpI non può superare 1.335,40 euro, cioè il valore massimo stabilito per il 2021.
Naspi anticipata
La Naspi può anche essere liquidata in un’unica soluzione, per aiutare il lavoratore ad avviare una nuova attività di lavoro autonomo, un’impresa o per sottoscrivere quote capitale di cooperative. La relativa domanda, con i documenti che provano l’avvio della nuova attività, deve essere presentata all’INPS telematicamente oppure tramite Contact center o intermediari abilitati.
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Asdi e Assegno di ricollocazione
Altro strumento di sostegno ai disoccupati è l’Asdi, cioè l’Assegno Sociale di Disoccupazione che mira alla ricollocazione dei lavoratori disoccupati che abbiano già usufruito della Naspi. L’ASDi è corrisposta per un importo pari al 75% della NASpI, per massimo 6 mesi.
Da ricordare poi che la Legge di Bilancio 2021 ha riconosciuto l’accesso all’assegno di ricollocazione ai beneficiari di Naspi e Dis-Coll da oltre 4 mesi.
Dis-Coll
Il Jobs Act ha introdotto nel 2015 un altro importante sussidio di disoccupazione: la Dis-Coll, cioè l’indennità di disoccupazione dedicata ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa che abbiano perso involontariamente la propria occupazione, poi allargata anche ad assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio.
Per ottenere l’indennità Dis-Coll bisogna possedere determinati requisiti:
- iscrizione in via esclusiva alla Gestione Separata INPS;
- stato di disoccupazione involontaria e dichiarazione di immediata disponibilità (DID);
- almeno 1 mese di contribuzione nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno civile precedente la disoccupazione e il momento di cessazione del lavoro.
L’importo dell’indennità si calcola sul reddito medio mensile, con le percentuali e gli stessi limiti già visti per la Naspi. Unica differenza è il periodo preso come riferimento, che per la Dis-Coll è più breve.
La Dis-Coll viene erogata dall’INPS per un numero di mesi pari alla metà dei mesi contributivi accreditati nell’anno in cui si è perso il lavoro e in quello precedente, per un massimo di 6 mesi.
Stato di disoccupazione
Come abbiamo potuto constatare, lo stato di disoccupazione è un requisito fondamentale per poter accedere sia alla Naspi che alla Dis-Coll. In particolare, i requisiti necessari per ottenere lo status di disoccupato sono:
- mancanza di un impiego;
- dichiarazione telematica di immediata disponibilità (DID) a svolgere un’attività lavorativa e a partecipare a politiche attive del lavoro.
La DID può essere sottoscritta mediante il sito dell’ANPAL, presso i Centri per l’Impiego oppure all’invio della domanda di Naspi e Dis-Coll.
La dichiarazione di immediata disponibilità può essere rilasciata anche durante il periodo di preavviso di licenziamento.
Patto di servizio
Dopo aver presentato la DID, entro 30 giorni (15 giorni in caso di dichiarazione resa contestualmente alla richiesta di Naspi o Dis-Coll) è necessario rivolgersi al Centro per l’impiego e stipulare il patto di servizio personalizzato.
In mancanza, il lavoratore sarà convocato dal Centro per l’Impiego più vicino, per sottoscrivere il patto di servizio: in tale documento viene indicato il programma che il soggetto dovrà seguire, per reintrodursi nel mercato del lavoro.
Il progetto, studiato dal Centro per l’Impiego, può prevedere la partecipazione a incontri d’orientamento, corsi di formazione e tirocini; inoltre, sono previsti dei controlli, per verificare l’impegno del lavoratore nella ricerca attiva di un impiego: nel documento viene indicato un responsabile, al quale il disoccupato deve dimostrare, periodicamente, di aver effettuato attività di ricerca di una nuova occupazione.
Sanzioni per chi non si presenta
Per chi diserta gli incontri e le convocazioni al Centro per l’impiego, le sanzioni non sono leggere: si parte dalla decurtazione di un quarto dell’indennità Naspi, Asdi o Dis-Coll per la prima assenza, alla decurtazione di un mese al secondo incontro rifiutato, sino ad arrivare alla decadenza dallo stato di disoccupazione e dalla prestazione, alla terza assenza.
Per chi non si presenta alle iniziative di formazione professionale o di riqualificazione, e in caso di mancata partecipazione allo svolgimento di attività di pubblica utilità, è prevista, alla prima assenza ingiustificata, la decurtazione di una mensilità per Naspi e Dis-Coll; invece, si decade dall’indennità, assieme allo stato di disoccupazione, alla seconda assenza ingiustificata.
Sanzioni per chi non accetta un’offerta di lavoro
Le conseguenze per chi rifiuta un’offerta d’impiego congrua sono ugualmente pesanti: si rischia di perdere, difatti, sia il diritto all’indennità di disoccupazione, di qualunque tipologia, sia lo status di disoccupato.
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