Il 22 settembre 2021 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 11/E con la quale indica le regole per lo stralcio delle cartelle esattoriali previsto dal D.L. 41/2021, meglio noto come Decreto Sostegni.
Si tratta di un condono fiscale con cui vengono cancellate le cartelle esattoriali relative a carichi affidati all’agente della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, di importo non superiore a 5 mila euro, a condizione che il debitore abbia determinati requisiti. Cerchiamo dunque di chiarire quali debiti verranno cancellati e chi potrà beneficiare del condono fiscale 2021.
Requisiti: quali cartelle esattoriali verranno stralciate
Le cartelle esattoriali che possono essere stralciate e annullate sono sostanzialmente quelle emesse per il mancato pagamento di IMU, Tasi, bollo auto, multe, oltre a quelle per cui si è aderito alla Rottamazione-ter (D.L. n. 119/2018), al Saldo e stralcio previsto dalla Legge di Bilancio 2019 e alla Riapertura dei termini prevista dal D.L. n. 34/2019.
Le somme già pagate prima dell’annullamento automatico non possono essere rimborsate, dunque la norma riguarda solo le cartelle non ancora saldate.
Gli aspetti più rilevanti da chiarire riguardano la data e l’importo del debito. In particolare:
- la data cui fare riferimento non è quella di notifica della cartella esattoriale, ma quella di affidamento del carico all’agente di riscossione, che, ovviamente, è precedente rispetto a quella di notifica al debitore;
- l’importo del debito è riferito non al totale risultante dalla cartella esattoriale, ma ai singoli carichi di cui essa si compone.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito questo aspetto, sottolineando che il limite di 5 mila euro, rilevato al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del Decreto Sostegni) è riferito ai singoli carichi, e dunque, che:
- possono essere stralciate anche cartelle esattoriali superiori al limite ma che all’interno hanno più carichi di importo inferiore ai 5 mila euro;
- nelle cartelle esattoriali contenenti più carichi, vengono stralciati soltanto quei debiti al di sotto del limite e restano inalterati quelli al di sopra dello stesso.
Inoltre, sono oggetto di stralcio anche i carichi originariamente superiori al limite ma che, a seguito di un pagamento parziale o per provvedimento di sgravio, alla data del 23 marzo 2021 risultino di importo inferiore alla soglia dei 5 mila euro.
Nel limite dei 5 mila euro rientrano:
- capitale;
- interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
- sanzioni.
Non rientrano nel calcolo, e perciò non devono essere conteggiati ai fini del limite imposto:
- gli aggi di riscossione;
- gli interessi di mora;
- le eventuali spese di procedura.
Stralcio cartelle: i debiti esclusi
Sono invece del tutto esclusi dalla possibilità di stralcio stabilita dal Decreto Sostegni alcuni debiti, espressamente indicati nel documento di prassi, ovvero quelli relativi a:
- somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato;
- crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di
- condanna;
- risorse proprie tradizionali di cui all’art. 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni n. 2007/436/CE e n. 2014/335/UE (tra cui i dazi della tariffa doganale);
- IVA riscossa all’importazione.
Requisiti: chi può beneficiare dello stralcio
Il secondo requisito è di natura reddituale. In particolare, sono destinatari del provvedimento:
- Le persone fisiche con un reddito imponibile, riferito all’anno di imposta 2019, non superiore a 30 mila euro. Il reddito imponibile preso in considerazione è quello desunto dalle Certificazioni uniche 2020, dai 730/2020 e dalle Dichiarazioni dei Redditi PF 2020 presenti nella banca dati dell’Agenzia delle Entrate al 14 luglio 2021.
- I soggetti diversi dalle persone fisiche, cioè società di capitali, società di persone ed enti non commerciali, con un reddito imponibile, riferito al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, non superiore a 30 mila euro. In tal caso, il reddito imponibile preso in considerazione è quello risultante dai modelli dichiarativi previsti per tali soggetti nel cui frontespizio è indicato un periodo d’imposta che ricomprenda la data del 31 dicembre 2019.
Procedura di stralcio
La procedura di stralcio prevista dal Decreto Sostegni è del tutto automatica, dunque il contribuente non dovrà inoltrare alcuna domanda.
La procedura è partita il 20 agosto 2021, quando l’agente della riscossione ha inviato all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei soggetti debitori che rientrano tra i destinatari dello stralcio.
L’Agenzia delle Entrate, entro il 30 settembre 2021, ha dovuto verificare per gli stessi soggetti la sussistenza dei requisiti di reddito richiesti dal decreto e segnalare all’agente della riscossione i codici fiscali dei debitori esclusi perché in possesso di un reddito superiore al limite imposto.
Individuati così i destinatari, l’agente della riscossione provvederà in automatico allo stralcio delle cartelle, e il debito risulterà annullato definitivamente il 31 ottobre 2021.
Il contribuente non riceverà alcuna comunicazione dell’avvenuto annullamento, ma potrà verificarlo consultando direttamente la propria situazione debitoria, con le modalità stabilite dall’agente della riscossione.
Attenzione: in caso di debiti oggetto di coobbligazione, ovvero quando ci sono più soggetti obbligati verso uno stesso debito, non è possibile procedere all’annullamento nel caso in cui uno dei coobbligati non ne abbia diritto.
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