Il Ministero del Lavoro ha varato un provvedimento che garantisce maggiori diritti sul lavoro in materia di genitorialità e conciliazione vita e lavoro: il congedo parentale pagato fino ai 12 anni di figlie e figli.
La decisione nasce dalla necessità di rimanere al passo con i bisogni delle famiglie per creare un maggior equilibrio tra vita privata e lavorativa e l’esigenza di allinearsi con le linee guida comuni agli stati membri dell’Unione Europea, adeguando la normativa italiana alla Direttiva (UE) 2019/1158.
Congedo di paternità obbligatorio
Con le nuove direttive entra pienamente in vigore il nuovo congedo di paternità obbligatorio della durata di 10 giorni fruibili nel periodo che va dai 2 mesi precedenti al parto fino a 5 mesi dopo anche nei casi di padre adottivo o affidatario, con decorrenza del termine di 5 mesi dall’effettivo ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione nazionale o dall’ingresso del minore in Italia nel caso di adozione internazionale.
Il congedo è concesso anche in caso di morte perinatale.
Bisogna sottolineare che questo periodo, spettante al padre lavoratore va ad accostarsi, e non sostituisce quindi, al congedo di paternità cosiddetto “alternativo”, disciplinato dal D.Lgs. 151/2001, (T.U, in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), che spetta soltanto nei casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre.
Prolungamento del congedo parentale
La prima importante novità riguarda tuttavia l’aumento delle mensilità retribuite relative ai mesi di congedo parentale.
Si passa, fermi restando i limiti massimi di congedo parentale fruibili dai genitori, infatti da sei a nove mesi in totale cosi divisi: tre mesi non trasferibili per ciascun genitore (3+3) ai quali, grazie al nuovo adeguamento, si deve aggiungere un ulteriore periodo di tre mesi, trasferibile tra i genitori.
Da decreto in caso invece di unico genitore i mesi di congedo fruibili e indennizzati passano da 10 a 11 mesi. L’indennizzo, per entrambi i casi citati è pari al 30% della retribuzione.
Importante sottolineare che, l’indennità, per i nuclei con un figlio con disabilità grave è intercambiabile tra i genitori ed indennizzato al 30% della retribuzione per un periodo di prolungamento fino a tre anni del congedo parentale spettante ai genitori.
Congedi parentali pagati fino a 12 anni dei minori
Una ulteriore novità segnalata dal nuovo decreto e introdotta grazie all’adeguamento alle direttive UE è il prolungamento dell’età del minore per la quale i genitori, anche adottivi e affidatari, possono godere del periodo retribuito al 30% di astensione dal lavoro.
Il decreto innalza infatti l’età dei figli per i quali spetta un congedo parentale retribuito da 6 a 12 anni. Come in precedenza il termine decorre, in caso di adozione, dalla data di ingresso del minore nella famiglia anziché da quella di nascita.
Lavoratrici autonome e libere professioniste
Le nuove direttive UE hanno esteso, per le lavoratrici autonome e le libere professioniste, il diritto all’indennità di maternità. Non solo, ma il diritto è esteso anche per i periodi di astensione anticipata dal lavoro per gravidanze a rischio.
Ma cosa si intende per lavoratrici autonome o libere professioniste?
Parliamo di:
- coltivatrici dirette, colone, mezzadre ed imprenditrici agricole professionali;
- artigiane;
- esercenti attività commerciali;
- libere professioniste iscritte ad una forma obbligatoria di previdenza gestita da un ente di diritto privato.
L’istituzione del congedo parentale negli stessi termini già previsti per le omologhe lavoratrici autonome, anche con riferimento a casi di adozione o di affidamento, è esteso anche a:
- lavoratori autonomi iscritti all’INPS;
- coltivatori diretti, coloni, mezzadri ed imprenditori agricoli professionali;
- artigiani;
- esercenti attività commerciali;
- pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne.
Queste ultime norme prevedono l’applicazione della disciplina prevista per i congedi parentali per i lavoratori dipendenti, limitatamente ad un periodo di tre mesi ed entro il primo anno di vita del bambino.
Lavoro agile
Un altro importante punto specificato nel decreto riguarda la possibilità di lavoro agile (il cosiddetto smartworking) per tutti i caregiver e per i genitori con figli minori di 13 anni.
In caso di presentazione al datore di lavoro, pubblico o privato, di una tale richiesta, verrà data priorità a tutte quelle domande riguardanti lavoratori e lavoratrici:
- con figli fino che non abbiano ancora compiuto i 13 anni di età;
- con figli in condizioni di disabilità indipendentemente dall’età (senza limiti);
- che siano caregiver, ovvero prestino assistenza a familiari disabili o non autosufficienti.
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