Con il decreto n. 30 del 13 marzo 2021, il Governo, oltre ad imporre maggiori restrizioni fino al 6 aprile 2021, ha introdotto delle importanti misure a sostegno dei lavoratori con figli minori di 16 anni, con validità fino al 30 giugno 2021.
Il provvedimento permette ai genitori lavoratori dipendenti di prestare la propria attività in smart working oppure di usufruire del congedo paretale Covid, o ancora di usufruire di un bonus baby sitter per assistere i propri figli.
Vediamo nel dettaglio le misure previste dal decreto, chi vi può accedere e a quali condizioni.
Congedo parentale Covid per i lavoratori dipendenti
Il decreto prevede un congedo causa Covid per i lavoratori con figli, ma solo se non sia possibile prestare la propria attività lavorativa in smart working, in caso di:
- infezione da Covid 19 o quarantena del figlio disposta dall’ASL, per tutta la durata delle stesse;
- sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, per tutta la sua durata o per una parte della stessa.
In questi casi, i lavoratori genitori con figli conviventi, possono usufruire di un:
- congedo indennizzato nella misura del 50% della retribuzione e coperti da contribuzione figurativa, se i figli hanno meno di 14 anni di età;
- congedo non indennizzato e senza contribuzione figurativa se i figli hanno un’età compresa tra i 14 ed i 16 anni; in questo caso, il genitore non percepisce indennizzi ma ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e non può essere licenziato per tutta la durata del congedo.
In tutti i casi, il congedo viene riconosciuto ad uno solo dei due genitori per lo stesso figlio. Ciò significa che nello stesso periodo di congedo l’altro genitore non può usufruire dell’astensione per congedo o del bonus baby-sitter, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano usufruendo a loro volta delle stesse misure.
La previsione riguarda anche i genitori di figli con disabilità grave accertata, e indipendentemente dall’età, in caso di:
- sospensione della didattica in presenza;
- chiusura dei centri diurni assistenziali in cui il minore disabile è ospitato.
Importante sottolineare che il decreto ha validità retroattiva, quindi gli eventuali periodi di congedo parentale già fruiti dai genitori per i citati motivi (infezione da Covid 19, quarantena dei figli o sospensione delle attività didattiche in presenza) nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 13 marzo 2021, possono essere convertiti, su richiesta del lavoratore, in congedo causa Covid indennizzato al 50%.
Smart working per genitori lavoratori dipendenti
Il decreto mira ad incentivare l’utilizzo del lavoro agile, nei casi in cui tale modalità sia fattibile, per arginare la diffusione dell’infezione da Covid 19 e nel contempo aiutare le famiglie in difficoltà nella gestione familiare dell’emergenza.
Per questo motivo, a differenza di quanto disposto dai precedenti provvedimenti, si prevede la possibilità di prestare la propria attività lavorativa in smart working per tutti i lavoratori dipendenti con figli conviventi minori di 16 anni.
Anche in questo caso tale possibilità è prevista per tutta la durata di:
- infezione da Covid 19 del minore di 16 anni;
- quarantena disposta dalla ASL competente a carico del figlio;
- sospensione delle attività didattiche in presenza.
Bonus Baby Sitter 2021
Il decreto prevede la possibilità per i lavoratori con figli fino a 14 anni di usufruire di un bonus di 100 euro settimanali massimi per i servizi di baby sitting, per far fronte alle stesse situazioni già viste in precedenza, cioè in caso di positività Covid 19 del figlio, di quarantena del minore predisposta dalla ASL di competenza o in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza.
A differenza degli altri strumenti messi a disposizione, il bonus riguarda una platea diversa di lavoratori. In particolare, sono destinatari di tale misura i lavoratori:
- autonomi, iscritti alla Casse di previdenza e non iscritti all’INPS;
- iscritti alla gestione separata INPS;
- impiegati per far fronte all’emergenza epidemiologica nel comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico;
- lavoratori del settore sanitario, pubblico e privato accreditato.
Il bonus baby sitter, erogato tramite il libretto di famiglia o direttamente al richiedente (dietro comprovata iscrizione a centri estivi, servizi integrativi per l’infanzia, servizi socio-educativi territoriali, centri con funzione educativa e ricreativa e servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia), non è cumulabile con il bonus asilo nido e può essere richiesto solo se l’altro genitore non usufruisce delle ulteriori tutele previste dal decreto.
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