Il congedo parentale (noto anche come maternità facoltativa) è l’occasione per iniziare a condividere realmente la cura del figli con i papà. E scopriremo subito il perché e quali novità sono state introdotte nel 2022 proprio per favorire la condivisione della cura in famiglia.
Cos’è il congedo parentale e a chi spetta?
Il congedo parentale, o maternità facoltativa, è un ulteriore periodo di astensione dal lavoro che si va ad aggiungere a quello relativo alla maternità obbligatoria. Ma a differenza di quest’ultima, il congedo parentale è un diritto di entrambi i genitori, dunque non riguarda esclusivamente le mamme.
Il congedo parentale può essere preso in maniera continuativa oppure frazionato in mesi, giorni o addirittura in ore (pensate ad una visita specialistica per il vostro bimbo o a qualsiasi altra commissione che non occupi un’intera giornata).
Hanno diritto al congedo parentale:
Lavoratori e lavoratrici dipendenti
A condizione che il rapporto di lavoro sia in essere al momento della domanda. Tra i lavoratori/lavoratrici dipendenti rientrano anche i lavoratori e le lavoratrici agricole con contratto di lavoro a tempo determinato a determinate condizioni, cioè:
- se il periodo di congedo parentale è richiesto nel 1° anno di vita del bambino sono necessarie 51 giornate di lavoro in agricoltura nell’anno precedente l’evento;
- se la richiesta viene inoltrata negli anni successivi e fino al 12° anno di età/ingresso in famiglia del bambino è necessario che sussista lo status di lavoratore (ovvero 51 giornate di lavoro) nell’anno precedente all’evento o nello stesso anno ma comunque prima della richiesta dell’inizio del congedo.
Iscritti alla Gestione Separata
Titolari di contratto a progetto (e categorie assimilate) e professionisti che:
- hanno un contratto di lavoro al momento di presentazione della domanda;
- non percepiscono pensioni e non sono iscritti ad altre forme previdenziali;
- hanno almeno 1 mese di contribuzione (la precedente disciplina ne prevedeva almeno 3) nei 12 mesi presi in considerazione per l’erogazione dell’indennità di congedo parentale.
Lavoratrici autonome
Alle seguenti condizioni:
- hanno versato i contributi relativi al mese precedente a quello in cui ha avuto inizio la maternità facoltativa;
- si astengono effettivamente dall’attività lavorativa.
Non hanno diritto al congedo parentale:
- genitori disoccupati o sospesi;
- genitori lavoratori domestici;
- genitori lavoratori a domicilio.
Tempi del congedo parentale: lavoratori dipendenti
La durata del congedo varia a seconda della categoria di lavoratori e lavoratrici presa in considerazione.
I genitori lavoratori dipendenti (e lavoratori agricoli) hanno diritto ad un periodo di congedo complessivo di da utilizzare entro i primi 12 anni di vita di ciascun figlio.
Vediamo nel dettaglio i periodi previsti per mamme e papà:
- le mamme possono astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 3 mesi;
- i papà per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 3 mesi;
- ulteriori 3 mesi sono concessi a entrambi i genitori che possono decidere se e come alternarsi, dunque abbiamo 3 mesi in esclusiva ciascuno più 3 mesi in condivisione, per un totale di 9 mesi di congedo;
- i papà possono fruire del congedo parentale anche durante il periodo di astensione obbligatoria delle mamme;
- i genitori single hanno diritto a 11 mesi, continuativi o frazionati, di congedo parentale, di cui 9 mesi sono indennizzabili al 30% della retribuzione.
I genitori possono restare a casa con il bambino anche contemporaneamente.
Quanto detto vale anche per i genitori adottivi ed affidatari ed il periodo in cui è possibile astenersi dal lavoro riguarderà i primi 12 anni dall’ingresso in famiglia del bambino (a meno che non diventi maggiorenne prima di questo periodo).
È importante sottolineare che, ai fini del calcolo dei giorni indennizzabili, per gli operai sono escluse le domeniche e i giorni festivi, mentre per gli impiegati sono escluse le festività che cadono di domenica.
Tempi del congedo parentale: le altre categorie di lavoratori e lavoratrici
Per i genitori iscritti alla Gestione separata INPS, si replica lo schema proposto per i dipendenti, finalmente equiparando il congedo parentale a quello concesso a questi ultimi:
- ciascun genitore ha diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibile all’altro genitore;
- ulteriori 3 mesi vengono indennizzati in alternativa tra loro, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi.
Le lavoratrici autonome, e finalmente anche i lavoratori autonomi, hanno invece diritto ad astenersi dal lavoro per un periodo non superiore ai 3 mesi ciascuno (3 per la mamma e 3 per il papà) entro e non oltre il primo anno di vita del bambino. In caso di adozione o affidamento spettano tre mesi di congedo parentale per ciascun genitore, entro un anno dall’ingresso in famiglia del minore che non abbia compiuto i 12 anni di età.
Qual è il trattamento economico?
Il trattamento economico dipende dall’età del piccolo. Infatti per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti, nonché lavoratori e lavoratrici agricole:
- entro i primi 6 anni il genitore percepirà il 30% della retribuzione media giornaliera per un periodo massimo complessivo tra madre e padre di 6 mesi;
- dai 6 anni e un giorno ai 12 anni, il genitore verrà retribuito al 30% solo se il reddito individuale del richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione (occorrerà dunque farsi due conti e rivolgersi all’ufficio del personale o al consulente del lavoro per valutare la convenienza di questa scelta).
Per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti l’indennità di maternità facoltativa viene generalmente anticipata in busta paga dal datore di lavoro che poi provvede al recupero delle somme dall’INPS con conguaglio sui contributi da versare. Tuttavia, per alcune categorie di dipendenti, ovvero i lavoratori agricoli, i lavoratori stagionali a temine e i lavoratori del settore spettacolo a tempo determinato, il pagamento è effettuato direttamente dall’INPS.
Per gli iscritti alla gestione separata il genitore percepirà una indennità per congedo parentale pari al 30% del reddito di lavoro.
Per le lavoratrici autonome l’indennità è pari al 30% della retribuzione convenzionale dell’anno in cui ha inizio il congedo.
L’indennità di maternità facoltativa per le ultime due categorie di lavoratori e lavoratrici è pagata direttamente dall’INPS.
Congedo parentale su base oraria
Il congedo parentale, come già detto, può essere goduto in maniera continuativa oppure frazionata, su base giornaliera o anche su base oraria.
La fruizione in maniera frazionata per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti può essere disciplinata dai CCNL di categoria, ma, in mancanza, il dlg 80/2015 stabilisce che la durata del congedo parentale ad ore è pari alla metà delle ore medie di lavoro giornaliere. Per esempio, se la nostra giornata di lavoro è in media di 8 ore, possiamo chiedere 4 ore di congedo parentale.
In alternativa e in sostituzione al congedo parentale il genitore può chiedere una trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale al 50%.
Genitori di minori disabili: prolungamento del congedo parentale e congedo straordinario
La necessità di cure speciali per i bambini disabili ha portato a prevedere una disciplina particolare per agevolare i genitori che si trovino in tale situazione. In particolare, per ogni minore con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi della legge 104/1992 il Testo Unico sulla maternità e paternità prevede che i genitori (in modo alternativo) abbiano diritto, fino al compimento del dodicesimo anno di età del bambino, al prolungamento del congedo parentale (in modo continuativo o frazionato) per un periodo massimo di tre anni, comprensivo del congedo parentale previsto per tutti i genitori.
Questo prolungamento spetta al genitore che ne fa richiesta anche se l’altro genitore non ne ha diritto.
Per questi genitori è previsto, in alternativa al prolungamento del congedo parentale, un congedo straordinario di due ore giornaliere retribuite fino al compimento del terzo anno di età del bambino.
In ogni caso, il minore affetto da disabilità non deve essere ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, a meno che la presenza del genitore sia stata comunque richiesta dai sanitari dell’istituto.
Come si fa domanda per il congedo parentale?
La domanda deve essere trasmessa in via telematica all’INPS, mediante uno dei tre canali a disposizione:
- WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo o SPID, attraverso il portale dell’Istituto;
- Contact Center integrato – n. 803164 da rete fissa o n. 06164164 da rete mobile;
- Patronati e CAF, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
La domanda deve essere inoltrata prima dell’inizio del periodo di congedo parentale. Qualora la richiesta venga inoltrata in ritardo verranno indennizzate solo le giornate successive all’inoltro della domanda.
La richiesta del congedo parentale deve essere inoltrata al datore di lavoro con un preavviso di almeno 5 giorni se si tratta di congedo mensile o giornaliero, con l’indicazione dell’inizio e della fine del congedo. Nel caso invece di richiesta di congedo su base oraria il preavviso è di almeno 2 giorni.
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