Il Governo riconferma, come per gli anni precedenti, il bonus sociale per il disagio fisico con lo scopo di aiutare e tutelare tutti i nuclei familiari dove siano presenti soggetti affetti da grave malattia e obbligati ad utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita, a prescindere dalla situazione economica familiare e dal fornitore con cui hanno attivato l’utenza elettrica.
Bonus sociale disagio fisico: a chi spetta e come richiederlo
Il bonus sociale per disagio fisico, differisce dagli altri bonus sociali, come il bonus bollette, per la cui richiesta è necessario avere determinati requisiti valutati in base all’ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) e che si possono richiedere tramite procedura automatizzata.
La domanda per il bonus disagio fisico 2022 deve essere infatti presentata in alternativa:
- presso il Comune di residenza del titolare della fornitura elettrica (anche se soggetto diverso dal malato);
- presso un altro ente designato dal Comune, come per esempio CAF (Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale) o Comunità Montane.
Questo tipo di aiuto alle famiglie infatti è una prestazione sociale di sostegno al reddito, quindi slegato dall’ISEE, e ne hanno diritto tutte le famiglie nelle quali un componente sia affetto da grave malattia e costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali salvavita.
È importante sottolineare che non saranno più concessi bonus per la stessa persona con disabilità per due differenti contratti, ma potrà essere raddoppiato nel caso in cui nello stesso nucleo familiare siano presenti due persone con gravi condizioni e che comportino entrambe l’uso di apparecchiature salvavita.
Quali sono i documenti da presentare?
Per presentare la domanda al Comune o ad altri enti designati e per accedere quindi al bonus è necessario attestare, tramite apposito modulo fornito dall’ASL:
- la situazione grave di salute del soggetto interessato e la necessità di utilizzare le apparecchiature elettromedicali per supporto vitale;
- il tipo di apparecchiatura utilizzata e le ore di utilizzo giornaliero, indicando l’indirizzo presso il quale l’apparecchiatura è installata.
La domanda, per essere presentata e lavorata deve includere:
- certificato ASL indicante la condizione di salute, il tipo di apparecchiatura e l’utilizzo giornaliero;
- documento di identità e codice fiscale del richiedente e del malato se diverso dal richiedente;
- Modulo B compilato;
- eventuale permesso di soggiorno;
- codice POD, identificativo univoco del contatore dell’energia presente sulla bolletta;
- potenza impegnata per la fornitura elettrica (presente sulla bolletta);
- eventuale delega se si richiede per un familiare impossibilitato ad inoltrare richiesta in prima persona.
Per l’inoltro della richiesta del bonus non è possibile quindi utilizzare altre forme di certificazione come, ad esempio, i certificati di invalidità civile.
Valore del bonus disagio fisico
Il valore del bonus, che non è legato al reddito ISEE poiché concesso indipendentemente dalla fascia di reddito del richiedente è però calcolato su tre differenti fasce che tengono conto di:
- potenza contrattuale;
- apparecchiature elettromedicali salvavita utilizzate;
- tempo quotidiano di utilizzo.
I valori stabiliti nel 2021 del bonus annuo per punto di prelievo per i contratti con potenza impegnata fino a 3 kW sono:
- 189 euro per consumi fino a 600 kWh all’anno
- 311 euro per consumi tra 600 e 1200 kWh all’anno
- 449 euro per consumi oltre 1200 kWh all’anno.
Invece per quanto riguarda i contratti con potenza impegnata di 4,5 kW sono:
- 442 euro per consumi fino a 600 kWh all’anno
- 559 euro per consumi tra 600 e 1200 kWh all’anno
- 676 euro per consumi oltre 1200 kWh all’anno.
Al fine di essere inseriti nella corretta fascia di consumo per il macchinario salvavita, è importante controllare che nel modulo compilato, rilasciato dall’ASL, vengano barrate le caselle relative ai macchinari usati e alle ore di impiego. Senza questa indicazione si viene direttamente inseriti nella fascia minima.
Qui di seguito l’elenco dei macchinari considerati salvavita da Decreto del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011:
- Apparecchiature per pressione positiva continua
- Ventilatori polmonari
- Polmoni d’acciaio
- Tende per ossigeno terapia
- Concentratori di ossigeno fissi
- Concentratori di ossigeno portatili
- Aspiratori
- Monitor multi parametrici
- Pulsossimetri
- Apparecchiature per la dialisi peritoneale
- Apparecchiature per emodialisi
- Nutripompe
- Pompe d’infusione
- Carrozzine elettriche
- Sollevatori mobili
- Sollevatori mobili a sedili elettrici sollevatori mobili a barella elettrici
- Sollevatori fissi a soffitto
- Sollevatori per vasca da bagno
- Materassi antidecubito
È comunque possibile effettuare una simulazione per quantificare il valore del bonus spettante al malato tramite il portale SGAte (Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche).
Come viene riconosciuto e corrisposto il bonus
Il bonus, se si rientra nella categoria di diritto, viene inserito direttamente in bolletta, ma non in una unica soluzione; viene infatti suddiviso nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi successivi alla presentazione della domanda.
L’accettazione della richiesta viene segnalata tramite comunicazione allegata alla bolletta. Si può comunque sempre verificare lo stato di avanzamento della richiesta in questi modi :
- presso l’Ente dove è stata presentata la richiesta con la ricevuta rilasciata alla consegna della domanda;
- chiamando il numero verde 800.166.654 fornendo il codice fiscale o il numero identificativo della richiesta;
- collegandosi al sito www.bonusenergia.anci.it andando nella sezione riservata “Controlla on line la tua pratica”, inserendo il proprio codice fiscale e le credenziali di accesso (User ID e password) rilasciate dal Comune o dal CAF presso cui si è presentata la richiesta per il bonus.
In fase di erogazione in corso, invece, saranno evidenziati nella sezione “totale servizi di rete – quota fissa” della bolletta, sia l’avvenuta ammissione alla compensazione, sia il dettaglio dell’importo relativo all’applicazione del bonus.
La domanda inoltrata dall’utente, per trasformarsi in effettivo sostegno, deve superare diverse fasi. Tutti questi passaggi necessari, essendo molteplici, non danno la possibilità di quantificare la tempistica di lavorazione e accettazione delle domande.
A differenza di altri sostegni, la richiesta per il bonus disagio fisico, non è da presentare annualmente, dato che lo stesso verrà erogato, dopo l’accettazione, in automatico di anno in anno, senza interruzioni fino a quando verranno utilizzate le apparecchiature.
Il cambio del fornitore di energia elettrica cosi come il cambio di intestazione del contratto (voltura contrattuale), non implicano interruzione del sostegno.
Quello che l’utente deve fare tempestivamente, in caso di cessazione dell’utilizzo delle apparecchiature, è contattare il proprio fornitore di energia elettrica.
Vi è la possibilità di una interruzione dell’erogazione del bonus esclusivamente in caso di irregolarità riscontrate a seguito del controllo da parte del Comune o del distributore, come ad esempio la cessazione non comunicata dell’utilizzo delle apparecchiature o l’intestazione del contratto ad altro soggetto che non vive dove dimora il cliente in gravi condizioni di salute. In questi casi l’utente, al quale non spetta più il sostegno, riceverà comunicazione da SGAte che gli segnalerà l’eventuale interruzione (temporanea o meno) dello sconto in bolletta con possibile richiesta, in caso di mancato diritto, del rimborso delle somme indebitamente percepite.
Variazione da comunicare per la corretta erogazione del bonus
Come indicato precedentemente, la segnalazione delle apparecchiature utilizzate e la durata di utilizzo delle stesse durante il giorno è necessaria per essere inseriti nella fascia corrispondente corretta.
È quindi importante comunicare qualsiasi tipo di variazione relativa ai macchinari utilizzati (sostituzione di un macchinario vecchio o aggiunta di nuovi macchinari) e l’eventuale maggiorazione o diminuzione della durata dell’utilizzo degli stessi nell’arco della giornata.
La variazione può essere presentata tramite nuova compilazione del modulo B, indicato precedentemente nell’articolo, e barrando, al momento della compilazione, la casella “variazione apparecchiature”.
Bisogna segnalare, però, che l’utilizzo di nuove apparecchiature o la variazione della durata di fruizione di queste, può non andare ad impattare sull’importo del bonus erogato. È consigliabile quindi effettuare una simulazione tramite il portale SGAte.
È possibile inoltre, utilizzando sempre il modulo B segnalato prima, chiedere eventuale adeguamento per tutti coloro che usufruiscono del bonus a seguito di una domanda effettuata prima del 2012. Anche in questo caso si consiglia di utilizzare l’applicativo di simulazione di SGAte per verificare, in base ai nuovi livelli di bonus, se si ha diritto a una quota di agevolazione maggiore.
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