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Badante di condominio: come funziona il rapporto di lavoro

12 Maggio 2016 di Noemi Secci Lascia un commento

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Assumere una badante è troppo oneroso? Forse non sai che, da un po’ di tempo a questa parte, se abiti in condominio hai la possibilità di assumere colf, badanti e babysitter “in comune” con altri condomini.

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Non è necessario che tutti i proprietari si accollino l’onere del rapporto di lavoro: il contratto, difatti, può essere attivato anche per i soli condomini che hanno necessità di un aiuto. In questo modo si possono dividere le spese, avvalendosi del lavoratore o della lavoratrice solo quando serve.

Vediamo, in questa breve guida, quali lavoratori si possono assumere “in comune” e come funziona il rapporto di lavoro.

Badante, colf e babysitter di condominio

Sia il contratto collettivo proprietari di fabbricati che quello applicato dagli studi di amministrazione condominiale prevedono l’assunzione in comune tra più famiglie delle seguenti categorie di lavoratori:

  • operatori informatici che curano, tramite internet e PC, lo svolgimento di pratiche e commissioni per conto dei condomini o di una loro parte;
  • assistenti condominiali che svolgono mansioni relative alla vita familiare dei condomini, o di una loro parte;
  • lavoratori che svolgono, in appositi spazi condominiali, all’interno della propria abitazione o all’interno delle proprietà esclusive di uno o più condomini, servizi per la prima infanzia o per persone anziane autosufficienti o, più in generale, attività relative alla vita familiare, a favore dei condomini o di una loro parte.

È dunque pienamente lecito che la colf, la badante o la babysitter instauri un rapporto “condominiale”, cioè con più famiglie appartenenti allo stesso condominio.

Il pagamento della retribuzione è suddiviso tra i soli condomini che ne usufruiscono, in base al servizio prestato presso ciascuna famiglia: in pratica, chi non si avvale dell’operato del lavoratore non è tenuto a pagare nulla.

Gli adempimenti burocratici relativi all’assunzione sono invece effettuati dall’amministratore condominiale.

Orario di lavoro

L’orario di lavoro della badante condominiale, secondo l’articolo 18 del contratto collettivo proprietari di fabbricati, è pari a 40 ore settimanali, distribuito su un arco di 5 o 6 giornate.

L’orario può arrivare ad un massimo di 48 ore settimanali, considerando gli straordinari, o come media (nell’arco di 6 mesi, o di 12 mesi per i rapporti a carattere stagionale: in questi casi le ore prestate in più devono essere recuperate come riposo).

L’orario giornaliero prevede, normalmente,  un intervallo di un’ora: è comunque possibile stabilire una diversa durata dell’interruzione, comunicandola alla Commissione paritetica territoriale o nazionale.

Se sono previsti dei turni, la prestazione lavorativa può anche non essere frazionata. Sono previste maggiorazioni per il lavoro straordinario, festivo e notturno.

Lavoro part time

La badante, la colf o la babysitter condominiale possono essere assunte anche a tempo parziale: è consentito sia il part time orizzontale (l’attività è prestata in tutte le giornate lavorative, ma con orario ridotto), che verticale o misto (l’attività è prestata solo alcuni giorni a settimana, o alcune settimane al mese, o alcuni mesi all’anno).

Il part time può essere pari:

  • ad un minimo di 16 ore settimanali e ad un massimo di 30 ore settimanali per gli operatori informatici di condominio;
  • ad un minimo di 12 ore settimanali ed un massimo di 30 ore settimanali per colf, badanti e babysitter condominiali.

È possibile richiedere, comunque, lo svolgimento di lavoro supplementare sino a 180 ore all’anno: il lavoro supplementare deve essere maggiorato del 27%, con ulteriori maggiorazioni nel caso in cui il lavoro sia festivo e notturno.

Contratto di lavoro

È importante specificare, nel contratto di lavoro, che deve essere predisposto dall’amministratore condominiale, i seguenti elementi:

  1. l’orario giornaliero, settimanale, mensile ed annuale di lavoro, con la precisa collocazione delle ore di lavoro;
  2. il trattamento economico e normativo, proporzionato alla quantità di lavoro prestata.

È opportuno indicare nel contratto anche la suddivisione dell’orario tra le diverse famiglie che beneficiano della prestazione della badante, in modo che risultino chiare le spese a carico di ciascun condomino.

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Categoria: Risparmi e Fisco
Tag: babysitter di condominio/ badante condominiale/ badante di condominio/ colf di condominio

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