L’Assegno Unico Familiare è uno dei pilastri del Family Act e mira ad allargare il numero di famiglie beneficiarie di questa importante misura di sostegno e, nel contempo, a riordinare tutta una serie di benefici introdotti nel corso degli anni. In attesa dell’attuazione della Legge Delega 46/2021, che avrebbe dovuto rendere operativo l’Assegno Unico Familiare dal 1° luglio 2021, il Governo ha approvato un decreto-ponte, che contiene misure immediatamente efficaci ma con validità temporanea, per coprire il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2021.
Si prevede, dunque, che l’Assegno Unico Familiare entri pienamente a regime il 1° gennaio 2022, dopo questo periodo transitorio.
Analizziamo le misure già operative grazie al decreto-ponte, entrato in vigore giovedì 9 giugno 2021.
Decreto-ponte: le novità introdotte
Il Decreto Legge 79/2021, subito ribattezzato decreto-ponte, proprio ad indicare la sua natura transitoria, prevede due misure che varranno per i prossimi sei mesi, cioè dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 e che consistono in:
- un assegno ponte mensile per quelle famiglie che attualmente non percepiscono gli ANF (Assegno al Nucleo Familiare), erogato in base all’ISEE ed al numero di figli minori presenti nel nucleo familiare;
- un aumento degli ANF per le famiglie che già ne hanno diritto e lo percepiscono, modulato in base al numero di figli minori a carico e maggiorato in caso di figli con disabilità.
Vediamo dunque a chi spetta il nuovo assegno ponte mensile e l’aumento dell’ANF, come e quando farne richiesta e gli importi che percepiranno le famiglie italiane grazie a questo provvedimento.
Caratteristiche dell’assegno ponte
L’assegno ponte mensile anticipa in parte la grande novità dell’Assegno Unico Familiare, in quanto spetta a tutte quelle famiglie che non hanno i requisiti finora previsti per accedere agli ANF. Si parla dunque di:
- lavoratori autonomi;
- partite IVA;
- lavoratori in regime forfettario;
- disoccupati non indennizzati;
- coltivatori diretti;
- pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.
In definitiva, l’assegno ponte spetta a tutte quelle famiglie con figli minori e reddito ISEE inferiore a 50 mila euro annui, alle quali, fino a questo momento, era preclusa la possibilità di ottenere gli assegni familiari per mancanza dei requisiti.
Per ottenere l’assegno ponte previsto dal decreto legge, il richiedente deve avere determinati requisiti:
- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’UE, o avere un familiare titolare del diritto di soggiorno;
- essere cittadino di uno Stato non appartenente all’UE, purché in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- pagare le tasse sul reddito in Italia;
- essere domiciliato o residente in Italia ed avere figli minori a carico;
- essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
Quanto spetta ai beneficiari dell’assegno ponte?
L’assegno temporaneo ha un importo mensile che va da minimo 30 euro a massimo 217 euro per ciascun figlio. Concorrono alla determinazione dell’importo:
- il numero di figli minori a carico: se nel nucleo familiare ci sono più di due minori l’importo dell’assegno è aumentato del 30% per ciascun figlio;
- la presenza di minori disabili: in questo caso l’importo dell’assegno è aumentato di 50 euro per ciascun minore disabile presente nel nucleo familiare;
- l’indicatore del reddito ISEE del nucleo familiare: all’aumentare del reddito diminuisce l’importo dell’assegno per ciascun figlio a carico.
Per conoscere quanto spetta basta consultare le tabelle (allegato 1 del Decreto Legge 79/2021) con gli importi corrispondenti ai vari livelli di ISEE e al numero di figli a carico.
Come fare domanda per l’assegno temporaneo
Per ottenere il beneficio è necessario presentare la relativa domanda (entro il 30 giugno 2021 l’INPS darà maggiori indicazioni tecniche al riguardo), completa di ISEE 2021 in corso di validità, con le seguenti modalità:
- online sul sito dell’INPS, con accesso personale tramite SPID;
- mediante l’assistenza di CAF o patronati.
Se la domanda viene inoltrate entro il 30 settembre 2021 il richiedente avrà diritto alle mensilità arretrate, a partire dal mese di luglio 2021. Se, invece, la domanda viene inoltrata dopo il 30 settembre 2021, l’importo dell’assegno verrà corrisposto a partire dal mese della richiesta.
Come viene accreditato l’assegno temporaneo
L’assegno temporaneo viene accreditato mediante bonifico domiciliato. A tal fine, al momento della domanda al richiedente è richiesta l’indicazione dell’IBAN o, in caso di affido condiviso, è necessario indicare l’IBAN di entrambe i genitori per ottenere l’accredito al 50% per ciascuno di essi.
L’assegno temporaneo, o assegno ponte, è riconosciuto anche a chi percepisce il Reddito di Cittadinanza o altre misure in denaro previste da Regioni e Comuni in favore dei figli a carico del richiedente.
Per coloro che percepiscono il Reddito di Cittadinanza, i due importi verranno accreditati insieme, in un’unica soluzione. In questo caso spetterà all’INPS ricalcolare l’importo totale, dopo aver sottratto dall’assegno temporaneo le quote del Reddito di Cittadinanza relative a ciascun figlio minore a carico.
Infine, è bene ricordare che l’importo dell’assegno temporaneo non è tassato, in quanto non concorre alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF.
Aumento ANF: beneficiari e importi
Il decreto ponte ha previsto anche una misura transitoria per tutti coloro che già usufruiscono degli ANF, sempre con validità dal 1° luglio al 31 dicembre 2021. Pertanto, beneficiari di tale misura sono:
- lavoratori dipendenti in attività;
- disoccupati indennizzati;
- lavoratori in cassa integrazione;
- lavoratori in mobilità;
- lavoratori assenti per malattia o maternità;
- lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali;
- lavoratori dell’industria o marittimi in congedo matrimoniale;
- pensionati ex lavoratori dipendenti;
- soci di cooperative;
- lavoratori assunti in part time.
Secondo quanto previsto dal decreto, per tali categorie gli importi già percepiti a titolo di Assegno al Nucleo Familiare sono aumentati di:
- 37,50 euro per ciascun figlio per i nuclei familiari con uno o due figli minori;
- 55 euro per ciascun figlio per i nuclei familiari con almeno tre figli minori.
Anche in questo caso sono previste maggiorazioni per i figli minori con disabilità. A differenza di quanto previsto per l’assegno temporaneo, gli aumenti dell’ANF non si basano sull’ISEE ma sono calcolati sulla base del reddito lordo dell’ultima dichiarazione dei redditi presentata, ovvero quella del 2020, riferita, dunque, ai redditi del 2019. Inoltre, se all’interno del nucleo familiare vi sono più redditi di tipologie differenti (ad esempio, reddito da lavoratore dipendente e reddito da lavoro autonomo), per beneficiare della maggiorazione dell’ANF è indispensabile che il reddito da lavoratore dipendente o assimilato sia quello prevalente, cioè pari almeno al 70% del reddito familiare.
Come fare domanda per ottenere l’aumento ANF
Resta ancora da stabilire se per ottenere l’aumento previsto bisognerà inoltrare a luglio 2021 apposita domanda tramite il sito dell’INPS o rivolgendosi ai CAF e ai patronati: in tale ipotesi, come detto, il calcolo verrà effettuato sulla base del reddito lordo dichiarato nell’anno 2020 (dunque, il reddito del 2019).
In alternativa, si pensa di prorogare per sei mesi, gli attuali importi ANF: in questo caso non sarà necessario inoltrare alcuna domanda perché sarà l’INPS a provvedere ad erogare automaticamente gli importi aumentati fino a dicembre 2021.
Contributi ai CAF per l’assistenza
Con il decreto sono stati stanziati fondi per 30 milioni di euro a sostegno di CAF e patronati che si troveranno a gestire una mole aggiuntiva di lavoro sia per le richieste dell’ISEE, sia per l’assistenza alle domande degli assegni familiari all’INPS.
È bene ricordare che l’ISEE può essere richiesto con l’assistenza di un CAF o patronato, ma anche personalmente, tramite una procedura guidata online sul sito dell’INPS.
Cosa cambia dal 1° gennaio 2022?
Dal 1° gennaio 2022, con l’attuazione della Legge Delega 46/2021, dovrebbe partire la riforma prevista dal Family Act e avvenire il passaggio definitivo all’Assegno Unico Familiare. Obiettivo dell’assegno, oltre al sostegno alle famiglie, è la semplificazione di tutta una serie di misure introdotte negli anni passati.
L’Assegno Unico Familiare andrà infatti a sostituire gradualmente e inglobare:
- assegno per il nucleo familiare (attuale ANF);
- assegno di natalità;
- premio alla nascita;
- fondo di sostegno alla natalità;
- detrazioni fiscali per figli a carico.
L’Assegno Unico Familiare sarà corrisposto sotto forma di credito d’imposta o come somma di denaro, calcolato in base alle condizioni economiche del nucleo familiare, a partire dal 7° mese di gravidanza e fino al compimento del 21° anno di età.
Dal 18° al 21° anno di età dei figli verrà riconosciuto un assegno mensile di importo minore (corrisposto, eventualmente, anche in modo diretto al figlio) che spetterà solo nel caso in cui questi frequenti corsi universitari o percorsi formativi scolastici, professionali, tirocini, oppure svolga un’attività lavorativa con reddito entro certi limiti (ancora da stabilire) o sia disoccupato iscritto presso un centro per l’impiego o, ancora, svolga il servizio civile universale.
La misura definitiva dell’Assegno Unico Familiare è ancora al vaglio, e da questo punto di vista, i prossimi sei mesi e i due benefici temporanei previsti dal Decreto-ponte serviranno proprio per mettere a punto i dettagli della riforma.
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