Il codice del turismo prevede il risarcimento dei danni da vacanze rovinate, non solo per i pregiudizi economici, ma anche per lo stress e la delusione causati dal disservizio.
Abbiamo passato tutto l’anno a progettare le ferie: dovevano essere delle vacanze da sogno, programmate nei minimi particolari. Giornate di completo relax e svago. Invece…l’albergo prenotato era chiuso per restauro!
Non sono rari , purtroppo, casi del genere, in cui quanto indicato nel pacchetto acquistato dal tour operator o dall’agenzia di viaggi non corrisponde alla realtà: si va dall’albergo di categoria inferiore a quello prenotato, a disservizi come l’aria condizionata rotta, sino all’indisponibilità dei letti o all’alloggio in un vero e proprio tugurio.
In queste situazioni, fortunatamente, ci viene in aiuto il Codice del turismo (D.lgs 79/2011), che prevede espressamente il “danno da vacanza rovinata”: il cliente, infatti, quando l’inadempimento, o l’inesatta esecuzione della prestazione, non è di scarsa importanza, ha diritto al risarcimento del danno non solo per i costi sostenuti, ma anche per il tempo e l’occasione perduta, nonché per la delusione e lo stress subiti.
Il reclamo al tour operator
Il primo passo da fare, in questi casi, per tutelarci, è rivolgerci direttamente all’agenzia o al tour operator che ci ha venduto il pacchetto, appena si verifica il disservizio, inviando loro un fax o una pec.
Una volta rientrati, se non si è ottenuto nulla, sarà necessario effettuare il reclamo formale tramite raccomandata con ricevuta di ritorno: il reclamo andrebbe effettuato entro 10 giorni dalla data di rientro, anche se, secondo la Cassazione, il termine di prescrizione per la richiesta di risarcimento è di un anno (di 3 anni se vi sono danni alle persone).
Cosa allegare al reclamo
Per tutelarsi in maniera completa, l’Adiconsum consiglia di conservare il contratto di vendita del pacchetto turistico, assieme alle brochure con le illustrazioni; ove possibile, è caldamente raccomandato scattare fotografie dei disservizi e dei luoghi; infine, è indispensabile conservare scontrini e ricevute, per documentare tutte le spese.
La mediazione
Prima di attivare un giudizio vero e proprio per il risarcimento del danno, è possibile richiedere la mediazione per la composizione stragiudiziale della controversia; non si tratta, però, di una materia per la quale è prevista la mediazione obbligatoria, pertanto si potrà fare direttamente causa senza averla effettuata.
Il ricorso al Giudice di Pace
Qualora l’agenzia o il tour operator non accolga il reclamo, non ci resta altro da fare che rivolgerci al Giudice di Pace, per richiedere sia i danni economici e materiali, che morali. Se il valore della controversia è superiore a 5.000 Euro, dovremmo però far causa presso il Tribunale ordinario. Il foro competente è quello del luogo di residenza del turista.
La polizza infortuni
Per i soli danni fisici, se sono stati indicati nel contratto gli estremi di una polizza infortuni, si potrà chiedere direttamente il risarcimento all’assicurazione, in via stragiudiziale.
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