Spese deducibili dal reddito di lavoro autonomo per il professionista che ha lo studio in casa: quali sono ed in che misura si possono dedurre?
Sono sempre di più i professionisti che per conciliare le esigenze lavorative e familiari svolgono l’attività direttamente all’interno della propria abitazione: utilizzare promiscuamente la propria casa, tra l’altro, comporta un risparmio non indifferente (non si devono pagare l’affitto e le utenze dello studio).
Ma è ugualmente possibile dedurre le spese dell’attività, se si esercita in casa?
La risposta cambia a seconda della tipologia di costo sostenuto: alcune spese, difatti, sono deducibili in misura minore, per chi svolge l’attività nell’abitazione, rispetto a quelle sostenute da chi esercita al di fuori della propria casa.
Innanzitutto, secondo il Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), chi utilizza la propria abitazione in modo promiscuo (casa-studio) può dedurre dal reddito il 50% della rendita catastale, se non possiede, nello stesso comune, altri immobili adibiti all’esercizio della stessa attività.
Il professionista non può, invece, dedurre il costo sostenuto per l’acquisto dell’immobile ad uso promiscuo. Se, però, l’immobile è in affitto, è possibile dedurre il 50% del canone di locazione.
Spese di manutenzione
Se per l’abitazione-studio sono sostenute delle spese di ristrutturazione, ammodernamento o manutenzione, è possibile dedurre il 50% dei costi, a prescindere dalla superficie effettivamente destinata allo svolgimento dell’attività professionale (ad esempio, se la superficie adibita a studio è il 20% del totale, la deduzione è comunque applicabile nella misura del 50%).
Per quanto riguarda il bonus ristrutturazione applicabile alle spese sostenute per gli interventi sull’abitazione principale (che dà luogo a una detrazione Irpef pari al 50% dei costi sostenuti, sino al tetto massimo di 96.000 euro), secondo il Tuir (articolo 16 bis), quando questa è utilizzata promiscuamente, la detrazione si riduce del 50%.
In pratica, se Tizio, professionista, spende 100 per ristrutturare l’abitazione principale-studio, può dedurre 50 dal reddito di lavoro autonomo e detrarre 25 direttamente dalle imposte.
Bollette
Per quanto riguarda le spese sostenute per le utenze (luce, acqua, gas), queste sono deducibili nella misura del 50%: anche in questo caso la percentuale prescinde dall’effettiva porzione dell’immobile in cui si svolge l’attività.
Spese di telefonia
Le spese per le utenze telefoniche sono deducibili nella misura dell’80% (la stessa percentuale è applicata anche quando l’attività è esercitata al di fuori dell’abitazione). Fanno eccezione coloro che aderiscono al regime agevolato dei contribuenti Minimi, che possono dedurre tali spese nella misura del 50%.
Spese per arredi e macchinari
Le spese strettamente legate all’attività (come pc, stampanti, libri e riviste professionali, articoli di cancelleria, etc.) sono deducibili nella misura del 100%, anche se i beni acquistati sono utilizzati all’interno dell’immobile ad uso promiscuo. Il costo può essere dedotto in un’unica soluzione, se inferiore a 516,46 euro, oppure in più quote, a seconda del coefficiente di ammortamento da applicare al bene acquistato.
Per quanto riguarda gli arredi, se sono destinati ad essere utilizzati sia in ambito professionale che privato, sono deducibili nella misura del 50% (in un’unica soluzione o con ammortamento, a seconda del costo unitario del bene).
Se l’acquisto, invece, è riservato all’ambito privato (ad esempio, mobili per la cucina), questo non è deducibile. Lo stesso è previsto, in linea generale, per le spese meramente personali.
Dichiarazione dei redditi
Quelle appena elencate costituiscono le modalità di deduzione dei principali costi, per il professionista che esercita l’attività nella propria abitazione.
È comunque raccomandabile, in sede di dichiarazione dei redditi, prestare la massima attenzione, suddividendo e analizzando, voce per voce, ogni spesa sostenuta, aiutandosi con le faq ed i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate (circolari, note, risoluzioni…). In questo modo, si potrà stare al riparo da possibili contestazioni, in sede di controllo formale della dichiarazione dei redditi.
marta dice
Stiamo parlando di professionisti con partita Iva, giusto?
Non vale in caso di contratto di collaborazione?
Grazie!
Mammafelice dice
Sì, esatto, Marta.
MERCEDES CROSARA dice
vale ancgùhe in caso di affitto cointestato?
Grazie