Volo in ritardo o cancellato, come richiedere il rimborso: vediamo come ottenere il risarcimento del danno, quando il volo è in forte ritardo, o cancellato.
Nel clou dell’estate, non è purtroppo raro che capiti, complice l’elevato numero dei viaggi aerei, di incappare in un notevole ritardo del proprio volo, o addirittura nella cancellazione. Così, si è spesso costretti a stazionare ore ed ore in aeroporto, ed a volte anche a dormirci, con evidenti gravissimi disagi, specie se si è in viaggio con bimbi al seguito; per non parlare di quando il ritardo causa la perdita di una coincidenza, o di un appuntamento importante.
In questi casi, tuttavia, dobbiamo sapere che esiste un regolamento europeo (Reg. CEE 261/04) a tutela dei passeggeri, che stabilisce delle norme ben precise, valide per tutte le compagnie aeree ed in tutta Europa: nel dettaglio, la disciplina deve essere applicata a tutti i voli che partono o che arrivano in un Paese dell’UE, anche se la tratta è effettuata da una compagnia di uno Stato al di fuori dell’Unione.
La norma stabilisce dei rimborsi, sia nei casi di ritardo che, ovviamente, di cancellazione, nonché ulteriori trattamenti a favore del passeggero, che variano a seconda della lunghezza della tratta, nonché della durata del ritardo.
Nei casi meno gravi, ovvero quando il volo ha oltre 2 ore di ritardo, e la tratta è entro i 1.500 Km, il passeggero ha diritto a ricevere un rimborso forfettario, da parte della compagnia aerea, di 250 Euro.
Quando il volo, invece, ha oltre 3 ore di ritardo, il risarcimento sarà pari a 400 Euro, se la tratta è:
- superiore ai 1.500 km. ed effettuata all’interno dell’UE;
- oppure tra i 1.500 ed i 3.000 km., ma effettuata al di fuori dell’Unione Europea.
Laddove, infine, la partenza ritardi per più di 4 ore, in caso di cancellazione, e nelle ipotesi residuali, il rimborso a cui si ha diritto è di 600 Euro.
Oltre agli importi elencati, il viaggiatore ha diritto a due telefonate, o messaggi via fax/email, ed a ricevere cibi e bevande gratuitamente, a seconda del perdurare dell’attesa; qualora si renda necessaria una permanenza notturna, la compagnia dovrà accollarsi il pernottamento in hotel, nonché il trasporto dall’aeroporto all’albergo, e viceversa.
Le somme che la linea aerea è tenuta a versare possono essere dimezzate se è proposto un volo alternativo entro:
- 2 ore , per i casi di ritardo superiore alle 2 ore, con tratta entro 1500 km;
- 3 ore, nei casi di ritardo superiore alle 3 ore, con tratta comunitaria oltre i 1.500 Km;
- 4 ore, nelle ipotesi di ritardo superiore alle 3 ore, con tratta extra- UE tra i 1.500 Km ed i 3.000 Km.
Come si effettua la domanda di rimborso, e a chi dev’essere inviata?
L’istanza di risarcimento deve essere inviata direttamente alla Società che ha in gestione la linea aerea: tutte le compagnie, nei loro siti internet, hanno infatti una sezione nella quale si può compilare il modulo di reclamo, e devono mettere a disposizione un apposito indirizzo mail, o numero di fax, a cui inviarlo, accompagnato dalla carta d’imbarco e dal biglietto aereo.
Per una maggiore sicurezza, è bene inviare il reclamo anche tramite posta elettronica certificata (PEC), oppure tramite raccomandata A/R, per evitare inconvenienti legati ad eventuali malfunzionamenti degli strumenti telematici o fax.
Se la risposta non arriva, e trascorrono più di sei settimane, è possibile inviare il proprio reclamo all’Enac: la modulistica necessaria si trova all’interno del portale web dell’Ente, alla sezione “Diritti dei Passeggeri”; laddove la tratta non riguardi l’Italia, il reclamo andrà inviato ai competenti Organismi Responsabili degli Stati Europei, della Svizzera, dell’Islanda e della Norvegia, ovviamente per i voli da e per quelle destinazioni.
In tutti i casi, il diritto al risarcimento del danno è automatico, per la sola esistenza del ritardo, quindi non è necessario che il passeggero provi di aver subito un pregiudizio, per ottenere gli importi stabiliti dalla normativa.
Come comportarsi, però, se, nonostante diversi reclami, la compagnia non dovesse versare il dovuto, oppure se il danno effettivo è molto più alto rispetto al rimborso previsto?
In queste ipotesi, il passeggero potrà intentare causa alla compagnia, presso il tribunale ordinario.
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