Le scadenze di fine anno, si sa, sono sempre più numerose e pressanti, e molto spesso è impossibile far quadrare il bilancio familiare facendo fronte a tutti i pagamenti.
Certamente, però, sapere di non essere in regola con le tasse non fa dormire sonni tranquilli: ormai, essendo tutte le banche dati pubbliche computerizzate, è molto difficile che Stato, Comune ed altri Enti si dimentichino di noi, mandando così le somme in prescrizione. Ed allora, il debito inizia il suo terribile iter che lo fa iscrivere a ruolo ed arrivare ad Equitalia, aumentato da sanzioni, interessi, aggi per la riscossione, spese di notifica… Tutte voci che lo fanno “lievitare” notevolmente.
Tuttavia, un rimedio a questo salasso esiste, anche se è già trascorso un anno dalla scadenza, ed è il nuovo ravvedimento operoso lungo.
Innanzitutto, è necessario fare un passo indietro e spiegare, per chi non lo sapesse, che cos’è il ravvedimento operoso: si tratta di un istituto grazie al quale il cittadino può regolarizzare un’imposta omessa o errata , a condizione che il versamento avvenga spontaneamente entro determinati termini.
Se si paga entro 14 giorni dalla scadenza, grazie al ravvedimento sprint, la sanzione è dello 0,2% per ogni giorno di ritardo; se, invece, il versamento è effettuato entro 30 giorni,la sanzione è pari al 3% (ravvedimento breve); infine, sino ad un anno di ritardo, o fino al termine della presentazione della successiva dichiarazione (inerente all’imposta dovuta), la sanzione è del 3,75%.
Unica eccezione è la dichiarazione dei redditi: può essere presentata con un ritardo massimo di 90 giorni, e la sanzione è pari a € 25.
Oltre a sanzione ed imposta devono essere versati gli interessi, ridotti, dal primo gennaio 2014, all’1%, e, dal 2015, allo 0,5%.
La formula per calcolare gli interessi è :(imposta dovuta x giorni di ritardo x tasso d’interesse) : 36500.
Ora, con la Legge di Stabilità 2015, in materia di ravvedimento abbiamo diverse novità positive:
- Per un ritardo entro i 90 giorni, sarà dovuta una sanzione del 3,33%;
- Per un versamento avvenuto entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo, o , qualora non sia prevista dichiarazione periodica, entro due anni dalla scadenza, è prevista una sanzione del 4,29% (1/7 della sanzione minima, che è del 30%);
- Se il versamento avviene entro il termine per la dichiarazione periodica del secondo anno successivo, o, negli altri casi, oltre due anni dalla scadenza, si applica una sanzione pari al 5%;
- Infine, è prevista la possibilità di regolarizzare quanto dovuto in presenza di verbali di constatazione, notifiche ed accertamenti fiscali,pagando, in questo caso, una sanzione pari al 6%.
Il pagamento deve essere effettuato nella quasi totalità dei casi tramite Modello F24, e solo per alcune residuali tipologie di tributi mediante Modello F23 .
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