Assenze per motivi di famiglia: dalla maternità ai permessi, quello che c’è da sapere.
Quando si ha un rapporto di lavoro dipendente, conciliare le esigenze dell’impiego con quelle familiari non è semplice, specie se si hanno figli: la legge e i contratti collettivi, però, prevedono la possibilità, per la lavoratrice, di assentarsi in determinate situazioni.
Vediamole insieme.
Congedo di maternità
Innanzitutto, la lavoratrice ha il diritto di astenersi dal lavoro nei 2 mesi prima del parto e nei tre mesi successivi; può scegliere anche di assentarsi un mese prima della nascita del bambino e 4 mesi dopo.
In caso di gravidanza o di mansioni a rischio, o l’astensione può durare per tutta la gravidanza, sino ad arrivare al compimento di un anno e mezzo del bambino, in situazioni particolari.
Per tutto il periodo è dovuta un’indennità pari all’80% dell’ultima retribuzione mensile, assieme ai contributi figurativi e ad un’integrazione a carico del datore di lavoro (prevista dai contratti collettivi).
Congedo parentale
Oltre al congedo di maternità, la madre lavoratrice ha diritto, assieme al padre, a fruire del congedo parentale: tale congedo può essere fruito, per ciascun genitore, per un massimo di 6 mesi, ed i periodi goduti da ciascuno non possono superare 10 mesi.
Il congedo può essere goduto sino ai 12 anni del bambino, ma è indennizzato (in misura pari al 30% della retribuzione) solo sino al compimento di 6 anni d’età del figlio, per un massimo di 6 mesi tra i due genitori.
Il congedo può essere anche frazionato ad ore.
Permessi per allattamento
Nel primo anno di vita del bambino, il datore di lavoro è obbligato a concedere alla madre 2 ore di riposo giornaliero retribuito (un’ora se l’orario è inferiore alle 6 ore).
Congedo per malattia figlio
Con l’entrata in vigore dei decreti attuativi del Jobs Act, è possibile fruire di un congedo, per malattia del figlio, sino ai 12 anni di età del bambino; sarà indennizzato, però, solo sino al compimento del sesto anno d’età.
Per i dipendenti pubblici spettano, secondo il contratto collettivo, 30 giorni l’anno retribuiti, sino al terzo anno d’età del bambino.
I congedi per malattia del figlio possono essere fruiti da un solo genitore per volta, e non contemporaneamente al congedo parentale.
Congedo figli disabili
Per i figli con handicap grave secondo la Legge 104, è possibile fruire, alternativamente:
– del prolungamento del congedo parentale fino ai dodici anni di vita del bambino, per un massimo di 3 anni;
– di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al terzo anno di vita del bambino;
– di 3 giorni di permesso mensili retribuiti.
Congedo straordinario per assistenza a familiari con handicap grave
Qualora si assista un familiare portatore di handicap grave secondo la Legge 104, potrà essere fruito un congedo straordinario retribuito, pari a 2 anni, frazionabili, nell’intero arco della vita lavorativa.
Permessi per motivi di famiglia
La legge, eccettuate le categorie di assenza già elencate, non prevede specifici permessi per motivi di famiglia, ma tali permessi sono previsti dai contratti collettivi. Alcuni accordi, difatti, danno la possibilità di fruire di assenze retribuite per motivi familiari, per un tot di ore l’anno, altri danno la possibilità di assentarsi, ma senza retribuzione.
In ogni caso, laddove ci si debba assentare per motivi di famiglia o personali, si potrà attingere al monte ore dei permessi retribuiti spettanti (che varia a seconda del contratto: molti accordi prevedono, ad esempio dei permessi retribuiti chiamati Rol, Riduzione Orario Lordo, ed Ex festività, a compensazione delle vecchie festività soppresse).
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