Madre lavoratrice: permessi per visite mediche, per allattamento, malattia figli, nuovo congedo parentale.
La lavoratrice madre, oltre al diritto ad assentarsi dal lavoro durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità e durante il congedo parentale, può fruire di diversi ulteriori permessi. Tali assenze, retribuite, sono riconosciute in ragione della particolare situazione in cui si trova una madre con figli piccoli, che ha necessità di conciliare il lavoro con la famiglia.
Vediamo brevemente i principali permessi riconosciuti alle dipendenti con figli.
Permessi per visite mediche
Durante la gravidanza, la lavoratrice gestante ha diritto di assentarsi dal lavoro fruendo di permessi retribuiti per effettuare esami prenatali, accertamenti clinici o visite specialistiche, quando tali accertamenti devono essere eseguiti durante l’orario di lavoro.
Per utilizzare questi permessi, la dipendente deve innanzitutto informare l’azienda della gravidanza presentando un certificato medico; deve poi richiedere il permesso con apposita domanda e, dopo gli accertamenti sanitari, presentare un documento giustificativo che indichi la data e l’orario in cui sono stati effettuati.
Permessi per allattamento
I permessi per allattamento sono riconosciuti nel primo anno di vita del bambino e consistono nella possibilità:
- di assentarsi dal lavoro per un’ora al giorno, se l’orario lavorativo giornaliero è inferiore alle 6 ore;
- di assentarsi dal lavoro per 2 ore al giorno, se l’orario è superiore alle 6 ore;
- di assentarsi dal lavoro per mezz’ora al giorno, se il datore ha istituito in azienda o nelle vicinanze un asilo nido o una struttura idonea.
I permessi per allattamento non possono essere rifiutati dal datore di lavoro: la dipendente deve presentare domanda per la fruizione degli stessi prima del periodo di riposo e deve impegnarsi a comunicare eventuali successive variazioni riguardanti le ore di assenza.
Permessi per malattia del bambino
Per la malattia del figlio è possibile assentarsi:
- per tutta la durata della malattia del bambino, sino ai 3 anni di età;
- per un massimo di 5 giorni, dai 3 agli 8 anni.
L’assenza non è retribuita ma sono riconosciuti i contributi figurativi, sino ai 3 anni. I dipendenti pubblici hanno invece diritto di assentarsi, nei primi 3 ani di età del bambino, sino a 30 giorni l’anno, con retribuzione al 100%.
Il medico curante del bambino deve trasmettere immediatamente, in via telematica, il certificato all’Inps, che lo trasmette a sua volta al datore di lavoro.
Congedo parentale esteso e ad ore
Se 5 giorni di assenza all’anno non sono sufficienti, per la malattia del bambino, la lavoratrice (o il padre lavoratore) può utilizzare eventuali giornate residue di congedo parentale.
Ricordiamo che il congedo parentale, o maternità facoltativa, è stato recentemente esteso dal Jobs Act sino ai 12 anni di età del bambino.
Per tale congedo spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione sino ai primi 6 anni di vita del bambino, per un massimo di 6 mesi complessivi tra i 2 genitori; l’indennità può essere prevista anche sino agli 8 anni di età del bambino, ma solo per i lavoratori con reddito inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione (cioè sotto i 1.253 euro mensili).
Le assenze per congedo parentali possono comunque essere richieste sino ai 12 anni di età del bambino; ciascun genitore può richiedere al massimo 6 mesi di assenza, sino a un totale complessivo di 10 mesi tra padre e madre (11 mesi solo se il padre fruisce di 7 mesi di assenza).
Il congedo parentale può essere frazionato anche in maniera oraria: in questo caso la procedura di domanda è differente.
Per approfondimenti, vedi: Congedo parentale a ore, come si richiede.
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