Lavoro occasionale, vendita di oggetti fatti a mano, partita Iva: rischi di perdere la pensione?
Sei in pensione e vorresti fare qualche lavoretto per arrotondare, ma hai paura che il trattamento si riduca o, addirittura di perderlo? Nella maggior parte dei casi non devi preoccuparti: dal 2008, difatti, grazie al decreto legge 112/2008, il reddito derivante dall’attività lavorativa, sia autonoma che dipendente o parasubordinata, è pienamente cumulabile con la pensione.
È dunque possibile non soltanto fare dei piccoli lavori, ma anche aprire la partita Iva. Attenzione, però: se la tua pensione non è di vecchiaia, anticipata o di anzianità, ma è una pensione ai superstiti, come quella di reversibilità, oppure una pensione d’invalidità, il cumulo tra reddito da lavoro e reddito di pensione è limitato, e il tuo trattamento viene ridotto.
Lavoro autonomo e assegno d’invalidità
Se percepisci l’assegno ordinario d’invalidità, perché possiedi una riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3, il tuo assegno , e percepisci un reddito da lavoro autonomo, sia occasionale che con partita Iva, il tuo assegno è ridotto del 25% se il reddito supera di 4 volte il trattamento minimo (pari a 501,89 euro, nel 2017), o del 50% se supera 5 volte il trattamento minimo.
Se l’assegno, così ridotto, supera comunque il trattamento minimo, viene ridotto ulteriormente del 30%, a meno che tu non possieda almeno 40 anni di contributi. La riduzione non può superare il 30% del reddito annuo prodotto; non si applica, poi, alcuna trattenuta se il reddito annuo prodotto è inferiore al trattamento minimo per l’anno in corso (al 2017, 6.524,57 euro).
Lavoro autonomo e pensione di reversibilità
Se percepisci una pensione ai superstiti e hai un reddito da lavoro autonomo, sia occasionale che con partita Iva, la tua pensione potrà essere ridotta del 25%, del 40% o del 50% a seconda che il reddito prodotto sia, rispettivamente, superiore a 3, 4 o 5 volte il trattamento minimo.
Lavoro autonomo e pensione d’inabilità a proficuo lavoro o alle mansioni
Se sei un dipendente pubblico dispensato dal servizio per inabilità a proficuo lavoro o alle mansioni e decidi di metterti in proprio, non subirai alcuna decurtazione dell’assegno a causa del possesso di redditi di lavoro autonomo, se hai alle spalle almeno 40 anni di contributi.
In caso contrario, il tuo assegno subirà una riduzione del 30%, entro il 30% del reddito annuo prodotto: non si applica alcuna trattenuta se il reddito annuo prodotto è inferiore al trattamento minimo per l’anno in corso (al 2017, 6.524,57 euro).
Le stesse riduzioni sono applicate nel caso in cui tu percepisca altri tipi di pensioni d’invalidità.
Lavoro autonomo e pensione d’inabilità
Se, invece, percepisci la pensione per inabilità permanente e assoluta a qualsiasi attività lavorativa (ai sensi delle leggi 222/1984 e 335/1995), non puoi svolgere alcuna attività lavorativa, né dipendente, né parasubordinata, né autonoma, anche occasionale. Se sei iscritto a un albo, per aver diritto alla pensione devi cancellarti.
Lavoro autonomo nel regime forfettario e pensione
In conclusione è utile fare una piccola precisazione: se ti sei messo in proprio e utilizzi il regime fiscale forfettario, hai diritto a permanere in questo regime di vantaggio solo se il reddito derivante dalla pensione non supera i 30mila euro annui.
In caso contrario, dovrai applicare il regime fiscale ordinario.
ATTENZIONE: poiché Leggi e Decreti cambiano di anno in anno, prima di tutto bisognerà consultare un CAF, un commercialista o un esperto di diritto del lavoro. Questo articolo è puramente indicativo e soggetto ad obsolescenza.
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