Contratto di lavoro dipendente, autonomo occasionale o con partita Iva, co.co.co., voucher: posso avere più rapporti in contemporanea?
La legge permette di avere più rapporti d’impiego contemporaneamente, ma con dei precisi limiti che riguardano l’orario di lavoro: a tal proposito, facciamo un po’ di chiarezza in merito alle differenze in materia di orario tra lavoro dipendente, lavoro autonomo (e autonomo occasionale), co.co.co. e lavoro occasionale accessorio; queste, sono, infatti, tutte le forme di collaborazione attualmente utilizzabili.
Dipendente con due contratti di lavoro subordinato
Diciamo subito che un preciso orario lavorativo deve essere individuato solo nel contratto di lavoro dipendente (o meglio, subordinato) e che, pertanto, la normativa in materia di orario di lavoro (D.lgs 66/2003) può porre dei problemi soltanto nel caso in cui l’interessato abbia contemporaneamente due contratti di lavoro subordinato.
Quando la stessa persona svolge più prestazioni lavorative subordinate contemporaneamente, infatti, devono essere rispettati i limiti di orario ed i riposi minimi previsti dal citato Decreto sull’orario di lavoro, che rappresenta la normativa essenziale in materia, valida a prescindere dal settore aziendale e dal contratto collettivo applicato.
In particolare, il dipendente può prestare servizio per un massimo di 48 ore settimanali, come media in un arco di tempo pari a 4 mesi (ad esempio, in una settimana del periodo di riferimento è possibile lavorare per 52 ore, se in un’altra settimana dello stesso periodo si lavora per 44 ore, o meno).
Per quanto riguarda i riposi, devono essere rispettati:
- il riposo giornaliero, pari ad 11 ore consecutive ogni 24 ore (in questo caso non è possibile considerare alcuna media);
- il riposo minimo settimanale, pari ad almeno 24 ore consecutive ogni 7 giorni (inteso come media da rispettare nell’arco di 14 giorni);
- considerando l’assoluta imprescindibilità del riposo minimo giornaliero, il riposo minimo settimanale da considerare complessivamente è dunque di 35 ore ogni 7 giorni (24 ore consecutive+11 ore di riposo giornaliero).
Il lavoratore ha l’onere di comunicare al datore di lavoro l’ammontare delle ore in cui può prestare la propria attività, nel rispetto dei limiti indicati, per evitare che uno dei due datori possa incorrere in una sanzione (secondo quanto stabilito dal Ministero del lavoro nella circolare n.8/2005).
Orario di lavoro: dipendente e co.co.co.
Se, invece, uno dei due contratti di lavoro è un co.co.co. (collaborazione coordinata e continuativa: si tratta dell’unica tipologia di contratto parasubordinato ad oggi utilizzabile, dopo l’entrata in vigore del Testo Unico dei contratti di lavoro), il problema dell’orario di lavoro non si pone: il co.co.co. (collaboratore coordinato e continuativo) vincolato a un orario di lavoro, difatti, è considerato come “eterodiretto”, in quanto il doversi attenere a un determinato orario è indice di subordinazione.
In questo caso, la collaborazione è ricondotta al lavoro dipendente. Pertanto, non essendo previsto, nel contratto di collaborazione, alcun vincolo di orario lavorativo, nulla vieta che un lavoratore dipendente a tempo pieno potrebbe abbia contemporaneamente in corso un contratto co.co.co.
Orario di lavoro: dipendente e lavoratore autonomo
Lo stesso vale quando il secondo contratto di lavoro, oltre a quello subordinato, è autonomo (partita Iva) o autonomo occasionale: anche in questo caso, non essendo previsto alcun vincolo di orario, il dipendente full time può prestare sia lavoro autonomo con partita Iva che lavoro autonomo occasionale senza alcun problema.
Orario di lavoro: dipendente e voucher
Non sussistono problemi nemmeno per il lavoro occasionale accessorio (quello retribuito con i voucher, da non confondere col lavoro autonomo occasionale), nonostante ogni voucher corrisponda a un’ora di lavoro: il buono orario, difatti, non ha una valenza tassativa, in quanto è possibile che lavoratore e datore di lavoro si accordino per una retribuzione maggiore, ad esempio per retribuire un’ora di lavoro con due voucher.
Pertanto, dato che l’orario di lavoro, anche in questo caso, non è quantificabile in modo assoluto, un lavoratore dipendente full time potrebbe prestare un’ulteriore collaborazione di lavoro occasionale accessorio.
Telelavoro
Nel caso in cui i due impieghi siano effettuati avvalendosi del telelavoro, nulla cambia: il telelavoro, difatti, non è una forma di collaborazione a sé stante, ma una particolare modalità di organizzazione e svolgimento del lavoro, caratterizzata dall’uso di tecnologie informatiche e sistemi di telecomunicazione per l’esecuzione dell’attività lavorativa al di fuori dei locali dell’impresa.
Secondo la natura del rapporto, il telelavoro può configurarsi come attività:
- di lavoro autonomo, quando il lavoratore offre servizi informatici gestendo in piena autonoma la propria attività;
- di lavoro parasubordinato, cioè di co.co.co., quando il lavoratore presta la sua attività in modo continuativo per un committente, organizzando liberamente le modalità di svolgimento;
- di lavoro subordinato, quando il telelavoratore svolge l’attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro, senza margini di autonomia nell’organizzazione e nell’utilizzo di mezzi e attrezzature. In questo caso il datore di lavoro può esercitare un controllo continuo e diretto sul telelavoratore e sull’orario effettuato.
Vale dunque quanto esposto sopra:
- se un lavoratore ha un normale contratto subordinato e un contratto di telelavoro subordinato, devono essere rispettati i riposi minimi previsti dal decreto sull’orario di lavoro;
- nessuna questione si pone, invece, se il un lavoratore ha un normale contratto subordinato e:
o un contratto di telelavoro parasubordinato (co.co.co.)
o un contratto di telelavoro autonomo o autonomo occasionale.
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