Posso chiedere il voucher babysitter anche se sono stati aboliti i buoni lavoro?
I voucher per pagare la babysitter, erogati dall’Inps alle mamme che rinunciano al congedo parentale, possono ancora essere richiesti, nonostante l’abolizione dei buoni lavoro: lo ha appena chiarito l’Inps, su indicazione del ministero del Lavoro e del dipartimento per le Politiche per la famiglia.
Quindi, chi rinuncia alla maternità facoltativa potrà continuare a scegliere fra il bonus per il pagamento della retta del nido e i voucher per il pagamento dei servizi di babysitting: sarà dunque possibile richiedere i buoni lavoro anche per chi non ha ancora presentato la domanda, e non soltanto utilizzare quelli già emessi.
I voucher per la babysitter sono, al momento, l’unica eccezione al divieto di utilizzo dei buoni lavoro: si presume che i buoni potranno continuare a essere erogati sino a Dicembre 2018, cioè sino alla data ultima in cui potrà essere richiesto il bonus nido – babysitter.
Ma come funzionano queste due misure e chi ne ha diritto? Vediamolo insieme.
Voucher babysitter e bonus nido
Il bonus asilo nido-babysitter è stato introdotto dalla legge Fornero di riforma del mercato del lavoro (Legge 92/2012) ed ha fatto la sua comparsa, per la prima volta, nel 2013: si tratta di un contributo erogato dall’Inps alle madri lavoratrici che si trovano negli 11 mesi successivi al congedo obbligatorio di maternità, se rinunciano, almeno in parte, al congedo parentale (o maternità facoltativa).
Il contributo può essere erogato, per un massimo di 6 mesi (3 mesi per le lavoratrici autonome), sotto forma di buoni lavoro per il pagamento della babysitter, o utilizzato per pagare la retta dell’asilo nido (in questo caso, l’Inps paga direttamente l’asilo prescelto, che deve essere convenzionato con l’istituto): in entrambi i casi, il suo valore è di 600 euro mensili.
In pratica, la lavoratrice, anziché fruire del congedo parentale (o maternità facoltativa) domanda all’Inps un contributo per pagare la retta mensile dell’asilo nido del bambino, oppure richiede i buoni lavoro per pagare la babysitter.
Voucher babysitter e bonus nido 2017: chi può chiederli
Possono richiedere i voucher ed i contributi:
- le lavoratrici dipendenti del settore pubblico o privato;
- le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata, comprese le libere professioniste;
- le lavoratrici autonome e le imprenditrici.
Come appena esposto, per fruire del bonus la lavoratrice deve trovarsi, al momento di presentazione della domanda, negli 11 mesi successivi al termine del congedo obbligatorio di maternità; inoltre, non deve già aver interamente fruito del congedo parentale (che non può, nella generalità dei casi, essere superiore a 6 mesi per ciascun genitore).
L’agevolazione vale anche per chi ha più figli, presentando una domanda per ogni figlio, mentre non è accessibile alle lavoratrici esentate totalmente dal pagamento dei servizi pubblici per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati, nonché a quelle che fruiscono dei benefici legati al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità.
Voucher babysitter e bonus nido 2017: a quanto ammonta?
I voucher ed i contributi, come anticipato, hanno un valore pari a 600 euro mensili, e sono erogabili per un massimo di 6 mesi (3 per le lavoratrici autonome).
Se la lavoratrice ha già usufruito in parte del congedo parentale, può richiedere il contributo per un numero di mesi pari ai mesi di assenza non ancora utilizzati.
Per le lavoratrici part time, il contributo non è pari a 600 euro ma viene riproporzionato in ragione dell’orario di lavoro.
Il contributo per l’asilo nido è erogato, come abbiamo detto, direttamente alla struttura prescelta, mentre i buoni lavoro per il pagamento della babysitter la gestione dei ticket è telematica.
Per quanto concerne la procedura di attivazione dei buoni lavoro, si veda il nostro vademecum: come attivare i buoni lavoro.
Voucher babysitter e bonus nido 2017: come si compila la domanda
Nella domanda per l’erogazione del contributo, la lavoratrice deve inserire:
- i propri dati anagrafici, compresi residenza ed eventuale diverso domicilio;
- il numero di telefono cellulare e l’indirizzo PEC o email per la ricezione delle comunicazioni da parte dell’Inps;
- i dati relativi al padre del minore per cui si chiede il beneficio, compreso il tipo di rapporto lavorativo, codice fiscale del datore di lavoro, periodi di congedo parentale fruiti;
- i dati del minore per cui si richiede il beneficio;
- i dati riguardanti il congedo di maternità relativo al minore indicato;
- i periodi di congedo parentale già fruiti per il minore stesso;
- il beneficio prescelto e mensilità di durata;
- la struttura per l’infanzia, pubblica o privata accreditata, in caso di contributo per l’asilo nido;
- i dati relativi al proprio datore di lavoro/committente ed al proprio rapporto lavorativo, oppure dichiarazione di non avere datori di lavoro o committenti.
La lavoratrice deve inoltre specificare di aver presentato la dichiarazione Isee e scegliere, in caso di part-time, il rapporto o i rapporti di lavoro per cui si chiede la concessione del beneficio.
Voucher babysitter e bonus nido 2017: come si presenta la domanda
La domanda, sia per quanto riguarda i voucher, sia per il bonus, può essere presentata attraverso i seguenti canali:
- online, attraverso il portale web dell’Inps, sezione “Servizi per il cittadino”, qualora la lavoratrice sia munita di Pin dispositivo o identità digitale Spid; il percorso per accedere alla domanda è: Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito – Voucher o contributo per l’acquisto dei servizi per l’infanzia;
- tramite contact center, chiamando il numero 803.164, qualora la lavoratrice sia munita di Pin dispositivo;
- tramite patronato.
Il termine per la presentazione delle domande è il 31 Dicembre 2018.
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