Indennità di disoccupazione Naspi e licenziamento per giusta causa: il lavoratore ha diritto all’assegno?
La Naspi, cioè la nuova indennità di disoccupazione, spetta al lavoratore in tutti i casi di perdita involontaria dell’impiego: spetta, dunque, anche nel caso di licenziamento per giusta causa.
Questa tipologia di licenziamento, difatti, pur essendo la conseguenza di una mancanza molto grave da parte del dipendente, tale da non consentire la prosecuzione, neanche momentanea, del rapporto, costituisce comunque un’ipotesi di perdita dell’impiego che non dipende dalla volontà del lavoratore. Non è questi, difatti, a lasciare volontariamente il posto di lavoro, come avviene nelle dimissioni o nella risoluzione consensuale, ma è il datore di lavoro a cessare unilateralmente il rapporto: pertanto, la disoccupazione risulta comunque dovuta al dipendente, sussistendo i requisiti previsti dalla legge.
Naspi: requisiti, durata, ammontare
A tal proposito, ricordiamo che i requisiti necessari per ottenere la Naspi sono:
- almeno 13 settimane di contributi negli ultimi 4 anni;
- almeno 30 giornate di lavoro effettivo nell’anno.
Non sono contate, nelle 13 settimane di contributi, quelle che hanno già dato luogo a un altro trattamento a sostegno del reddito, come le vecchie Aspi e mini Aspi (le precedenti indennità di disoccupazione) e la mobilità.
Se il lavoratore licenziato per giusta causa possiede i requisiti minimi elencati, ha comunque diritto a ricevere la Naspi, nonostante la gravità della sua mancanza.
La durata dell’indennità di disoccupazione è pari alla metà delle settimane contribuite negli ultimi 4 anni: ciò vuol dire che il dipendente, se ha lavorato ininterrottamente negli ultimi 4 anni, ha diritto a 2 anni di disoccupazione, se ne ha lavorato 2 ha diritto a un anno, se ha lavorato per un anno ha diritto a 6 mesi di trattamento e così via, a prescindere dalla causale del licenziamento.
Prescinde dalla motivazione del licenziamento anche l’ammontare della Naspi, pari al 75% dell’imponibile medio mensile degli ultimi 4 anni (sino a 1.195 euro; al di sopra di tale cifra il calcolo è differente, ma bisogna considerare che in nessun caso la disoccupazione può superare 1.300 euro mensili).
Naspi: dimissioni online non presentate e licenziamento per giusta causa
La spettanza dell’indennità di disoccupazione, anche nel caso in cui il lavoratore sia stato licenziato per giusta causa, pone delle importanti problematiche relative alla mancata presentazione delle dimissioni online. Accade difatti spesso, specie negli impieghi stagionali, che il dipendente lasci il posto di lavoro senza presentare le dimissioni online (unica procedura utilizzabile, dal marzo 2016): molti dipendenti non presentano le dimissioni tramite web perché non possiedono il codice pin necessario e non hanno dimestichezza con le procedure telematiche; inoltre, non si avvalgono dell’aiuto di patronati e sindacati per presentare le dimissioni in quanto le file e le attese per ottenere un appuntamento sono piuttosto lunghe.
In questo caso, al datore di lavoro non resta altro da fare che procedere al licenziamento per giusta causa del dipendente: quest’ultimo acquisisce così il diritto alla Naspi, sussistendone i requisiti, diritto che non avrebbe, presentando regolarmente le dimissioni.
Abbiamo dunque, da un lato, un duplice vantaggio per i dipendenti, che, evitando file presso i patronati o perdite di tempo per procurare il Pin all’Inps ed eseguire la procedura telematica, guadagnano il diritto a percepire l’indennità di disoccupazione, a rigor di norma non spettante.
Dall’altro lato, il datore di lavoro è costretto a licenziare il dipendente e, se quest’ultimo aveva un contratto a tempo indeterminato, deve persino versare il ticket per il licenziamento, pari a circa 500 euro per ogni anno di lavoro.
Insomma, oltre al danno, la beffa: la situazione è stata più volte fatta presente al Ministero del Lavoro, ma per ora non è stata trovata alcuna soluzione.
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