Maternità lavoratrici autonome e attività di commercio elettronico: la titolare ha diritto all’indennità di maternità dell’Inps e al congedo parentale?
Se ti sei messa in proprio e hai un negozio online, sicuramente ti farà piacere sapere che puoi aver diritto, come tutte le commercianti, all’indennità di maternità pagata dall’INPS ed al congedo parentale.
Chi svolge attività di e-commerce, infatti, è obbligato a iscriversi alla gestione commercianti dell’INPS: quest’iscrizione, anche se piuttosto “cara”, perché si pagano dei contributi in misura fissa anche quando non si guadagna, dà diritto alle principali prestazioni legate alla maternità.
Maternità lavoratrici autonome: obbligo contributivo ed emergenza Covid-19
Per ottenere l’indennità di maternità come iscritta alla gestione commercianti, è innanzitutto necessario che tu sia in regola con i contributi.
Questa è la regola generale che però recentemente ha subito una deroga a causa dell’emergenza Covid-19.
Infatti, negli scorsi mesi, il Decreto Cura Italia, aveva disposto la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, quindi l’INPS ha provveduto lo stesso alla liquidazione delle indennità, pur in mancanza di questo requisito essenziale.
L’INPS ha poi chiarito che il versamento dei contributi sospesi in corso di emergenza Covid-19 deve essere effettuato, anche in modo dilazionato, a partire dal 16 settembre 2020.
Quindi, se hai ottenuto la sospensione del pagamento dei contributi e hai ricevuto l’indennità di maternità, devi regolarizzare la tua posizione, versando i contributi dovuti, altrimenti le Strutture territorialmente competenti provvederanno al recupero di quanto percepito.
Diritto alla maternità per le autonome: quando comincia?
L’indennità di maternità è riconosciuta per un periodo di 5 mesi, cioè per i due mesi prima del parto e per i tre mesi successivi allo stesso.
L’indennità non comporta l’obbligo di astensione dall’attività lavorativa.
Se ti sei iscritta alla gestione commercianti dopo l’inizio del periodo indennizzabile per maternità hai diritto alla prestazione dell’INPS dal momento dell’iscrizione.
Se, invece, ti sei iscritta prima dell’inizio del periodo indennizzabile per maternità, hai diritto all’assegno dal primo giorno del periodo tutelato.
L’indennità ti spetta anche se hai adottato o ti è stato affidato un bambino. In particolare:
- per adozione o affidamento preadottivo nazionale, l’indennità è prevista per i 5 mesi successivi all’effettivo ingresso in famiglia del minore;
- per adozione o affidamento preadottivo internazionale, l’indennità spetta per 5 mesi anche precedenti all’effettivo ingresso in famiglia del minore;
- per affidamento non preadottivo, l’indennità è di 3 mesi da utilizzare, anche in modo frazionato, entro 5 mesi dall’affidamento del minore.
Questa indennità spetta anche quando il minore raggiunge la maggiore età nel corso del congedo.
In caso di interruzione di gravidanza oltre il terzo mese si ha diritto ad una indennità per un periodo di 30 giorni.
In alcuni casi il diritto all’indennità si trasferisce dalla madre al padre e cioè in caso di:
- morte o grave infermità della madre;
- abbandono del figlio o mancato riconoscimento del neonato da parte della madre;
- affidamento esclusivo del bambino al padre.
In questi casi al padre spetta l’indennità dal momento dell’evento e per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre o per la parte non usufruita dalla stessa.
A quanto ammonta l’indennità di maternità?
L’indennità di maternità è pari all’80% della retribuzione giornaliera.
Ogni anno la legge stabilisce una retribuzione convenzionale in base alla tipologia di attività, quindi è uguale per tutte le iscritte, a prescindere dal reddito. Nel 2020 c’è stato un aumento della retribuzione giornaliera degli autonomi dello 0,5% e quindi anche l’indennità è aumentata ed è pari a 39,18 euro al giorno.
L’indennità è pagata dall’INPS tramite bonifico presso ufficio postale o accredito su conto corrente bancario o postale, secondo la modalità scelta al momento della domanda.
Indennità di maternità: come e quando si richiede?
Per aver diritto all’indennità, devi inviare un’apposita domanda all’INPS con le seguenti modalità:
- online sul sito web dell’Istituto, nella sezione servizi per il cittadino (si ricorda che è necessario munirsi di SPID o di PIN INPS dispositivo);
- presso gli enti di patronato e intermediari dell’Istituto;
- tramite contact center (al numero 803 164 gratuito da rete fissa, oppure al numero 06 164 164 da rete mobile).
La domanda di indennità per maternità deve essere presentata a parto avvenuto entro 30 giorni e comunque entro un anno dalla fine del periodo indennizzabile.
Congedo parentale
Se hai un’attività di commercio online ti spetta, inoltre, il congedo parentale. Si tratta della cosiddetta astensione facoltativa per maternità, che spetta per 3 mesi, anche frazionabili, entro il primo anno di vita del bambino (solo per le lavoratrici autonome non imprenditrici, iscritte alla gestione separata INPS, è stato esteso a 6 mesi, da fruire entro i primi 3 anni di vita), oppure entro un anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato.
In caso di parto, adozione o affidamento plurimo il diritto è previsto per ogni bambino.
L’indennità giornaliera spettante è pari al 30% della retribuzione.
Anche in questo caso la domanda va inoltrata, prima dell’inizio dell’astensione:
- telematicamente all’Inps dal sito ufficiale, muniti di SPID o di PIN dispositivo;
- tramite contact center;
- presso patronati e intermediari dell’INPS.
L’indennità solo se c’è effettiva astensione dall’attività lavorativa e ovviamente si è in regola con il versamento dei contributi.
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