Astensione obbligatoria per maternità, congedo parentale, voucher babysitter e asilo nido: le prestazioni a cui hanno diritto le lavoratrici autonome.
Chi lavora in proprio, anche se non possiede tutte le tutele previste per le dipendenti, ha diritto alle principali prestazioni collegate alla maternità: dall’astensione obbligatoria, al congedo parentale, ai voucher per pagare la babysitter e la retta dell’asilo nido. Vediamo, in questo breve vademecum, che cosa prevede la legge.
Maternità obbligatoria
Sia per le lavoratrici autonome iscritte alla gestione artigiani e commercianti, che per le libere professioniste iscritte alla gestione separata, è prevista un’indennità giornaliera di maternità per i due mesi precedenti e i tre successivi alla data effettiva del parto.
Per le iscritte alla gestione artigiani e commercianti è requisito essenziale, per avere l’indennità, la copertura contributiva del periodo indennizzabile per maternità; per le iscritte alla gestione separata bisogna possedere almeno 3 mesi di contributi versati nei 12 mesi precedenti (cioè versamenti almeno pari ad almeno 1.077,48 euro, poiché l’aliquota contributiva è del 27,72% ed il minimale è 15.548 euro).
L’importo giornaliero dell’indennità è di 38,14 euro per le artigiane e le commercianti. Per le iscritte alla gestione separata l’importo giornaliero dell’indennità si calcola in questo modo:
- si prende il reddito utile dei 12 mesi precedenti, risultante dai versamenti effettuati;
- si divide per 365;
- si moltiplica per l’80%.
Il risultato, pari all’indennità giornaliera, è poi ovviamente moltiplicato per il numero di giornate indennizzate.
L’indennità, in entrambi i casi, è pagata dall’INPS, previa domanda della lavoratrice, da inoltrare in via telematica; la domanda deve essere inviata entro un anno dall’evento.
L’indennità spetta anche in caso di adozione o affidamento; spetta al padre in caso di morte o di grave infermità della madre o di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino.
Congedo parentale
Il congedo parentale, o astensione facoltativa, ha la durata massima di tre mesi (anche frazionabili) entro il primo anno di vita del bambino. L’indennità è pari al 30% della retribuzione su cui è calcolata l’indennità giornaliera, sia per le artigiane e le commercianti, che per le iscritte alla gestione separata.
La lavoratrice deve presentare domanda telematica all’Inps prima che il congedo inizi; la prestazione spetta solo se c’è un’effettiva astensione dall’attività lavorativa.
Durante tale periodo, per entrambe le gestioni, sono accreditati dall’Inps i contributi figurativi.
Voucher babysitter e asilo nido
Al pari delle lavoratrici subordinate, anche alle madri lavoratrici autonome per l’anno 2016 è riconosciuto il contributo economico per l’acquisto di servizi di baby sitting o per il pagamento dell’asilo nido.
Queste prestazioni sono alternative alla fruizione del congedo parentale: il voucher per la babysitter è erogato dall’Inps sotto forma di buoni lavoro (cioè di ticket per lavoro occasionale accessorio); per l’asilo nido, invece, l’Inps paga direttamente la retta della struttura prescelta (per approfondimenti, vedi: Voucher babysitter e asilo nido, come funzionano).
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