Malattia e ferie colf: come si calcolano e come vanno retribuite le giornate di malattia e delle giornate di ferie spettanti alla collaboratrice domestica
Il pagamento delle ferie e delle giornate di malattia della colf sono, da sempre, degli argomenti sui quali sorgono diversi dubbi: cerchiamo di dare una risposta alle principali perplessità con questa piccola guida, facendo riferimento al nuovo CCNL per Lavoratori Domestici (che riguarda colf, badanti e baby sitter, definiti ora assistenti familiari), siglato l’8 settembre 2020 e appena entrato in vigore.
Ottobre 2020: nuovo CCNL per Lavoratori Domestici
Secondo il nuovo CCNL bisogna fare una prima distinzione, ai fini della retribuzione minima, tra assistente familiare convivente e assistente familiare non convivente. In pratica:
- Se la colf vive con te ricorda che hai l’obbligo di assicurarle:
- un alloggio riservato e dignitoso;
- una sana e sufficiente alimentazione.
- Se invece la colf non è tua convivente hai l’obbligo di pagarle un’apposita indennità sostitutiva.
Già a gennaio 2020 era stata introdotta una certificazione delle competenze e della professionalità dei lavoratori domestici, quindi, secondo il nuovo CCNL, a seconda delle mansioni svolte e dell’esperienza lavorativa, sono previsti diversi livelli di retribuzione minima, con una classificazione che prevede quattro livelli di inquadramento, ciascuno dei quali comprende due parametri retributivi (A e A super ,B e B super, C e C super ,D e D super).
Le retribuzioni minime verranno aggiornate annualmente in base alle variazioni del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati rilevate dall’ISTAT al 30 novembre di ogni anno. Inoltre a partire da gennaio 2021 ci saranno anche agevolazioni per chi avrà la necessità di assumere un secondo assistente familiare per accudire persone non autosufficienti 24 ore su 24.
Malattia e ferie colf: la Malattia
Il nuovo CCNL non prevede modifiche per quanto riguarda la malattia dell’assistente familiare, quindi questa deve essere sempre pagata dal datore di lavoro, perché l’INPS non assicura i lavoratori domestici per questo rischio. Tuttavia, non sei tenuto a retribuire la colf per l’intera durata della malattia, ma solo fino a un numero massimo di giorni nell’anno.
È importante però sapere che:
- per il conteggio dei giorni totali massimi si contano tutti i giorni dei certificati di malattia degli ultimi 12 mesi,
- nel calcolo dei giorni di malattia si tiene conto di tutti i giorni del certificato, comprese domeniche e giorni non lavorativi;
- solo i giorni lavorativi sono retribuiti.
Per la precisione, devi pagare i primi 3 giorni di malattia nella misura del 50% della retribuzione e le successive giornate lavorative nella misura del 100% della retribuzione, sino a un massimo di:
- 8 giorni, se l’anzianità di servizio della colf è inferiore a 6 mesi;
- 10 giorni, per anzianità di servizio da 6 mesi a 2 anni;
- 15 giorni, per anzianità di servizio oltre i 2 anni.
Ad esempio, se hai assunto la tua colf 3 anni fa e la sua malattia supera i 15 giorni, devi pagarle lo stipendio al 50% per i primi 3 giorni ed al 100% per i successivi 12, sempre che nei 12 mesi precedenti non ne abbia già usufruito. Nel caso in cui si sia già ammalata ma per meno di 15 giorni, sarai tenuto a pagare solo i giorni restanti.
Calcolo della retribuzione dovuta per la malattia della colf
Il calcolo della retribuzione dovuta per la malattia della colf in caso di paga mensile, si effettua in questo modo: retribuzione mensile diviso il numero di ore di lavoro mensili, a cui si aggiunge la quota di vitto e alloggio oraria (se la degenza non viene fatta in ospedale o in casa del datore di lavoro), moltiplicato per il numero di ore da retribuire per ciascun giorno di malattia (o moltiplicato per 50% e successivamente per 3, nelle prime 3 giornate retribuite a metà).
Facciamo subito un esempio pratico per capire meglio:
- stipendio mensile livello B (convivente): da ultimo contratto collettivo è di 810,36 euro, che corrisponde ad una paga oraria di 3,46 euro;
- orario di lavoro di 54 ore settimanali (10 ore dal lunedì al venerdì e 4 ore la domenica);
- malattia: 15 giorni di calendario, a partire dal martedì (con degenza presso l’abitazione della colf);
- quota indennità vitto e alloggio: da ultimo CCNL di 5,61 euro al giorno, che corrisponde a 0,62 euro all’ora, calcolato moltiplicando la quota giornaliera per 26 (giorni medi lavorativi) diviso le ore totali mensili (54 ore a settimana per 4,334 settimane al mese);
- malattie nei precedenti 12 mesi: 6 giorni.
Per prima cosa, in questo caso, bisogna sottolineare che i giorni che spettano alla nostra colf non sono 15 ma 9, in quanto già in precedenza aveva utilizzato 6 giorni per malattia.
Quindi, prima si calcola la paga oraria di fatto, cioè paga oraria più indennità di vitto e alloggio che nel nostro caso è
Euro 3,46 + 0,62= 4,08 euro paga oraria di fatto su cui calcolare la malattia
- retribuzione malattia:
- primi 3 giorni (martedì, mercoledì e giovedì): (4,08 euro x 50%) x 10 ore x 3 gg. = 61,20 euro
- giorni successivi:
- venerdì: 4,08 euro x 10 ore = 40,80 euro
- sabato non retribuito in quanto non lavorativo
- domenica: 4,08 euro x 4 ore = 16,32 euro
- da lunedì a mercoledì successivi: 4,08 euro x 10 ore x 3 gg. = 122,40 euro
Se la tua colf ha una paga oraria, invece, devi moltiplicare la paga oraria per il numero di ore previste nella giornata di malattia. Per esempio:
- paga oraria livello B (non convivente): da CCNL è di 5,78 euro;
- orario di lavoro: 3 ore il lunedì e mercoledì, 2 ore il venerdì;
- malattia: 5 giornate, a partire dal lunedì;
- nessuna malattia nei precedenti 12 mesi;
- retribuzione malattia:
- lunedì e mercoledì: (5,78 x 3 ore) x 50% = 8,67 euro x 2 giorni = 17,34 euro;
- per martedì e giovedì non spetta niente perché non lavorativi;
- venerdì (5° giorno di malattia, quindi retribuito al 100%): 5,78 euro x 2 ore = 11,56 euro.
La colf è tenuta ad avvisare della malattia prima che cominci il suo orario di lavoro e, se non convivente, deve consegnare al datore di lavoro un certificato medico (rilasciato dal medico di base) dove è indicata la prognosi, entro due giorni dall’inizio della malattia. Se è convivente non c’è bisogno di consegnare il certificato a meno che la malattia non avvenga durante un periodo in cui non è presente presso l’abitazione del datore, ad esempio durante le ferie.
Malattia colf: conservazione del posto di lavoro
Durante il periodo di malattia, alla tua colf, convivente o non convivente, spetta la conservazione del posto di lavoro, ma per periodi differenti a seconda dell’anzianità di servizio. Il CCNL prevede che la conservazione del posto di lavoro per il lavoratore in malattia è la seguente:
- per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di calendario;
- per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario;
- per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.
Questi periodi vanno aumentati del 50% nel caso di malattie oncologiche certificate.
Infortunio della colf: chi paga?
A differenza della malattia, che deve essere interamente pagata dal datore di lavoro, in caso di infortunio o malattia professionale della tua colf dovrai pagare solo per i primi tre giorni, mentre i restanti giorni sono pagati dall’INAIL.
Spetta al datore di lavoro l’obbligo di denunciare l’infortunio o la malattia professionale della propria colf. La denuncia va fatta mediante un modello predisposto dall’INAIL da presentare insieme al certificato medico:
- entro 24 ore se si tratta di infortuni mortali o presunti tali;
- entro due giorni dalla ricezione del certificato medico di infortunio o malattia professionale con prognosi fino a tre giorni;
- entro due giorni dalla ricezione del certificato di prosecuzione, qualora la prognosi, inizialmente di tre giorni, si prolunghi oltre.
Malattia e ferie colf: le Ferie
Le ferie della colf sono calcolate in giornate, a prescindere dall’orario di lavoro: nel dettaglio, la collaboratrice domestica ha diritto, come tutti i lavoratori dipendenti, a 26 giornate di ferie ogni anno. 2 settimane devono essere fruite, se possibile, in modo continuativo, mentre le altre 2 settimane possono essere godute entro 18 mesi dalla maturazione.
Se però la tua colf è straniera ed ha necessità di raggiungere la propria famiglia, può cumulare le ferie non oltre i due anni dall’assunzione.
Il datore di lavoro deve fissare il periodo di ferie tra giugno e settembre, in base alle necessità del lavoratore.
La settimana lavorativa, qualunque sia l’orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di sei giorni lavorativi, cioè dal lunedì al sabato, agli effetti del computo delle ferie, secondo il Contratto collettivo dei lavoratori domestici: in pratica, i giorni di ferie spettanti devono essere contati sul calendario, dal lunedì al sabato, anche se il contratto di lavoro della colf prevede meno di 6 giorni lavorativi a settimana.
Quanto al pagamento, il contratto collettivo prevede che, durante il periodo di ferie, i lavoratori con retribuzione mensile hanno diritto per ciascun giorno di ferie, ad 1/26 della retribuzione di fatto mensile, mentre quelli pagati a ore debbano percepire una retribuzione pari a 1/6 dell’orario settimanale per ogni giorno di ferie godute.
Le ferie non possono essere pagate in sostituzione, a meno che non finisca il rapporto di lavoro. In questo caso le eventuali ferie non godute vanno pagate.
Se la tua colf usufruisce di vitto e alloggio, durante il periodo di ferie ha diritto alla relativa indennità sostitutiva, che si aggiunge alla retribuzione dei giorni di ferie.
Margherita dice
Colf a ore
8 ore a settimana
Assunta il 1/11/21
Lavorato 36 ore a novembre
Maturato 2,88 ferie a novembre
A dicembre lavorato 12 ore
Dal 14/12 al 24/12 non lavorato causa COVID datore lavoro
Dal 27/12 al 4/1/22 12 ore malattia
Come calcolo busta paga ? Grazie