Maternità e contratto a tempo parziale: i diritti della lavoratrice.
Sono sempre di più le lavoratrici che decidono di ricorrere al contratto a tempo parziale, o part time: questo tipo di rapporto di lavoro, infatti, grazie all’orario ridotto consente di conciliare meglio le esigenze della famiglia con l’impiego, lasciando alla dipendente più tempo a disposizione per le proprie esigenze (cosa che vale anche per i papà).
Purtroppo, però, comporta anche degli svantaggi in termini economici, dovuti alla riduzione della retribuzione, dei contributi, e delle spettanze in generale: anche se, infatti, i diritti della lavoratrice a tempo parziale sono gli stessi della dipendente full time, rispetto a chi lavora a tempo pieno le spettanze devono essere riproporzionate, in base all’effettiva prestazione lavorativa svolta.
Part time e riduzione delle spettanze
Così è, ad esempio, non solo per lo stipendio e la contribuzione da versare all’Inps, ma anche per la tredicesima ed altri emolumenti; lo svantaggio maggiore riguarda specialmente chi ha un orario part time verticale (orario pieno, ma prestazione svolta soltanto in alcune giornate lavorative), per le spettanze calcolate in base alle giornate lavorate, come gli assegni familiari: meno sono, infatti, i giorni lavorati, a prescindere dall’orario giornaliero effettuato, più saranno ridotti gli importi ai quali il dipendente ha diritto.
Maternità lavoratrici part time
Per quanto riguarda la maternità delle lavoratrici part time, valgono i principi appena esposti: l’indennità di maternità, difatti, è calcolata, per chi ha il tempo parziale orizzontale, sulla base della retribuzione media giornaliera, comprensiva dei ratei delle mensilità aggiuntive (cioè del “frazionamento mensile” di tredicesima e quattordicesima).
In particolare, è presa come riferimento la retribuzione teorica del mese che precede l’inizio del periodo di maternità obbligatoria, diviso per il numero delle giornate feriali comprese nel mese; per le lavoratrici con part time verticale o misto, la retribuzione media giornaliera è calcolata riproporzionando la retribuzione teorica di riferimento.
Maternità facoltativa e part time
Per quanto riguarda l’astensione di maternità facoltativa, cioè il congedo parentale, bisogna tener conto, innanzitutto, che questo tipo di assenza retribuita è fruibile solo per le giornate di lavoro contemplate dal contratto: l’indennità prevista è pari al 30% della retribuzione giornaliera che la dipendente avrebbe percepito se non si fosse assentata, senza alcun riproporzionamento.
La retribuzione giornaliera, in questo caso, non comprende le mensilità aggiuntive: essa è individuata dividendo la retribuzione teorica del mese in cui è goduto il congedo parentale per il numero dei giorni lavorati o retribuiti del mese preso come riferimento.
Una volta individuata la retribuzione giornaliera e calcolato il suo 30%, si otterrà l’importo dell’indennità giornaliera di congedo parentale, che andrà corrisposta per le sole giornate di lavoro previste da contratto, escludendo dunque quelle eventualmente non contemplate.
Il congedo parentale, grazie al Jobs Act, può essere fruito sino al dodicesimo anno d’età del bambino anche per chi ha il contratto a tempo parziale: l’indennità spetterà, però, sino ad un massimo di 6 mesi (complessivamente retribuibili tra i due genitori), e sino al sesto anno d’età del figlio.
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