Disoccupazione per lavoratori rimpatriati (ovvero tornati dall’Estero): chi ne ha diritto, quanto spetta, come fare domanda, adempimenti.
Se lavori all’estero da tempo e stai pensando di tornare in Italia, sappi che, non appena torni nel nostro Paese, puoi domandare all’Inps l’indennità di disoccupazione per lavoratori rimpatriati. Si tratta di un trattamento a sostegno del reddito, che spetta per un massimo di 6 mesi, calcolato sulla base delle retribuzioni convenzionali e pagato direttamente dall’Inps.
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Disoccupazione per lavoratori rimpatriati, quali lavoratori hanno diritto
Hanno diritto alla disoccupazione per rimpatriati i cittadini italiani che:
- hanno lavorato sia in Stati dell’Unione Europea o convenzionati con l’Italia, sia in Stati non convenzionati;
- sono rimasti disoccupati per un licenziamento o per il termine di un contratto di lavoro stagionale svolto all’estero.
Il datore di lavoro può essere straniero o italiano, se svolge la propria attività o risiede all’estero.
Disoccupazione rimpatriati, condizioni
Per aver diritto alla disoccupazione, il cittadino italiano rimpatriato deve possedere i seguenti requisiti:
- essere rimpatriato entro 180 giorni dalla data in cui è terminato il rapporto di lavoro;
- dichiarare l’immediata disponibilità al lavoro, all’Inps o al proprio Centro per l’Impiego o Centro Servizi per il Lavoro, entro 30 giorni dalla data del rimpatrio;
- se ha già fruito di un altro trattamento per rimpatriati, il periodo di lavoro deve essere superiore a 12 mesi, di cui almeno 7 svolti all’estero.
Come presentare domanda di disoccupazione rimpatriati
La domanda di disoccupazione può essere inoltrata tramite il sito dell’Inps, se si possiede il codice Pin o l’identità digitale Spid, oppure chiamando il Contact Center Inps Inail, al numero 803.164, o, ancora, avvalendosi di un patronato o di altri intermediari.
È necessario allegare alla domanda il documento portatile U1: si tratta di un modello che attesta i periodi contribuiti, la data e il motivo del termine del lavoro e l’inquadramento del lavoratore; inoltre è opportuno allegare tutti i documenti utili a provare lo svolgimento dell’attività all’estero, come il contratto di lavoro e i cedolini paga.
Se lo Stato estero dal quale si rimpatria non è convenzionato con l’Italia, deve essere allegata alla domanda un’apposita dichiarazione, rilasciata dal datore di lavoro o dall’autorità consolare, nella quale si attesta il licenziamento o il mancato rinnovo del contratto.
Disoccupazione rimpatriati: durata, pagamento e ammontare
La disoccupazione decorre dal giorno del rimpatrio, se la dichiarazione di disponibilità al lavoro è stata rilasciata entro i 7 giorni successivi alla data di rientro in Italia; in caso contrario, decorre dal giorno della dichiarazione d’immediata disponibilità al lavoro, che deve avvenire, come già accennato, entro 30 giorni dal rimpatrio.
L’indennità può essere percepita per un massimo di 180 giorni: l’ammontare non è basato sugli stipendi del lavoratore, ma sulle retribuzioni convenzionali dell’anno di riferimento (stabilite ogni anno con apposito decreto ministeriale). Nelle tabelle ministeriali allegate al decreto, per capire qual è la retribuzione convenzionale da applicare al singolo caso, si deve ricercare il settore di attività e l’inquadramento corrispondente alle mansioni svolte. Anche su questo tipo di disoccupazione, come avviene per la generalità dei trattamenti, spettano, se dovuti, gli assegni familiari.
Il pagamento è effettuato dall’Inps secondo la modalità prescelta dall’interessato: i soldi possono dunque essere accreditati direttamente nel conto corrente, oppure riscossi tramite bonifico domiciliato, presso uno sportello delle Poste.
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