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Disoccupazione Co.Co.Co. 2016, come funziona?

17 Dicembre 2015 di Noemi Secci Lascia un commento

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Disoccupazione Dis-Coll per i Co.Co.Co. : a chi spetta, come richiederla, a quanto ammonta.

Non tutti sanno che, dal 2015, esiste un’indennità di disoccupazione anche per i lavoratori parasubordinati, i cosiddetti Co.co.co.: l’indennità si chiama Dis-Coll, ed ha una durata massima di 6 mesi.

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Tale indennità di disoccupazione è stata prorogata a tutto il 2016, poiché il Jobs Act ha abolito soltanto i contratti a progetto (Co.co.pro., che rimarranno in piedi solo dietro espressa previsione del contratto collettivo utilizzato), e le collaborazioni occasionali marginali (Mini Co.co.co., le quali, in realtà, sono state abolite di fatto, poiché sono state tolte le soglie entro cui poteva configurarsi questo particolare tipo di prestazione): restano dunque in piedi le”vecchie” Co.co.co. , collaborazioni coordinate e continuative.

Attenzione, però: perché la collaborazione sia valida, dovrà trattarsi di Co.co.co genuine, ossia prive delle caratteristiche della prestazione prevalentemente personale ed esclusiva; inoltre, il committente non potrà organizzare modalità, orario e luogo di lavoro.
Vediamo ora, insieme, come accedere alla Dis-Coll, come si calcola la disoccupazione, qual è la sua durata e quando si perde l’indennità.

Dis-Coll: beneficiari

Potranno beneficiare dell’indennità di disoccupazione per Co.co.co. i lavoratori che possiedono i seguenti requisiti:
– iscritti esclusivamente alla Gestione Separata Inps come parasubordinati;
– in possesso di 3 mesi di contributi nell’anno precedente al termine della collaborazione;
– in possesso di almeno un mese di contributi nell’anno in cui termina la collaborazione;
– in alternativa, in possesso di un rapporto di collaborazione di almeno un mese nell’anno in corso, che preveda un compenso pari alla metà della contribuzione “minima” mensile.

Dis-Coll: come si calcola

Per stabilire l’ammontare della Dis-Coll, bisogna prima trovare il reddito medio mensile: questo è pari all’imponibile previdenziale dell’anno corrente e di quello precedente, diviso per il numero di mesi , o per le frazioni di mese, in cui risultano versati contributi.
Quantificato l’imponibile Dis-Coll, si potrà calcolare la disoccupazione, che sarà pari al suo 75% , sino a 1.195 Euro; al di sopra di questa soglia, la disoccupazione dovrà essere calcolata aumentando l’imponibile del 25% della differenza con la retribuzione media, sino a 1.300 Euro.

Dis-Coll: durata

Si ha diritto a percepire la disoccupazione Dis-Coll per la metà dei mesi in cui sono stati versati i contributi, a partire dal primo gennaio dell’anno precedente, sino alla fine della collaborazione; non si potrà comunque superare la durata massima di 6 mesi.
Sono esclusi dal conteggio i periodi in cui sia stato già fruito un altro ammortizzatore sociale.

Dis-Coll 2016: decadenza

L’indennità di disoccupazione Dis-Coll si perde, come l’ordinaria disoccupazione Naspi, nelle seguenti ipotesi:
– il lavoratore non si presenta, per 3 volte consecutive, alle convocazioni ed agli appuntamenti stabiliti dal Centro per l’impiego;
– il lavoratore non partecipa, per 3 volte consecutive, a iniziative per rafforzare le competenze nella ricerca attiva d’impiego;
– il lavoratore non partecipa, per 2 volte consecutive a iniziative di formazione e di riqualificazione;
– infine, l’indennità si perderà al primo rifiuto di un’offerta d’impiego congrua.

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Categoria: Risparmi e Fisco/ Senza categoria
Tag: dis-coll/ discoll/ disoccupazione cococo/ disoccupazione dis coll/ disoccupazione discoll/ disoccupazione parasubordinati

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