Le dimissioni durante il periodo tutelato di maternità (e paternità) sono sottoposte a una procedura differente, rispetto a quella ordinaria, per verificare che l’uscita dal lavoro dei genitori non sia in realtà imposta dall’azienda: a tal fine, perché la cessazione del rapporto sia efficace, le dimissioni devono essere convalidate.
Inoltre, i genitori lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico migliore rispetto al trattamento previsto per le ordinarie dimissioni.
Periodo tutelato
In primo luogo, il periodo tutelato, durante il quale eventuali dimissioni devono essere convalidate, inizia, per la lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e termina al compimento del 3° anno di vita del bambino; per il lavoratore, il periodo sottoposto a tutela inizia dalla nascita del bambino, e termina al 3°anno di vita.
Se il bambino è in affidamento, o adottato, sono tutelati i primi 3 anni successivi alla comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando, o alla comunicazione dell’invito a recarsi all’estero per ricevere la proposta di abbinamento.
Preavviso dimissioni
Né la lavoratrice madre, né il lavoratore padre, sono tenuti al preavviso (dovuto, in caso di ordinarie dimissioni, in misura differente, a seconda del contratto collettivo applicato, dell’inquadramento e della categoria del dipendente) nella presentazione delle dimissioni.
Procedura
La procedura di dimissioni per maternità prevede le seguenti fasi:
- presentazione di una lettera di dimissioni al datore di lavoro;
- presentazione della richiesta di convalida al servizio ispettivo del Ministero del Lavoro, producendo copia della lettera presentata al datore;
- convocazione della lavoratrice (o del lavoratore) presso i servizi competenti (ossia presso la DTL, Direzione territoriale del lavoro): in sede di convocazione, il funzionario deve sentire il genitore-dipendente, per accertarsi della genuinità della volontà di dimettersi, e deve informarlo circa la possibilità di rivolgersi alla Consigliera provinciale di parità competente; deve poi fargli compilare un apposito modulo, ed acquisire il consenso al trattamento dei dati;
- rilascio, da parte del servizio competente, entro 45 giorni dalla richiesta, del provvedimento di convalida, che viene inviato al lavoratore ed al datore di lavoro;
- a questo punto, è possibile risolvere il rapporto di lavoro.
Le dimissioni della lavoratrice in gravidanza sono nulle, se non convalidate, anche se la gravidanza non è conosciuta dalla lavoratrice o dal datore di lavoro.
Trattamento economico
In seguito alla convalida delle dimissioni, il diritto allo stipendio si perde, sin dal momento dichiarazione di recesso; al contrario, se le dimissioni non sono convalidate, il genitore lavoratore ha diritto all’intera retribuzione, sino alla data di riammissione in servizio.
Le dimissionarie durante il periodo tutelato, a prescindere dalla loro motivazione, danno diritto:
- al Tfr;
- all’indennità sostitutiva del preavviso nella misura prevista per il licenziamento;
- alle altre indennità previste dalla legge e dai contratti collettivi in caso di licenziamento;
- alla Naspi (la nuova indennità di disoccupazione).
Il datore di lavoro è tenuto a pagare il ticket per il licenziamento, pur trattandosi di dimissioni.
Silvio Mantoani dice
Io dovrei dimettermi per iniziare subito un’altro lavoro a me più congeniale.Devo aspettare comunque i 45 giorni della convalida? Anziché una tutela diventa un problema!
Grazie
Silvio