Detrazione affitto dalle tasse: in quali casi posso scaricare dalle imposte il canone d’affitto
Forse non sai che il canone di affitto, in diversi casi, può essere scaricato dalle tasse: più precisamente, l’inquilino può aver diritto a una detrazione IRPEF, cioè a sottrarre parte del canone di locazione dalle imposte sui redditi.
Detrazione affitto: requisiti
I contribuenti che possono scaricare l’affitto dalle tasse sono:
- inquilini a basso reddito che hanno stipulato un contratto a canone libero o concordato;
- inquilini sino a 30 anni di età;
- lavoratori dipendenti che hanno trasferito la residenza;
- studenti universitari fuori sede.
Vediamo ora a quanto ammontano le detrazioni e quali sono i requisiti da soddisfare per beneficiare della detrazione.
Leggi anche “Carta famiglia INPS: come funziona e come ottenerla“
Inquilini a basso reddito: contratto d’affitto a canone libero
Se hai stipulato, in base alla legge di riforma degli affitti ( L. 431/1998), un contratto a canone libero, le detrazioni ammontano a:
- 300 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,72 euro;
- 150 euro, se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 euro e 30.987,41;
- superata la soglia di 30.987,41 euro non hai diritto ad alcuna detrazione.
Inquilini a basso reddito: contratto d’affitto a canone concordato
Se hai stipulato, in base alla legge di riforma degli affitti, un contratto a canone concordato, le detrazioni ammontano a:
- 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,72 euro;
- 247,90 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 euro e 30.987,41.
Inquilini tra i 20 e i 30 anni
Se hai un’età compresa tra 20 e 30 anni e hai stipulato, in base alla legge di riforma degli affitti, un contratto di locazione relativo all’abitazione principale (diversa da quella dei genitori), ti spetta per primi tre anni una detrazione di 991,60 euro.
Per aver diritto alla detrazione, però, il tuo reddito complessivo non deve superare i 15.493,72 euro.
Lavoratori dipendenti che hanno trasferito la residenza
Se sei un lavoratore dipendente che, per motivi di lavoro, ha trasferito la propria residenza in un’altra regione o in un comune distante almeno 100 chilometri dal precedente, puoi usufruire di una specifica detrazione sull’affitto, per un massimo di 3 anni.
In particolare, la detrazione ammonta a:
- 991,60 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,72 euro;
- 495,80 euro, se il reddito complessivo è fino a 30.987,41 euro.
Inquilini studenti universitari fuori sede
Se sei uno studente universitario fuori sede, hai diritto a una detrazione Irpef lorda del 19%, da calcolare sul canone d’affitto.
Hai diritto alla detrazione non solo per i contratti stipulati in base alla legge di riforma degli affitti, ma anche nel caso in cui tu abbia stipulato:
- un contratto di ospitalità;
- un contratto con un ente per il diritto allo studio, con un’università, un collegio universitario legalmente riconosciuto, un ente senza scopo di lucro o una cooperativa.
La detrazione spetta:
- se l’università si trova in un comune distante almeno 100 km da quello di residenza dello studente e appartiene a una provincia diversa;
- se l’affitto è pagato dallo studente o il contratto è intestato a lui;
- se l’affitto è pagato dai genitori o il contratto è a loro intestato.
La detrazione non spetta:
- per il subaffitto;
- per gli studenti che frequentano master, corsi di specializzazione o istituti tecnici superiori.
Il tetto massimo su cui calcolare la detrazione del 19% è pari 2.633 euro annui: questo vuol dire che è possibile sottrarre dalle tasse un massimo di 500,27 euro.
Il tetto massimo, però, vale per ciascuno studente: vuol dire che, nel caso in cui ci siano due figli universitari a carico di entrambi i genitori, ognuno di questi può beneficiare della detrazione del 19% sull’importo massimo di 2.633 euro.
La detrazione spetta ad entrambi i genitori per metà (salvo diversa percentuale di carico fiscale) e deve essere calcolata su un importo massimo non superiore a 2.633 euro, da ripartire tra i genitori con riferimento al loro effettivo sostenimento.
Detrazione affitto nella dichiarazione dei redditi
La detrazione spettante sul canone d’affitto, qualsiasi sia la categoria a cui si appartiene, deve essere indicata nella dichiarazione dei redditi, nel quadro in cui si espongono oneri e spese (quadro E del modello 730; quadro RP del modello Redditi). Se sei incapiente, cioè se l’imposta dovuta è inferiore alla detrazione spettante, hai diritto a un credito d’imposta pari alla quota di detrazione non fruita.
Lascia un commento