Nuovo congedo paternità obbligatorio e facoltativo: quanto dura, quanto è pagato, come fare domanda.
Il congedo di paternità, meglio noto come congedo papà, è un congedo pari a 8 giornate complessive e spetta a chi è diventato da poco genitore. Di queste giornate: 7 sono obbligatorie e 1 facoltativa.
La situazione, dal 2012, è migliorata: in principio, difatti, le giornate di congedo obbligatorio erano soltanto due, poi nel corso degli anni sono aumentate. Ad oggi, i neo-papà possono fruire di 7 giornate di congedo obbligatorio (che si aggiunge, e non si sostituisce, al congedo di maternità), ed 1 giorno di congedo in sostituzione alla madre.
Ma andiamo per ordine e vediamo come funziona il congedo per il papà lavoratore, com’è retribuito e come si può fare la domanda.
Congedo paternità: le giornate obbligatorie
Allo stato attuale, il cosiddetto congedo papà, introdotto dalla Legge Fornero di Riforma del Mercato del lavoro (la nota legge 92/2012), è pari a sette giorni di assenza retribuita.
Le 7 giornate devono essere godute, anche in modo non continuativo, entro 5 mesi dalla nascita del figlio. Questa misura, che era sperimentale, è stata confermata anche per il 2020 dalla nuova legge di Bilancio.
Le giornate di congedo di paternità obbligatorio non sono alternative all’astensione obbligatoria della lavoratrice madre, come già esposto, ma si aggiungono al congedo di maternità, cioè rappresentano un diritto autonomo rispetto a quello della madre. Il congedo, in pratica, spetta al papà indipendentemente dal diritto della madre al congedo obbligatorio.
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Congedo papà: le giornate facoltative
Oltre ai 7 giorni di astensione obbligatoria, poi, il lavoratore padre ha la possibilità di ottenere un’altra giornata di assenza: il giorno di congedo extra, però, è facoltativo e può essere goduto solo in alternativa all’astensione della lavoratrice madre. La giornata va dunque sottratta dai giorni spettanti alla madre per il congedo di maternità obbligatorio.
Congedo paternità: quanto viene pagato?
L’INPS indennizza le giornate di congedo, sia obbligatorio che facoltativo, offrendo un’indennità pari al 100% del normale stipendio ed accreditando i contributi previdenziali figurativi. In pratica, il papà lavoratore, durante le giornate di assenza, percepisce stipendio e contributi in misura piena, come se si trattasse di normali giornate lavorative.
Congedo papà: quando può essere goduto?
Le 7 giornate di congedo papà obbligatorio possono essere fruite dal padre, anche mentre la madre è in maternità obbligatoria o facoltativa, entro il 5° mese di vita del bambino ed anche in via non continuativa.
La giornata di congedo facoltativo, invece, è alternativa e si sostituisce alle assenze per maternità obbligatoria e da queste deve essere sottratta, anticipando, così, la fine dell’astensione obbligatoria post-parto della madre.
Congedo papà: vale anche se adotto un bambino o lo prendo in affido?
Sia il congedo obbligatorio di paternità, che quello facoltativo, sono riconosciuti anche in caso di adozione ed affidamento, entro i 5 mesi dall’ingresso in famiglia del bambino (in caso di adozione o affidamento nazionale) o dall’ingresso in Italia (in caso di adozione o affidamento internazionale).
Congedo papà: come fare domanda
La domanda per ottenere il congedo di paternità, obbligatorio o facoltativo, deve essere inviata in forma scritta, con un preavviso di almeno 15 giorni:
- al datore di lavoro quando l’indennità è da questi anticipata. In questo caso, il datore di lavoro comunica all’INPS le giornate di congedo utilizzate dal lavoratore attraverso il flusso Uniemens;
-
all’INPS quando l’indennità è pagata direttamente dall’Istituto. In questo caso la domanda di congedo deve essere fatta tramite i seguenti canali:
- online, tramite il servizio dedicato sul sito dell’INPS (con PIN o SPID);
- contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 (da rete mobile);
- enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Nella domanda vanno specificate le giornate di congedo. Se si chiede il congedo in occasione della nascita del figlio si deve fare riferimento, ai fini del preavviso, alla data presunta del parto.
Se il padre lavoratore vuole beneficiare della giornata di congedo facoltativo, deve allegare alla richiesta una comunicazione della lavoratrice madre, con cui dichiara di rinunciare a una giornata del congedo obbligatorio di maternità, corrispondente all’assenza facoltativa fruita dal padre. La stessa comunicazione deve essere inviata anche al datore di lavoro della madre.
Congedo papà e congedo di paternità
Non bisogna confondere il cosiddetto congedo papà con un altro tipo di congedo, cioè il congedo di paternità sostitutivo, al posto della maternità obbligatoria, che può essere richiesto solo in particolari situazioni:
- morte o grave infermità della madre,
- abbandono del bambino da parte della madre,
- affidamento esclusivo del figlio al padre.
Le giornate del congedo papà si aggiungono al congedo di paternità sostitutivo, quando il lavoratore si trova in queste situazioni particolari.
Congedo papà e congedo parentale
Non bisogna confondere il congedo papà nemmeno col congedo parentale, noto anche come maternità facoltativa: mentre il congedo papà facoltativo, come abbiamo visto, consiste in una giornata in più d’assenza per il lavoratore padre, in sostituzione di una giornata della maternità obbligatoria, il congedo parentale è un’astensione dal lavoro, facoltativa, della durata massima di 10 mesi cumulabili tra madre e padre (in alcuni casi 11), per un massimo di 6 mesi a genitore (a meno che il bambino non abbia un solo genitore, o salvo casi particolari, in cui il padre può assentarsi per dieci mesi).
Il congedo parentale è solo parzialmente retribuito, fino ad un massimo di 6 mesi (complessivi tra i due genitori) e non oltre i 6 anni del bambino (3 anni per i lavoratori autonomi); può essere fruito, dal 2015, anche in modalità oraria, e sino ai 12 anni di età del figlio.
Congedo di paternità: la direttiva europea e il Family Act
L’estensione del congedo di paternità a sette giorni è frutto del graduale adeguamento del nostro ordinamento ad una direttiva europea (approvata dal Parlamento Europeo il 4 aprile 2019) che prevede almeno 10 giorni lavorativi di congedo parentale per il padre o il secondo genitore equivalente.
La direttiva deve essere recepita entro 3 anni, quindi entro il 2022, ma il nostro ordinamento ha già iniziato a varare delle riforme in questo senso. Infatti il Consiglio dei ministri ha già approvato il disegno di legge, chiamato Family Act, che contiene la delega al governo per adottare i relativi provvedimenti attuativi, e che prevede una riforma degli strumenti a sostegno delle famiglie.
Il Family Act introduce novità importanti anche in materia di congedi e permessi, e cioè:
- il congedo di paternità obbligatorio salirà a 10 giorni lavorativi nei primi mesi di vita del figlio (in attuazione della direttiva comunitaria) per il padre lavoratore, a prescindere dallo stato civile o dallo stato di famiglia dello stesso;
- sarà introdotto un congedo parentale non inferiore a 2 mesi per ciascun figlio e non cedibile all’altro genitore;
- saranno previste 5 ore di permesso retribuito in più durante l’anno scolastico per i colloqui scolastici. Tale permesso andrà comunicato, con preavviso, al datore di lavoro.
Per avere maggiori dettagli bisognerà attendere i decreti attuativi di ogni singolo provvedimento previsto nel Family Act, decreti che devono essere emanati entro 12/24 mesi dalla legge delega.
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