Tra le diverse tipologie di assenze retribuite delle quali i lavoratori possono fruire, è presente anche il congedo matrimoniale, noto anche col nome di licenza matrimoniale o permesso matrimoniale.
Si tratta di un congedo retribuito, generalmente della durata di 15 giorni (può variare a seconda del contratto collettivo), riconosciuto al dipendente in occasione del matrimonio.
Il congedo è da computare a parte rispetto alle ferie annuali (nel senso che le assenze per il congedo non diminuiscono le ferie spettanti), e deve essere richiesto con un sufficiente anticipo: non è necessario che il giorno delle nozze rientri nei 15 giorni di congedo, poiché le assenze retribuite possono essere anche chieste successivamente, ma non a distanza eccessiva dal matrimonio.
Il congedo è con tutta probabilità inutilizzabile, dunque, per quegli sposi che decidono di rimandare il viaggio di nozze a parecchi mesi dopo il matrimonio, anche se non esiste una normativa che lo vieti, poiché parliamo di interpretazioni giurisprudenziali.
Il congedo matrimoniale può essere goduto anche più di una volta nell’arco della vita lavorativa, come ad esempio nel caso di vedovi o divorziati che si risposino; quando nello stesso periodo del congedo il lavoratore è in malattia, maternità o Cassa Integrazione, viene comunque corrisposto l’importo previsto per le assenze per matrimonio, in quanto più favorevole.
Il periodo, inoltre, è utile per la maturazione dei ratei ferie, Tfr e mensilità aggiuntive.
Assegno matrimoniale
Gli accordi collettivi prevedono, generalmente, che al lavoratore spetti la normale retribuzione, durante il periodo di assenza; le festività eventualmente ricadenti entro tale arco temporale sono pagate a parte, rispetto alle spettanze per il congedo.
In alcuni casi, tuttavia, è prevista l’erogazione di un assegno matrimoniale, pagato direttamente dall’Inps.
In particolare, possono percepire l’assegno matrimoniale dell’Inps:
- gli operai dipendenti da aziende industriali, artigiane o cooperative (il beneficio, in quest’ipotesi, spetta per un massimo di 8 giorni, ed è anticipato dall’azienda, nonché integrato sino a garantire la normale retribuzione per i 15 giorni di durata del congedo);
- i lavoratori disoccupati o sospesi, qualora siano stati occupati per almeno 15 giorni nei 90 giorni precedenti la data del matrimonio;
- i lavoratori disoccupati a seguito di dimissioni presentate per contrarre matrimonio;
- i lavoratori licenziati per cessazione dell’attività;
- i lavoratori assenti dal servizio per un giustificato motivo (malattia, sospensione dal lavoro, richiamo alle armi);
- i lavoratori extracomunitari che si sposano all’Estero, se hanno prestato la propria attività presso un’azienda italiana, risultano residenti in Italia ed hanno acquisito lo status di coniugati nel nostro Paese.
Domanda di congedo matrimoniale
Non esiste una forma prestabilita per inviare la domanda al datore di lavoro (è sufficiente anche un’istanza informale in carta semplice): ciò che è richiesto, da quasi tutti i contratti collettivi, è l’attestazione dell’avvenuta celebrazione del matrimonio.
Per quanto riguarda, invece, la domanda di assegno matrimoniale, nei casi in cui è pagato direttamente dall’Inps, questa deve essere presentata in via telematica, tramite il sito web dell’Inps, alla sezione “Servizi per il cittadino” (sarà necessario munirsi di apposito codice pin); all’istanza deve essere allegata la documentazione che attesti l’avvenuto matrimonio e la copia dell’ultima busta paga, che servirà all’Istituto per il calcolo dell’indennità. In alternativa, è possibile presentare la domanda tramite Contact Center Inps Inail, munendosi, ugualmente, del codice Pin, oppure tramite i servizi telematici offerti dai patronati.
Lascia un commento