Il congedo di paternità obbligatorio e facoltativo: quanto dura, come richiederlo, retribuzione e contribuzione.
Si parla spesso del congedo obbligatorio per maternità, ma è molto meno conosciuto, in quanto si tratta di una previsione recente, e che dà diritto a pochi giorni d’assenza, il congedo di paternità obbligatorio.
Si tratta, in pratica, dell’obbligo, introdotto dalla Legge Fornero di Riforma del Mercato del lavoro (Legge 92/2012), per il lavoratore padre, di fruire di due giorni di congedo, anche non continuativi, entro 5 mesi dalla nascita del bambino.
Queste due giornate non sono alternative all’astensione obbligatoria della madre, ma vanno ad aggiungersi al congedo di quest’ultima: la previsione di due giornate di astensione è operativa solo a partire dal 2016, mentre, in precedenza, era fruibile un giorno solo.
Congedo di paternità facoltativo
Il lavoratore, oltre a queste due giornate, ha la facoltà di chiedere altri due giorni di astensione: in quest’ultimo caso, però, si tratta di un’assenza facoltativa, dunque i giorni oltre i due obbligatori sono defalcati da quelli spettanti alla lavoratrice madre.
In entrambe le ipotesi, quindi sia delle giornate di congedo di paternità obbligatorio, che delle giornate di congedo di paternità facoltativo , l’Inps indennizza le assenze in misura pari al 100% della retribuzione globale, ed accredita, sempre in misura pari al 100%, i contributi figurativi (in pratica, il lavoratore riceve stipendio e contributi in misura piena, come se stesse lavorando).
Modalità di fruizione
Le due giornate di congedo di paternità obbligatorio possono essere fruite anche in contemporanea all’astensione obbligatoria, o facoltativa, della madre, in quanto non si tratta di un congedo alternativo a quello di maternità.
Al contrario, la fruizione delle altre due giornate di congedo di paternità, quello facoltativo, sono condizionate alla scelta della lavoratrice madre di rinunciare ai corrispondenti (massimo due) giorni del proprio congedo di maternità: in buona sostanza, la madre dovrà anticipare il termine dell’astensione obbligatoria post-partum, per un numero di giornate corrispondenti a quelle fruite facoltativamente dal padre.
Adozione e affidamento
Le due giornate di congedo obbligatorio, più le due giornate di congedo facoltativo, sono riconosciute anche in caso di adozione ed affidamento, entro i 5 mesi dall’ingresso del bambino in famiglia.
Richiesta di congedo di paternità
Sia il congedo di paternità obbligatorio, che quello facoltativo, devono essere richiesti al datore di lavoro, o all’amministrazione competente, mediante domanda scritta, con un anticipo di almeno 15 giorni.
Nel caso del congedo facoltativo, alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione della madre di non utilizzo dell’astensione obbligatoria di maternità, per un numero di giorni equivalente a quello fruito dal padre; la suddetta comunicazione dovrà essere effettuata anche al datore di lavoro della madre.
Congedo di paternità “sostitutivo”
Il congedo di paternità obbligatorio non deve essere confuso col congedo di paternità “sostitutivo”, cioè l’astensione dal lavoro riconosciuta al padre, in luogo della maternità obbligatoria, nei casi di morte, grave infermità, abbandono del bambino da parte della madre, o di affidamento esclusivo del figlio al padre.
Nel caso in cui al lavoratore spetti il congedo di paternità “sostitutivo”, gli saranno riconosciute anche le due giornate di congedo di paternità obbligatorio.
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