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Congedo di maternità e maternità anticipata

22 Aprile 2015 di Noemi Secci Lascia un commento

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Ho un contratto a tempo indeterminato ed aspetto un bambino. Quali sono i miei diritti di mamma lavoratrice?

Innanzitutto, in quanto madre lavoratrice, si ha diritto a fruire del congedo di maternità; difatti, per tutelare la donna ed il bambino, è vietato adibire al lavoro la dipendente (comprese lavoratrici a domicilio e la colf) in gestazione durante:

  • i due mesi che precedono la data presunta del parto;
    i tre mesi posteriori al parto.

Il congedo di maternità può essere concesso in anticipo dall’Ispettorato del lavoro, sia se lo richiede la lavoratrice, sia in seguito ad accertamenti ispettivi:

  • se la madre è occupata in impieghi potenzialmente gravosi e pregiudizievoli per la gestazione, oppure se le condizioni di lavoro o ambientali possono risultare nocive per lei o per il bambino, ove non sia possibile adibire la dipendente ad altre mansioni;
  • se sono presenti gravi complicanze della gravidanza, o malattie preesistenti che possono essere aggravate dallo stato interessante;

La richiesta di congedo di maternità anticipato deve essere effettuata alla DTL (Direzione Territoriale del Lavoro) più vicina alla propria residenza, allegandone i motivi ed il certificato di gravidanza.


Nei casi in cui non esistono problematiche particolari, posto che comunque la durata del periodo sarà sempre di 5 mesi, è possibile lavorare sino all’ottavo mese di gestazione, qualora in possesso di un certificato medico che attesti l’assenza di pregiudizi per la salute.

Quando la nascita avviene prima della data presunta, per assicurare a tutte le madri il medesimo trattamento, i giorni di congedo non fruiti prima del parto saranno goduti, in aggiunta, nel periodo post-partum.

Ricordiamo, poi, che l’astensione spetta anche alle madri adottive o affidatarie, qualora il bambino non abbia superato i sei anni d’età, durante i tre mesi successivi al suo inserimento nella famiglia.

Se il minore è straniero, i genitori adottivi hanno diritto ad un periodo di congedo (non retribuito) pari alla permanenza nello Stato Estero.

Il padre può godere dei tre mesi di congedo posteriori al parto nei seguenti casi:

  • morte o grave infermità della madre;
  • abbandono del neonato;
  • affidamento esclusivo al padre.

Durante il congedo, si ha diritto a percepire un’indennità giornaliera pari all’80% della retribuzione, coperta da contributi figurativi (utili sia al diritto, che alla misura della pensione).

I periodi di astensione sono comunque computati nell’anzianità di servizio, sia per quanto concerne la progressione di carriera, che ai fini della maturazione dei ratei di mensilità aggiuntive e ferie.

Durante il primo anno di vita del neonato, la lavoratrice (escluse le colf e le impiegate a domicilio), ha diritto a due ore al giorno di permessi per allattamento (retribuiti e parzialmente coperti da contribuzione figurativa), nel caso in cui l’orario giornaliero risulti superiore a sei ore; qualora sia inferiore, si ha diritto solamente ad un’ ora di riposo.
La durata dei permessi è dimezzata, quando la lavoratrice fruisce di un asilo nido o di un’analoga struttura aziendale.

Se il parto è gemellare, i riposi vengono raddoppiati, e le ore aggiuntive, rispetto a quelle previste per legge, possono essere utilizzate anche dal padre.

Entrambi i genitori, poi, hanno diritto alla fruizione del congedo parentale, anche in contemporanea, sino al compimento di otto anni di vita del bambino (sino al compimento del dodicesimo anno, con l’entrata in vigore del Decreto sulla conciliazione dei tempi lavoro-famiglia, attuativo del Jobs Act).

Si tratta di un’astensione facoltativa, riconosciuta, per ogni figlio , indipendentemente dalla situazione dell’altro genitore (ad esempio, spetta anche se questi è disoccupato o lavoratore autonomo): il congedo può arrivare complessivamente a dieci mesi, cumulando i periodi fruiti sia dalla madre che dal padre (se quest’ultimo gode almeno di tre mesi, il totale è innalzato a 11 mesi), con un limite di sei mesi per la madre e di sette per il padre (se il genitore è uno solo, ha diritto a 10 mesi).

L’astensione , grazie al decreto attuativo del Jobs Act, è ora retribuita, al 30%, sino al compimento del sesto anno d’età del minore (precedentemente, lo era sino ai tre anni).

Altre novità in materia introdotte dal decreto sono la possibilità di fruire del congedo parentale ad ore, di richiedere il part-time in alternativa all’astensione; infine, rammentiamo la possibilità di fruire dei voucher dell’Inps, per le lavoratrici che rinunciano al godimento di tale periodo, finalizzati al pagamento di una baby sitter o di un asilo-nido.

In ultimo, oltre ai congedi di maternità, paternità e parentali, ricordiamo che entrambi i genitori hanno diritto, alternativamente fra loro, di fruire dei permessi per malattia del bambino (dietro presentazione del certificato medico ), sino ai tre anni d’età: dal terzo all’ottavo anno, ciascun genitore, alternativamente, ha diritto a tale astensione, nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno. I permessi non sono retribuiti, ma sono totalmente coperti da contribuzione figurativa sino al terzo anno del figlio, e parzialmente coperti sino all’ottavo.

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Categoria: Figli e Risparmio
Tag: contratti solidarietà maternità/ Leggi e Normative/ maternità e agevolazioni/ quanto costa un figlio

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