La sharing economy è sempre più una realtà, persino nei servizi sociali: si stanno diffondendo a macchia d’olio, difatti, nuovi servizi alla persona offerti in condivisione, anche a livello condominiale.
Ne è un esempio la figura della badante condominiale: si tratta di una badante “condivisa” tra più anziani che abitano nello stesso palazzo, che fornisce un aiuto concreto nelle faccende quotidiane e nelle commissioni, ma in maniera frazionata fra i diversi condomini che ne hanno necessità.
Questa figura innovativa risponde alle esigenze di una sempre più ampia fascia di anziani, ancora autonomi ma bisognosi di “una mano” nelle varie incombenze.
L’idea della badante in condivisione, d’altra parte, è ottima sia per chi fruisce del suo lavoro, che risparmierà notevolmente, sia per la lavoratrice stessa, che tra più persone potrà ottenere uno stipendio intero ed una maggiore stabilità, garantita dall’assunzione da parte del condominio.
Badante condominiale: chi la assume
La badante non è assunta da nessun condomino in particolare, in caso contrario si verificherebbe un vero e proprio rapporto di lavoro domestico: l’assunzione può avvenire a nome del condominio, oppure dell’amministratore o dello studio o società di amministrazione condominiale.
Nel caso in cui ad assumere la badante sia il condominio, dovrà essere applicato il Contratto Collettivo di lavoro dei proprietari di fabbricati, negli altri casi il contratto collettivo degli studi di amministrazione condominiale: le disposizioni contrattuali, ad ogni modo, coincidono, sia per l’inquadramento, che per la paga e l’orario di lavoro.
Badante condominiale: come si assume
L’assunzione della badante non deve essere comunicata all’Inps, in quanto non si tratta di rapporto di lavoro domestico, ma va comunicata ai Servizi per il lavoro della propria Regione tramite modello Unilav assunzione. Saranno poi i Servizi per l’impiego a comunicare l’assunzione all’Inps, all’Inail, alla Direzione Territoriale del Lavoro ed all’agenzia delle Entrate.
Badante condominiale: orario di lavoro
L’orario di lavoro non può superare le 40 ore settimanali, poiché non devono essere applicati né i particolari orari dei portieri con alloggio, né quelli delle collaboratrici domestiche conviventi; la badante può essere assunta anche con un contratto part time, a seconda delle ore di attività delle quali gli anziani hanno concretamente bisogno.
Badante condominiale: luogo di lavoro
La badante del condominio può prestare la propria attività nei seguenti luoghi:
- appositi spazi condominiali, dietro autorizzazione del condominio stesso;
- all’interno della propria abitazione, se si trova all’interno del condominio, o è comunque inserita nell’ambito condominiale;
- all’interno degli appartamenti di uno o più condomini.
Badante condominiale: chi la paga
Il costo della badante è a carico di tutto il condominio soltanto qualora tutti ne usufruiscano: in caso contrario, la retribuzione sarà a carico dei soli condomini che beneficiano del suo aiuto.
Degli adempimenti amministrativi, come la busta paga ed il pagamento di tasse e contributi, si occuperà l’amministratore o lo studio.
Non solo badante
La previsione di un servizio condiviso a livello condominiale, nei contratti collettivi, non si limita alla badante: possono difatti prestare il proprio operato a favore di più condomini anche le babysitter, gli Operatori Socio sanitari, le colf ed i manutentori.
Ovviamente, anche in questi casi, pagherà le spese chi si avvarrà dell’attività del lavoratore.
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