Spesso si sente parlare del diritto al Bonus per le donne disoccupate, ma non molti sanno che cosa, esattamente, prevede la legge, a quanto ammonta il beneficio e qual è la sua durata.
Innanzitutto, questo Bonus non è nuovo, ma è stato introdotto dalla nota Legge Fornero (conosciuta anche come Riforma del mercato del lavoro) del 2012 (Legge 92/2012) ; è stato sospeso più volte dall’Inps, ma, allo stato attuale, è di nuovo attivo.
Questa è la ragione per la quale in tanti , compresi i professionisti del settore previdenziale, ritengono che non sia più operativo.
Il Bonus non è un sussidio sociale straordinario, ma è un’agevolazione contributiva per chi assume donne disoccupate: vi sono delle differenze, però, nell’applicazione dell’incentivo, a seconda dell’età delle lavoratrici e della regione di residenza.
Le nuove assunte, difatti, devono non solo risultare in possesso dello stato di disoccupazione, ma anche essere prive di un’occupazione retribuita regolarmente da un minimo di:
- 6 mesi , se le stesse sono residenti in una Regione svantaggiata (secondo il Regolamento CE 800/2008), o se lavorano in settori con un’alta differenza tra disoccupazione femminile e maschile, o, ancora, se hanno più di 50 anni;
- 24 mesi, se non rientrano nelle precedenti ipotesi.
Sarà l’Inps, dietro dichiarazione del nuovo datore di lavoro, ad accertarsi che la dipendente sia effettivamente in possesso di stato di disoccupazione e requisiti per richiedere il beneficio.
L’incentivo non consiste in un’erogazione in denaro diretta, ma nello sgravio, per l’azienda che assume, del 50% dei contributi a suo carico; il beneficio dura sino ad un massimo di 12 mesi, se l’assunzione avviene a termine, o di 18 mesi, se il contratto a tempo determinato è trasformato in uno a tempo indeterminato, o se la lavoratrice viene direttamente inserita a tempo indeterminato.
In quest’ultimo caso, però, l’agevolazione è stata, di fatto, vanificata dal nuovo incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla Legge di Stabilità 2015: difatti, tale beneficio, operativo da gennaio 2015, prevede lo sgravio totale dei contributi a carico delle imprese, per chi assume a tempo indeterminato disoccupati da almeno 6 mesi, sia uomini che donne.
Per richiedere il Bonus per donne disoccupate, la dipendente non dovrà effettuare alcuna pratica o adempimento. L’incentivo dovrà essere richiesto dal datore, via web, tramite il portale dell’Inps, all’interno del Cassetto Previdenziale dell’azienda, inviando, alla pagina “Comunicazioni online”, una nuova comunicazione “Legge 92/2012”.
La domanda non potrà essere inviata finché l’inserimento non risulterà nel sito dell’Inps, dunque sarà necessario attendere almeno una giornata dal momento in cui è stata inviata l’apposita comunicazione di assunzione Unilav . L’Istituto , in caso positivo, assegnerà un codice all’impresa, che servirà per giustificare la riduzione dei contributi, in sede di denuncia mensile all’Ente (è l’azienda ad operare lo sgravio, direttamente in sede di versamento mensile della contribuzione tramite modello F24).
Tirando le somme, si tratta di una buona spinta all’assunzione, per tante lavoratrici che rischiano di essere tagliate fuori dal mercato del lavoro: inoltre, l’incentivo può essere sommato ad altre agevolazioni, ad esempio al 50% di eventuali sussidi di da percepire, facendo così risultare l’inserimento ancora più appetibile .
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