Operativo il servizio Inps col quale effettuare le richieste di Assegno di Natalità
Già da parecchio tempo, in particolare da quando è stata emanata la Legge di Stabilità, si parla di Assegno di Natalità, meglio conosciuto come Bonus Bebè: si tratta di un’agevolazione dell’importo annuo di 960€, della quale possono fruire le famiglie per ogni figlio nato o adottato dal primo gennaio 2015 sino al 31 dicembre 2017.
L’importo deve essere erogato, però, mensilmente, a partire dalla nascita o dall’adozione del bambino, in rate, dunque, da €80: ecco perché in molti hanno ribattezzato l’incentivo come “doppio bonus da 80 Euro”.
Tuttavia, anche se dall’entrata in vigore della Legge di Stabilità si riteneva che l’agevolazione sarebbe stata operativa in brevissimo tempo, si è dovuta attendere, in primo luogo, l’emanazione di un apposito decreto attuativo (il D.P.C.M. 27 febbraio 2015), ed in seguito la pubblicazione di una Circolare Inps sull’argomento.
Nel dettaglio, il D.P.C.M. , la cui pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è avvenuta soltanto 10 aprile 2015, stabilisce i requisiti specifici e regolamenta le modalità operative per ottenere l’ assegno, sia in caso di nuovo nato , che di adozione, nel biennio 2015-2017.
Innanzitutto, l’indice ISEE dei nuclei familiari beneficiari non deve essere superiore a 25.000€ l’anno: tale parametro deve essere presente non solo al momento dell’inoltro della richiesta, bensì per tutto il periodo di godimento dell’incentivo.
Il Decreto conferma, poi, l’importo dell’assegno, pari, appunto ad € 960 l’anno per ogni figlio, e sottolinea che, per le famiglie aventi un indice ISEE sino a € 7.000 annui, l’importo dell’agevolazione è raddoppiato: essa ammonterà, pertanto, a 1.920 Euro ogni anno, in rate da 160 Euro mensili.
Viene specificato, peraltro, che il beneficio deve essere erogato dall’INPS, dietro apposita richiesta di uno dei genitori. L’incentivo dovrà cessare di essere corrisposto al compimento di tre anni d’età del figlio, oppure al termine del terzo anno trascorso dall’ingresso del minore nel nucleo familiare, in seguito all’adozione.
E’ importante ricordare che esiste un termine ben preciso per poter presentare la domanda: difatti, dal momento della nascita, o dell’inserimento nella famiglia adottiva, si hanno 90 giorni di tempo per l’effettuazione della richiesta. Per gli eventi precedenti all’entrata in vigore del decreto, il termine scadrà il 9 luglio 2015. Per le domande presentate dopo le suddette scadenze, gli assegni decorreranno solo dal momento d’inoltro della richiesta, dunque non si avrà diritto agli arretrati.
Bisogna però osservare che, pur essendo entrato in vigore il decreto, poter presentare la domanda, sino a pochi giorni fa, risultava impossibile, poiché l’Inps non aveva reso operativo l’apposito servizio online per l’invio dei moduli.
Fortunatamente, con l’uscita della Circolare Inps n.93, dell’8 maggio 2015, è stato inaugurato il nuovo servizio online, e sono state illustrate le istruzioni operative. Il “Servizio per l’invio delle domande per l’Assegno di Natalità” , peraltro, consentirà non solo l’inoltro della documentazione, ma darà anche la facoltà di visualizzare online l’esito delle richieste.
In primis, sarà necessario accedere al modulo recandosi presso la sezione “Servizi al cittadino” del portale web dell’Inps: una volta reperito il link d’interesse, bisognerà poi compilare un apposito form online, nel quale si può inserire il proprio indirizzo PEC: possedere una casella di posta elettronica certificata, in questo caso, sarà un buon vantaggio, poiché si potrà ricevere , tramite questo strumento, direttamente il provvedimento di accoglimento o rigetto della domanda. E’ comunque presente la possibilità di ricevere un sms, al termine dell’istruttoria, che avverte della definizione della richiesta. Si potrà, in un secondo momento, controllare la lavorazione e l’esito delle domande, accedendo sempre allo stesso servizio, alla voce “Consultazione Domande”.
Infine, parallelamente a quanto avviene per gli altri provvedimenti dell’Istituto, in caso di rigetto sarà possibile effettuare ricorso amministrativo, personalmente (sezione “Ricorsi Online” del sito) o tramite intermediario abilitato (Consulenti del Lavoro, Patronati).
Lascia un commento