Gli Assegni al Nucleo Familiare (cosiddetti ANF, attualmente regolamentati dal DL 69 / 1998, convertito in Legge 153/1988), costituiscono un istituto a sostegno del reddito: si tratta di un beneficio riservato ai lavoratori dipendenti aventi un reddito del nucleo familiare inferiore a determinati limiti.
Le soglie sono stabilite , anno per anno, in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
In particolare, possono fruire dell’assegno:
- tutti i dipendenti pubblici e privati, compresi apprendisti, colf, lavoratori a domicilio, soci-lavoratori di cooperative, Lsu;
- i lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche elettive o sindacali;
- i fruitori di sussidi a sostegno del reddito, come Aspi (disoccupazione), cassa integrazione, maternità, malattia;
- i titolari di pensioni INPS presso l’Assicurazione Generale Obbligatoria, o fondi sostitutivi;
- i lavoratori parasubordinati (a progetto), se non pensionati o iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.
Oltre al richiedente, nel nucleo possono essere inclusi seguenti soggetti:
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli (compresi i soggetti in affido ed i nipoti a carico di ascendente diretto) minorenni, o maggiorenni inabili a proficuo lavoro per minorazione fisica o psichica;
- i fratelli, le sorelle e i nipoti minori di età o maggiorenni inabili, purché orfani di entrambi i genitori, e senza diritto alla reversibilità (pensione ai superstiti).
Il diritto alla prestazione è riconosciuto solo se il reddito complessivo della famiglia non supera i limiti stabiliti ogni anno ( validi dal 1° luglio al 30 giugno dell’annualità successiva).
Il 70% del reddito totale deve derivare da lavoro dipendente e assimilato, anche se conseguito all’estero. Concorrono alla percentuale anche gli assegni periodici corrisposti al coniuge, e le prestazioni a sostegno del reddito derivanti da lavoro dipendente, come le integrazioni salariali, l’indennità di disoccupazione e mobilità, la malattia e la maternità.
Al fine di stabilire a quanto ammonti l’assegno, è necessario verificare quanto esposto nelle tabelle Inps, che si basano sul reddito complessivo e sulla composizione del nucleo: per quanto concerne il 2015, le tabelle sono state pubblicate in allegato alla circolare Inps n. 76 / 2014.
La corresponsione della prestazione è ridotta progressivamente, se il richiedente lavora part-time; per ottenere l’intero importo, è necessario effettuare almeno 104 ore di lavoro mensili, se operaio, o 130, se impiegato. Qualora il parametro non sia raggiunto, dovranno essere lavorate almeno 24 ore settimanali, anche cumulando più rapporti; se il numero delle ore lavorate è inferiore, spetta un numero di assegni giornalieri corrispondente alle giornate di lavoro effettivamente prestate, indipendentemente dal numero di ore lavorate . In ogni caso, non possono essere accreditati più di 6 assegni giornalieri per ciascuna settimana e 26 per ogni mese.
Per quanto concerne la domanda, non è necessario richiedere la prestazione all’Inps, in costanza di rapporto di lavoro: infatti, è sufficiente consegnare al proprio datore il modulo ANF/DIP, codice SR16; le somme erogate saranno conguagliate dall’Istituto in sede di pagamento dei contributi.
Esistono, però, alcuni casi in cui il dipendente deve ottenere l’autorizzazione dall’INPS, ovvero per includere nel nucleo i seguenti soggetti:
- figli di genitori legalmente separati o divorziati, o del coniuge già divorziato, figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, figli ed equiparati per i quali non sia stata sottoscritta la prevista dichiarazione del coniuge del richiedente;
- fratelli, sorelle e nipoti;
- familiari inabili per i quali non sia stata documentata l’incapacità a svolgere i compiti e le funzioni prprie dell’età;
- familiari residenti all’estero.
In questi casi, dovrà essere effettuata domanda all’Istituto con modello ANF42.
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