Per via della crisi, che ha cancellato molti posti di lavoro, e degli impegni familiari, spesso inconciliabili con un impiego full time, molte madri hanno deciso di intraprendere un’attività online in proprio. In questo modo, lavorando da casa propria, si riesce ad avere un’organizzazione flessibile, con un guadagno che, in molti casi, oltrepassa un normale stipendio, dato lo sviluppo esponenziale dei servizi web.
Tuttavia, per chi possiede un sito e-commerce, sono molte le problematiche che riguardano gli adempimenti e la gestione amministrativa e contabile; dopo un primo periodo di “giungla virtuale”, infatti, durante il quale la regolamentazione era pressoché inesistente, da anni ormai quasi tutti i dubbi in materia sono stati chiariti dall’Agenzia delle Entrate.
Oggi, grazie ai recenti progressi in materia di tracciabilità, poiché risulta impossibile il pagamento in contanti, possiamo affermare che le attività online siano il settore meno attraente per il “nero”: dunque, risulta fondamentale gestire correttamente ogni incasso.
Innanzitutto, riguardo all’obbligo dell’emissione di fatture/ricevute fiscali/scontrini, dobbiamo distinguere tra e-commerce diretto ed indiretto:
- il primo concerne i soggetti che effettuano vendite direttamente online, ovvero materiale scaricabile come software, musica, video ed altri servizi: per loro, nulla cambia rispetto alle altre attività commerciali, poiché vige l’obbligo di fattura, su richiesta del cliente, oppure di ricevuta o scontrino fiscale;
- il secondo riguarda invece i soggetti che effettuano vendite online di beni materiali, i quali sono poi recapitati al domicilio del cliente.
Per quest’ultima categoria, ovvero l’attività di commercio elettronico indiretto, è stata emanata la risoluzione n. 274/E del 2009 dell’Agenzia delle Entrate, che riassume i principali adempimenti fiscali .
Le operazioni di e-commerce indiretto, in parallelo a quanto previsto dall’articolo 22 del d.P.R. n. 633 del 1972 (Decreto Iva), sono assimilabili alle vendite per corrispondenza e, pertanto, non sono soggette all’obbligo di emettere fattura (a meno che questa non sia richiesta espressamente dal cliente), né all’obbligo di emissione di scontrini o ricevute fiscali.
Questo, però, non significa che tali redditi possano sfuggire alla tassazione. Infatti, tutti i corrispettivi devono essere annotati in un apposito registro (c.d. registro corrispettivi – previsto dall’ articolo 24 del Decreto Iva).
Il registro può essere cartaceo (si può comprare nei negozi di articoli per ufficio), oppure elettronico (si può utilizzare un semplice file Excel, purchè abbia i requisiti previsti dalla legge).
Per quanto concerne la fattura, dato che la maggior parte dei siti web accetta pagamenti tramite il servizio Paypal, in molti si domandano se possa essere utilizzata direttamente la fattura commerciale Paypal.
La risposta è positiva, ma solo se si inseriscono nel documento i seguenti dati:
- data di emissione;
- numero progressivo univoco;
- denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza /domicilio del venditore ;
- numero di partita IVA del venditore;
- denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza/ domicilio dell’acquirente;
- numero di partita IVA dell’acquirente, o codice fiscale, se ne è privo;
- natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi;
- corrispettivi ed altri dati necessari per determinare l’imponibile;
- aliquota , ammontare dell’imposta(Iva) e dell’imponibile.
E’ importante ricordare che questo documento non può sostituire né lo scontrino, né la ricevuta fiscale, in quanto quest’ultima deve avere una numerazione prestampata, mentre gli scontrini sono emessi da appositi apparecchi, i misuratori fiscali (comunemente chiamati cassa).
Le operazioni che abbiamo visto sono abbastanza semplici, tuttavia non sono certamente gli unici adempimenti necessari per gestire un’attività online; specie per chi non ha molta confidenza con contabilità ed amministrazione, è allora consigliabile farsi aiutare da un bravo consulente o commercialista, che saprà chiarire ogni dubbio.
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