Agevolazioni prima casa: imposta di registro, catastale, ipotecaria, detrazione mutuo, esenzione Imu.
La normativa italiana prevede delle agevolazioni dette “prima casa” che consistono in diversi benefici, sia relativamente all’imposta sull’acquisto, che alla detrazione degli interessi relativi al mutuo, che all’esenzione dall’Imu. Vediamole insieme.
Imposte ridotte per l’acquisto della prima casa
Per l’acquisto dell’abitazione principale con le agevolazioni prima casa, le imposte da pagare saranno ridotte in questo modo, se il venditore è un privato:
- imposta di registro pari al 2%;
- imposta ipotecaria in misura fissa di 50 Euro;
- imposta catastale fissa di 50 Euro;
- esenzione dall’imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie.
Quando la casa, invece, è acquistata da un’impresa, le agevolazioni sono:
- Iva al 4%;
- imposta ipotecaria in misura fissa di 200 Euro;
- imposta catastale fissa di 200 Euro;
- imposta di registro fissa di 200 Euro;
- imposta di bollo pari a 230 Euro;
- tassa ipotecaria di 90 Euro (di cui 55 per la voltura catastale).
Detrazione interessi mutuo
Un altro beneficio legato all’abitazione principale è la detraibilità degli interessi del mutuo (anche qualora comprenda, oltre al costo dell’abitazione, spese accessorie quali rogito notarile ed intermediazione); la detrazione dall’Irpef è pari al 19% degli interessi pagati annualmente.
Esenzione Imu prima casa
Recentemente è stata prevista l’esenzione dell’Imu per l’abitazione principale; fanno eccezione le categorie lusso, per le quali, se si tratta di abitazione principale, son comunque previste delle detrazioni, che variano da Comune a Comune.
Requisiti agevolazione prima casa
Per beneficiare delle agevolazioni prima casa è necessario possedere i seguenti requisiti:
- abitazione non di categoria catastale A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) o A9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici);
- ubicazione dell’immobile nel territorio comunale in cui l’acquirente abbia o stabilisca, entro 18 mesi, la residenza (in tal caso dovrà esser resa un’apposita dichiarazione nell’atto di acquisto);
- in alternativa, ubicazione dell’immobile nel Comune in cui l’acquirente svolge la propria attività, anche se non remunerata, come le attività di studio, di volontariato e sportive;
- se l’acquirente è stato trasferito all’estero per motivi di lavoro, l’ubicazione dovrà essere nel Comune in cui ha sede o esercita l’attività il datore di lavoro;
- se l’acquirente è un cittadino italiano emigrato all’estero, sarà sufficiente l’ubicazione in Italia;
- non possedere diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, su altra casa nel territorio del Comune in cui si trova l’immobile agevolato;
- non possedere diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, su altro immobile già oggetto di benefici prima casa.
Le agevolazioni valgono anche per le pertinenze, purché classificabili come C2, C6 e C7.
Per fruire dei benefici, sarà necessario redigere un’apposita dichiarazione da allegare all’atto notarile di acquisto della casa.
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