Obblighi fiscali e adempimenti amministrativi per l’affitto della propria abitazione per le vacanze: che cosa si deve fare e quanto si paga?
Chi possiede una casa in una zona turistica o nelle sue vicinanze avrà, più di una volta, pensato di affittarla nei periodi di vacanza: preoccupano, però, gli adempimenti amministrativi e le tasse da pagare.
In realtà, l’affitto di un’abitazione per le vacanze non richiede molte formalità e può, in certi casi, fruire di una tassazione agevolata.
Vediamo, in questa breve guida, che cosa si deve fare per affittare la propria casa ad uso turistico.
Quali case possono essere affittate?
L’affitto, o meglio la locazione ad uso turistico, può riguardare sia un’abitazione intera, villa o appartamento, che una porzione dell’abitazione (si è liberi di affittare solo alcune stanze). Inoltre, può essere affittata anche la propria abitazione principale, interamente o in parte, non solo la “seconda casa”.
Devo per forza registrare il contratto?
Per affittare un appartamento per le vacanze non è obbligatorio registrare il contratto di affitto, se la durata non supera i 30 giorni. In caso contrario, si dovrà procedere alla registrazione tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate (anche tramite un intermediario, come un consulente o un commercialista).
I 30 giorni, al di sopra dei quali è obbligatoria la registrazione, devono essere contati per ogni singolo contratto, non per tutti gli affitti effettuati nell’anno.
Il contratto, inoltre, non ha vincoli di durata e può essere stipulato per pochi giorni, per una o più settimane, o per più mesi.
Come sono tassati i canoni di affitto?
I canoni derivanti dall’affitto ad uso turistico sono tassati come redditi fondiari anche se il contratto non è soggetto a obbligo di registrazione: devono dunque essere dichiarati nel quadro RB del modello Unico o B del 730. Ad essere tassato, entrando a far parte del reddito imponibile, è l’importo più alto tra il canone di locazione, decurtato del 5% (del35% se l’immobile è di interesse storico) e la rendita catastale.
Ad esempio, se dall’appartamento hai percepito 5.000 euro come compensi per gli affitti e la tua rendita catastale è pari a 1.000 euro, saranno tassati 4.750 euro ( 5.000 meno il 5%, perché il canone di affitto è più alto della rendita catastale).
È comunque possibile scegliere il regime della cedolare secca e pagare un’imposta sostitutiva del 21%: in questo modo, rendita catastale e canone di affitto non entrano a far parte del reddito imponibile e non si devono pagare bolli e imposta di registro. Il reddito assoggettato a cedolare secca entra, però, nel calcolo dell’Isee.
Bed and breakfast
Per chi, invece, decide di offrire servizi aggiuntivi oltre all’affitto, come i b&b, le regole sono più complicate.
Il reddito derivante dall’attività dei bed and breakfast non è reddito d’impresa, se l’attività è esercitata saltuariamente (non per tutto l’anno) e se si rispettano determinati limiti dettati dalla normativa regionale (numero di posti letto, dimensione dell’abitazione..).
Il reddito deve essere dichiarato tra i redditi diversi (nel quadro RL, sezione IIA di Unico, o nel quadro D5 del 730) e corrisponde all’ammontare percepito per l’attività di b&b meno le spese, sottratto il 50% della rendita catastale.
Bisogna poi considerare che ogni regione prevede delle apposite procedure per l’avvio e lo svolgimento dell’attività: è necessario, dunque, informarsi presso lo sportello Suap del proprio Comune per conoscere tutti gli adempimenti necessari per avviare questa tipologia di attività.
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