Grazie al Jobs Act sono nati nuovi sussidi e strumenti per i disoccupati, che aiutano chi vuole reinserirsi nel mondo del lavoro e bloccano chi non cerca attivamente un impiego.
Tra i tanti settori rivoluzionati dal Jobs Act, merita un particolare rilievo l’ambito dei servizi per il lavoro: sono profondamente cambiati, infatti, sia l’indennità di disoccupazione, che il percorso per potersi reinserire nel mondo del lavoro, assieme alle strutture di collocamento e riqualificazione.
Sono stati rafforzati, oltre agli strumenti a sostegno del reddito, anche i controlli sulla partecipazione attiva ai programmi di formazione e di ricerca d’impiego.
La nuova Naspi
Da maggio 2015 è operativa la nuova disoccupazione Naspi (che sostituisce Aspi e Mini Aspi, che a loro volta sostituivano le vecchie DS e DS a requisiti ridotti): per ottenerla, è sufficiente possedere 13 settimane di contributi negli ultimi 4 anni, e 30 giornate lavorate nei 12 mesi precedenti alla perdita dell’impiego.
L’importo è pari al 75% dell’imponibile medio degli ultimi 4 anni (con decurtazioni per gli importi eccedenti 1.195 Euro), e spetta per la metà delle settimane lavorate: non contano i periodi per i quali è già stata fruita un’altra indennità di disoccupazione.
La Dis- Coll e l’Asdi
Il Jobs Act ha previsto anche due nuovi sussidi di disoccupazione: la Dis- Coll, per i lavoratori parasubordinati (Co.co.co e Co.co.pro, che versano i contributi alla Gestione Separata dell’Inps), e l’Asdi, per categorie di lavoratori svantaggiati che, una volta terminata la fruizione della disoccupazione, non abbiano ancora trovato un impiego.
L’Asdi durerà al massimo 6 mesi e sarà pari al 75% della Naspi.
La social card per disoccupati
Sarà a breve attiva anche la social card straordinaria, per chi ha perso l’impiego nei 36 mesi precedenti: la carta acquisti sarà ricaricata dall’Inps, proprio come già avviene per la social card ordinaria, ma gli importi mensili saranno più alti, sino a circa 400 Euro mensili, a seconda delle fasce di reddito.
Potrà essere richiesta se nel nucleo familiare del disoccupato vi sono minori di 18 anni.
Lo stato di disoccupazione
Il decreto attuativo del Jobs Act in materia di collocamento non prevede più il solo stato di disoccupazione, ma anche lo status di disoccupato parziale (spetta a chi percepisce meno di 8.145 Euro all’anno, oppure a chi è impiegato con orario part-time inferiore al 70%, o a chi subisce riduzioni orarie superiori al 50%) e di lavoratore a rischio disoccupazione ( attribuito a chi si trova, ad esempio, durante il periodo di preavviso).
Il Portale nazionale delle politiche per il lavoro
Col varo dell’Anpal, la nuova Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, è stato creato anche un nuovo portale web, il Portale nazionale delle politiche per il lavoro, al quale i disoccupati dovranno obbligatoriamente registrarsi: potranno così creare il proprio profilo (fascicolo elettronico del lavoratore).
Il patto di servizio
Entro 60 giorni dalla registrazione, il lavoratore sarà convocato dal Centro per l’Impiego più vicino, per sottoscrivere il patto di servizio: in tale documento sarà indicato il programma che il soggetto dovrà seguire, per reintrodursi nel mercato del lavoro.
Il progetto, studiato dal Centro per l’Impiego, potrà prevedere la partecipazione a incontri d’orientamento, corsi di formazione e tirocini; inoltre, saranno previsti dei controlli, per verificare l’impegno del lavoratore nella ricerca attiva di un impiego: nel documento sarà indicato un responsabile, al quale il disoccupato dovrà dimostrare , periodicamente, di aver effettuato attività di ricerca di una nuova occupazione.
Le sanzioni per chi non si presenta
Per chi diserta gli incontri e le convocazioni al Centro per l’impiego, le sanzioni non sono leggere: si parte dalla decurtazione di un quarto dell’indennità Naspi, Asdi o Dis-Coll per la prima assenza, alla sospensione di un mese, al secondo incontro rifiutato, sino ad arrivare alla decadenza dallo stato di disoccupazione e dalla prestazione, alla terza assenza.
Per chi non si presenta alle iniziative di orientamento, è parimenti prevista la decurtazione di un quarto, alla prima assenza, per Naspi e Dis-Coll; l’Asdi, invece, sarà sospeso per un mese, e si perderà, assieme allo stato di disoccupazione, alla seconda assenza ingiustificata.
Per chi diserta i corsi di formazione e le iniziative di riqualificazione, Naspi e Dis-Coll saranno sospese per un mese alla prima assenza, e decadranno alla seconda assenza; se il disoccupato percepisce l’Asdi, l’indennità decadrà sin dalla prima assenza, assieme allo stato di disoccupazione.
Le sanzioni per chi non accetta un’offerta di lavoro
Le conseguenze per chi rifiuta un’offerta d’impiego congrua sono ugualmente pesanti: si perderà, difatti, sia il diritto all’indennità di disoccupazione, di qualunque tipologia, sia lo status di disoccupato.
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